Congedo straordinario legge 104: come funziona, durata e a chi spetta

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Il congedo straordinario è riconosciuto dalla legge 104 ai lavoratori che prestano assistenza nei confronti di persone con disabilità. A chi spetta, durata e come funziona la richiesta: tutte le informazioni utili per i beneficiari.

Congedo straordinario legge 104: come funziona, durata e a chi spetta

La legge 104 prevede per chi presta assistenza nei confronti di persone con disabilità la possibilità di fruire di un congedo straordinario.

Come funziona, a chi spetta e quali sono le regole per poter fare domanda?

In primo luogo si evidenzia che i familiari di persone con disabilità ai sensi della legge 104/92 hanno diritto al congedo straordinario INPS, un periodo di aspettativa retribuita di durata pari a due anni.

Il congedo straordinario non è tuttavia riconosciuto in tutti i casi, ma è necessario che al familiare sia stata riconosciuta una disabilità grave, ovvero che il verbale consegnato dai medici INPS riporti la dicitura “Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992)”

A partire dal 13 agosto 2022 è riconosciuto anche al convivente di fatto, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.

Prima di analizzare tutti i requisiti utili per capire a chi spetta, è bene specificare cos’è il congedo INPS straordinario.

L’aspettativa retribuita, per i lavoratori dipendenti del pubblico e del privato, è un’agevolazione finalizzata a garantire assistenza ai disabili gravi, e si affianca ai tre giorni di permesso al mese.

Congedo straordinario legge 104: tutte le istruzioni INPS

Congedo straordinario legge 104: come funziona, durata e a chi spetta

Per prima cosa è bene chiarire cos’è il congedo straordinario, disciplinato dal D.lgs. 26.03.2001 n.151, art. 42 come modificato dal D.lgs. 119/2011.

Si tratta di un periodo dalla durata di due anni durante il quale i lavoratori dipendenti, statali o del settore privato, che assistono familiari disabili possono assentarsi dal lavoro.

Il congedo straordinario retribuito prevede come primo requisito quello della disabilità grave ai sensi della legge 104/92, art. 3 comma 3 accertato per il familiare per il quale si richiede l’agevolazione.

Il diritto a richiedere i due anni di congedo è stabilito in base ad un ordine di priorità. Sebbene spetti di diritto sia al coniuge che ai figli, genitori e fratelli o sorelle, c’è un preciso ordine da rispettare per poterlo richiedere.

Congedo straordinario INPS legge 104: chi lo può richiedere

Il diritto a richiedere il congedo straordinario riconosciuto ai lavoratori dipendenti spetta secondo l’ordine di priorità che di seguito si riporta, che degrada soltanto in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti:

  • il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente e dal 13 agosto 2022 il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
  • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, della parte dell’unione civile convivente e del convivente di fatto;
  • uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, il convivente di fatto ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
  • uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, il convivente di fatto, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, il convivente di fatto, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

È l’INPS a fornire alcuni esempi di parenti e familiari che hanno diritto al congedo straordinario per l’assistenza a disabili gravi ai sensi della legge 104, art. 3 comma 3.

C’è parentela di primo grado con i genitori e i figli; di secondo grado con i nonni, i nipoti (figli dei figli) e i fratelli/sorelle; di terzo grado con i bisnonni, i pronipoti (figli dei nipoti di 2° grado), i nipoti (figli dei fratelli/sorelle) e gli zii (fratelli/sorelle dei genitori).

C’è invece affinità di primo grado con i suoceri, il genero e la nuora; di secondo grado con i nonni del coniuge, i fratelli/sorelle del coniuge; di terzo grado con i bisnonni del coniuge, i nipoti (figli dei fratelli/sorelle del coniuge) e gli zii (fratelli/sorelle dei genitori del coniuge).

Per effetto delle novità introdotte con il decreto legislativo n. 105/2022, il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Congedo straordinario legge 104: cosa spetta e come è pagato

Il familiare del disabile grave ha diritto, richiedendo il congedo straordinario, a due anni di assenza dal lavoro retribuiti in base allo stipendio dell’ultimo mese precedente alla richiesta di astensione dal lavoro.

Tale limite di durata è complessivo fra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave.

I periodi di congedo straordinario, tuttavia, non solo calcolati al fine della maturazione di ferie, tredicesima e TFR ma sono invece coperti da contributi figurativi e sono validi al fine del calcolo dell’anzianità assicurativa, quindi dell’importo della pensione.

Congedo straordinario legge 104: due anni frazionabili anche a giorni

Uno dei dubbi più frequenti è se i due anni di congedo straordinario della legge 104 possono essere frazionati a giorni. La risposta è affermativa ma bisogna prestare attenzione ad alcuni aspetti.

Affinché non siano conteggiati i giorni festivi, i sabati e le domeniche, è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro tra un periodo e l’altro di fruizione.

Così come chiarito dall’INPS, l’effettiva ripresa del lavoro non è rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo dal lunedì al venerdì (in caso di settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nel caso di fruizione di ferie. Non si conteggiano le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati che cadono tra il periodo di congedo straordinario e la ripresa del lavoro.

Il beneficio non è riconoscibile per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa come, ad esempio, un part-time verticale con periodi non retribuiti.

Congedo straordinario legge 104: come fare domanda INPS

La presentazione delle domande del congedo straordinario (D.lgs 151/2001) deve essere effettuata in modalità telematica sul sito dell’INPS attraverso uno dei seguenti tre canali:

  • WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;
  • Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact Center Multicanale - attraverso il numero 803164 gratuito riservato all’utenza che chiama da telefono fisso e il numero 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari.

Per i lettori interessati ad approfondire si rimanda agli ulteriori articoli dedicati alla Legge 104.

Congedo straordinario legge 104 escluso dal computo dei 60 giorni

Con il messaggio numero 4074 del 2 novembre 2018 l’INPS si è espressa in materia di esclusione del periodo di congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001 - fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio con disabilità in situazione di gravità - dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, di cui all’articolo 24, comma 2, del medesimo D.Lgs n. 151/2001.

Sulla materia era intervenuta la Corte Costituzionale, che con la con sentenza n. 158 del 23 maggio 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 53/2000), nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104/1992.

A seguito della decisione della Corte costituzionale, pertanto, i periodi di congedo straordinario fruiti dalle lavoratrici gestanti per assistere il coniuge convivente o un figlio, con disabilità in situazione di gravità (accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992) devono essere esclusi dal computo dei sessanta giorni di cui all’articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

Nel messaggio numero 4074 del 2 novembre 2018 l’INPS ha inoltre precisato che la Corte costituzionale non esclude dal computo dei sessanta giorni tutti i periodi di congedo straordinario, bensì soltanto quelli fruiti per l’assistenza al coniuge convivente o ad un figlio con disabilità in situazione di gravità certificati come previsto dalla Legge 104 del 1992.

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