Perdite su crediti: deducibile anche lo stralcio da pace fiscale

Perdite su crediti: deducibile anche lo stralcio da pace fiscale. Il caso è analizzato dall'Agenzia delle Entrate che, nella risposta all'interpello n. 107 del 16 aprile 2020, si sofferma sullo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro.

Perdite su crediti: deducibile anche lo stralcio da pace fiscale

Perdite su crediti: deducibile anche lo stralcio da pace fiscale.

L’annullamento dei debiti fino a 1.000 euro rileva anche ai fini delle imposte dirette e genera una sopravvenienza passiva da indicare in dichiarazione dei redditi 2020.

Con la risposta all’interpello n. 107 del 16 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate torna sul tema della pace fiscale e, nello specifico, dello stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro.

Il caso specifico analizzato nell’interpello riguarda i crediti annullati relativi alla TIA (tassa rifiuti) e della relativa IVA con aliquota del 10%.

Oltre ad ammettere la possibilità di emissione di un’unica nota di variazione ai fini IVA per il recupero dell’imposta anticipata, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla disciplina delle perdite su crediti.

Lo stralcio da pace fiscale è deducibile ai fini delle imposte dirette in sede di dichiarazione dei redditi 2020.

Perdite su crediti: deducibile anche lo stralcio da pace fiscale

La società istante, ai fini della riscossione della TIA e dell’IVA del 10%, emetteva un’unica fattura composta dalla Tariffa e dall’imposta, con il contestuale versamento dell’IVA all’Erario all’atto di emissione.

La riscossione della Tariffa nei confronti degli utenti morosi veniva affidata ad Equitalia e lo stralcio totale dei debiti fino a 1.000 euro previsto dal Decreto Legge n. 119/2018 porta a due dubbi di natura operativa:

  • il primo riguarda la possibilità di considerare l’annullamento del credito tra le ipotesi di cui all’articolo 26 del Decreto IVA e, di conseguenza, la possibilità di emettere una nota di variazione ai fini della detrazione dell’imposta in dichiarazione IVA;
  • il secondo riguarda le imposte dirette e la possibilità di esercitare il diritto alla deduzione delle perdite su crediti in seguito all’annullamento dei carichi.

Partiamo dal secondo punto.

La deducibilità di una perdita su crediti è ancorata a criteri di certezza e precisione, idonei a provare l’inesigibilità del credito. Requisiti che appaiono pienamente rispettati in riferimento allo stralcio da pace fiscale dei debiti fino a 1.000 euro.

La conferma arriva dall’Agenzia delle Entrate che, con la risposta all’interpello n. 107 del 16 aprile 2020, riepiloga quanto previsto dal comma 5, articolo 101 del TUIR.

Agenzia delle Entrate - risposta numero 107 del 16 aprile 2020
IVA - Stralcio debiti di importo residuo sino a mille euro - Articolo 4 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 - Note di variazione

Perdite su crediti, deducibile lo stralcio da pace fiscale: l’annullamento ex lege determina l’impossibilità di recupero

La deducibilità dal reddito d’impresa è riconosciuta quando la perdita su crediti è:

  • divenuta definitiva;
  • si possa escludere l’eventualità che il creditore possa recuperare in futuro - ed anche solo in parte - la propria pretesa creditoria.

Per quel che riguarda lo stralcio da pace fiscale, la deducibilità della perdita su crediti in dichiarazione dei redditi è avvalorata dall’annullamento ex lege dei crediti di importo inferiore a 1.000 euro, prevista per i debiti dal 2000 al 2010.

Requisiti deducibilità perdite su crediti (articolo 101 comma 5 del TUIR)Stralcio da pace fiscale
Perdita su crediti divenuta definitiva e “totale” impossibile il recupero dei crediti vantati per effetto della cancellazione ex lege delle cartelle fino a 1.000 euro (periodo temporale 2000-2010) - articolo 4 DL n. 119/2018
Elementi certi e precisi Requisito garantito dalla comunicazione AdER sulle quote annullate

Nel caso oggetto dell’interpello, relativo all’annullamento dei crediti di ruoli relativi a 2007, 2008 e 2009 di fatture TIA (tassa rifiuti), viene quindi avvalorata la tesi dell’Istante.

La perdita si considera definitiva e totale per effetto di un’esplicita previsione normativa e l’invio della comunicazione AdER al creditore sulle quote annullate integra il requisito della certezza e precisione previsto dal TUIR.

Perdite su crediti, stralcio da pace fiscale deducibile in dichiarazione dei redditi 2020. Recupero IVA con un’unica nota integrativa

Le perdite su crediti da pace fiscale sono deducibili dal reddito dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, da far valere nella relativa dichiarazione dei redditi (Mod. Redditi SC 2020). L’Agenzia delle Entrate conferma la tesi proposta dalla società istante, non solo ai fini delle imposte dirette ma anche ai fini IVA.

Per effetto di una “normativa speciale sopravvenuta”, ed essendo venuta meno in tutto o in parte l’operazione per la quale era stata emessa fattura, la società potrà emettere una nota di variazione entro la scadenza della dichiarazione IVA, prorogata dal 30 aprile al 30 giugno 2020.

La rettifica IVA sarà possibile anche con l’emissione di una sola nota di variazione riepilogativa di tutte le operazioni stralciate.

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