L'Inps è intervenuta in materia di esclusione del periodo di congedo straordinario fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio con disabilità in situazione di gravità dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.
L’Inps ha diramato il messaggio numero 4074 del 2 novembre 2018 in materia di esclusione del periodo di congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001 - fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio con disabilità in situazione di gravità - dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, di cui all’articolo 24, comma 2, del medesimo D.Lgs n. 151/2001.
Sulla materia è intervenuta anche la Corte Costituzionale, che con la con sentenza n. 158 del 23 maggio 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale, n. 29 del 18 luglio 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 53/2000), nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104/1992.
- Congedo straordinario Inps Legge 104 del 1992: chiarimenti Inps
- Messaggio Inps numero 4074 del 2 novembre 2018 in materia di congedo straordinario Inps ai sensi della Legge 104 del 1992
Congedo straordinario legge 104 per familiari disabili e calcolo dei 60 giorni di astensione dal lavoro: le conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale
A seguito della decisione della Corte costituzionale, pertanto, i periodi di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo numero 151/2001, fruiti dalle lavoratrici gestanti per assistere il coniuge convivente o un figlio, con disabilità in situazione di gravità (accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992) devono essere esclusi dal computo dei sessanta giorni di cui all’articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo.
Nel messaggio numero 4074 del 2 novembre 2018 l’Inps precisa che la Corte costituzionale non esclude dal computo dei sessanta giorni tutti i periodi di congedo straordinario, bensì soltanto quelli fruiti per l’assistenza al coniuge convivente o ad un figlio con disabilità in situazione di gravità certificati come previsto dalla Legge 104 del 1992.
- Sentenza Corte Costituzionale numero 158 del 23 maggio 2018
- La Corte costituzionale, con sentenza n. 158 del 23 maggio 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale, n. 29 del 18 luglio 2018 ed allegata al presente messaggio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Congedo straordinario Inps Legge 104 e unioni civili
Sempre l’Inps ricorda che la Legge n. 76/2016, che istituisce e regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, all’articolo 1, comma 20, prevede che “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Alla luce di quanto disposto, l’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001 (si richiamano, al riguardo, le istruzioni fornite con la circolare n. 38/2017).
Conseguentemente, dal computo dei sessanta giorni di cui all’articolo 24, comma 2, del citato D.Lgs n. 151/2001, devono essere esclusi anche tutti i periodi di congedo straordinario fruiti per l’assistenza alla parte dell’unione civile convivente riconosciuta in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Inps: congedo straordinario legge 104 escluso dal computo dei 60 giorni