Ecobonus, valido anche se la comunicazione ENEA è in ritardo?

Rosy D’Elia - Imposte

Anche in caso di comunicazione in ritardo l'accesso all'Ecobonus è possibile? La Corte di Cassazione, a novembre 2022, ha stabilito che se non si rispetta l'adempimento si pregiudica il diritto alla detrazione. L'Agenzia delle Entrate, ma non solo, in passato ha espresso posizioni diverse

Ecobonus, valido anche se la comunicazione ENEA è in ritardo?

L’Ecobonus è valido anche se i dati vengono comunicati in ritardo all’ENEA? Risposta negativa dalla Corte di Cassazione, ma in passato anche l’Agenzia delle Entrate ha espresso posizioni diverse.

Per accedere alle detrazione fiscali su alcune tipologie di lavori relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, è necessario inviare la documentazione all’ENEA.

L’invio dei dati è un adempimento formale, la natura della spesa e i documenti che dimostrano di averla sostenuta costituiscono il presupposto giuridico per ottenere le detrazioni fiscali. Ma il mancato adempimento pregiudica il diritto a beneficiare dell’agevolazione.

Ecobonus e comunicazione ENEA: focus sull’obbligo da rispettare

Per le agevolazioni che comportano un risparmio energetico, compreso l’acquisto di elettrodomestici, è necessario inviare la comunicazione dei lavori di ristrutturazione si riferisce esclusivamente alle agevolazioni comportano un risparmio energetico, compreso l’acquisto di elettrodomestici.

Di seguito una panoramica degli interventi per cui è previsto l’obbligo di comunicazione ENEA.

Componenti e tecnologieTipo di intervento
Strutture edilizie • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno; • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; • riduzione della trasmittanza termica dei Pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno
Infissi • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi
Impianti tecnologici • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto; • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; • microcogeneratori (Pe<50kWe); • scaldacqua a pompa di calore; • generatori di calore a biomassa; • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; • installazione di impianti fotovoltaici
Elettrodomestici 2 (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017) • forni; • frigoriferi; • lavastoviglie; • piani cottura elettrici; • lavasciuga; • lavatrici

Con l’ordinanza 34151 del 21 novembre 2022, la Corte di Cassazione ha fatto luce sulle conseguenze del mancato rispetto dell’adempimento, al centro di posizioni controverse: l’invio della comunicazione dei dati all’ENEA è fondamentale per fruire dell’agevolazione ecobonus.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 34151 del 21 novembre 2022
Testo con i chiarimenti relativi all’obbligo di comunicazione dei dati all’ENEA e alle detrazioni fiscali relative agli interventi di efficienza energetica.

I giudici di legittimità hanno chiarito:

“l’omessa comunicazione preventiva all’ENEA entro un termine specifico costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica.”

E ancora:

“È evidente che la norma si pone un obiettivo di controllo sulla effettiva spettanza dell’agevolazione, in modo da impedire eventuali frodi e attribuire all’organo deputato allo svolgimento di tali controlli un termine congruo per l’adempimento di tale funzione, diretta a verificare se effettivamente i lavori, in quanto diretti effettivamente a salvaguardare l’ambiente risparmiando energia o producendola in maniera “pulita” risultino meritevoli di vantaggi fiscali.”

In altre parole, chi non rispetta l’obbligo o la scadenza mette a rischio il diritto alle detrazioni relative agli interventi di efficientamento energetico, ecobonus, bonus casa e bonus mobili ed elettrodomestici.

Ecobonus, valido anche con la comunicazione ENEA in ritardo?

La risposta della Corte di Cassazione sulla possibilità di beneficiare dell’ecobonus anche con la comunicazione ENEA in ritardo arriva dopo anni di posizioni controverse sul punto.

La stessa Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 46/E del 18 aprile 2019, pur sottolineando la necessità di rispettare l’adempimento, aveva escluso che il mancato invio potesse mettere a repentaglio la spettanza delle agevolazioni.

Ma anche dall’Amministrazione finanziaria negli anni sono arrivate indicazioni non del tutto univoche.

Andando ancora più indietro nel tempo, interessante è il caso della la sentenza 5330/09 del 2018 della Commissione Tributaria della Lombardia.

I giudici sono stati chiamati ad esprimersi perché l’Agenzia delle Entrate non riconosceva a un contribuente il diritto alla detrazione per le spese di riqualificazione energetica dal momento che aveva comunicato i dati all’ENEA oltre il limiti dei 90 giorni dal termine dei lavori.

Il contribuente al centro del caso aveva effettuato un primo invio nei tempi giusti, mentre un secondo invio, ad integrazione del primo, oltre il termine previsto.

La sentenza sottolineava:

“Il ritardo contestato dall’Ufficio relativo alle comunicazioni all’ENEA riepilogative dei lavori realizzati da parte del contribuente costituisce, a parere di questa Commissione, adempimento di natura formale finalizzato a consentire il controllo sulla sussistenza dei presupposti per fruire della detrazione, ma non è presupposto giuridico della legittimità dell’agevolazione fiscale.

Difatti, i presupposti per la legittimità della detrazione sono costituiti dalla natura della spesa portata in detrazione, che deve rientrare nel novero di quelle indicate dalla norma agevolativa, e l’effettivo sostenimento della spesa.”

In questo particolare caso centrale risultava il fatto che il contribuente avesse inviato oltre il termine dei 90 giorni solo un’integrazione, possibilità prevista per chi chiede di usufruire dell’ecobonus e riportata nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23/4/2010.

Sentenza Commissione Tributaria della Lombardia 5330/09 del 2018
Scarica la sentenza Commissione Tributaria della Lombardia 5330/09 del 2018 sull’invio in ritardo dei dati all’ENEA per l’ecobonus.

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