Pubblicato in GU il decreto sui finanziamenti alle piccole cooperative

Emiliano Marvulli - Cooperative

Società cooperative, il decreto del MISE con modalità e criteri per il rimborso di finanziamenti in favore delle piccole imprese costituite a seguito di operazioni di workers buyout è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 2022. Le domande devono essere presentate alle società finanziarie partecipate dal MISE, con procedura a sportello.

Pubblicato in GU il decreto sui finanziamenti alle piccole cooperative

Nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2022 è stato pubblicato il decreto a firma del Ministero dello Sviluppo Economico contenente le modalità e i criteri per la concessione, l’erogazione e il rimborso di finanziamenti in favore delle piccole imprese in forma di società cooperative costituite a seguito di operazioni di workers buyout.

Si tratta in buona sostanza di finanziamenti diretti a favore di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.

Il provvedimento segue il DM del 4 gennaio 2021, in base al quale i finanziamenti a tasso zero potranno essere richiesti dalle cooperative direttamente alle società finanziarie partecipate dal MISE, e non più agli investitori istituzionali, secondo una procedura a sportello, fino all’esaurimento dei fondi disponibili a valere sul Fondo Crescita Sostenibile (FCS) ed eventualmente anche attingendo a risorse dei Programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali europei.

Modalità di attuazione dell’intervento

I finanziamenti per il sostegno alle piccole imprese sono concessi con le modalità e le condizioni di cui al regime di aiuti istituito dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 gennaio 2021, volto ad istituire un nuovo regime di aiuto per il rafforzamento del sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021.

Detti finanziamenti, in particolare:

  • sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
  • sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
  • nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento.

Il decreto prevede, inoltre, il rispetto delle seguenti condizioni:

  • i finanziamenti ai lavoratori delle cooperative dovranno avere durata non inferiore a tre anni e non superiore a 12 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;
  • l’importo non deve essere superiore a sette volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore a 2.500.000 euro.

Le società cooperative beneficiarie

Le cooperative, per beneficiare dell’intervento, rispettano la condizione di prevalenza di cui all’art. 2513 C.c., a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.

Come noto, l’art. 2513 cc descrive i criteri quantitativi per la definizione della prevalenza, che devono essere obbligatoriamente documentati da parte degli amministratori e dei sindaci nella nota integrativa al bilancio, con evidenziazione contabile dei seguenti parametri:

  • i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni rilevati alla voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” del valore della produzione del Conto Economico (art. 2425, primo comma, punto A1): tale parametro si riferisce alle cooperative di utenza, ad esempio cooperative edilizie di abitazione;
  • il costo del lavoro dei soci superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui alla voce “costo della produzione per personale” del Conto Economico (art. 2425, primo comma, punto B9), computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico: tale parametro riguarda le cooperazione di produzione e lavoro;
  • il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’art. 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’art. 2425, primo comma, punto B6: tale criterio attiene alle cooperative in cui i soci, il più delle volte a loro volta imprenditori, conferiscono beni o servizi.

Nell’ipotesi in cui la cooperativa svolga contestualmente più attività, le cd. cooperative miste, il calcolo sulla prevalenza è effettuato con riferimento alla media ponderata dei coefficienti ottenuti con le regole sopra descritte per singole tipologie di scambio mutualistico.

Presentazione e valutazione delle richieste

Dal 4 aprile 2022 le richieste di finanziamento agevolato sono presentate dalle società cooperative interessate alle società finanziarie, che valuteranno, oltre alla sussistenza dei requisiti, soggettivi e oggettivi previsti per l’accesso all’agevolazione, anche la validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa e adeguato merito creditizio della società cooperativa richiedente, con particolare riferimento alla solidità patrimoniale e alle capacità di rimborso, anche previsionali, dei finanziamenti in essere.

In relazione alle richieste di finanziamento positivamente valutate, le società finanziarie procederanno alla delibera del finanziamento, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta di finanziamento completa, a condizione del positivo esito delle verifiche previste dal Codice antimafia, delle verifiche richieste dal Regolamento Registro Nazionale Aiuti, all’accertamento della regolarità contributiva della società cooperativa, nonché alla verifica della disponibilità delle risorse da parte del Ministero.

Le società finanziarie procederanno quindi alla stipula del contratto di finanziamento agevolato con le società cooperative entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte del Ministero della disponibilità delle risorse.

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale numero 79 del 04 aprile 2022
Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 17 febbraio 2022. Modalità e criteri per la concessione, l’erogazione e il rimborso di finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.

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