Ecobonus: valido anche se la comunicazione ENEA è in ritardo

Rosy D’Elia - Imposte

Ecobonus: valido anche se la comunicazione ENEA avviene in ritardo. Lo stabilisce la Commissione Tributaria della Lombardia con la sentenza 5330/09 del 2018.

Ecobonus: valido anche se la comunicazione ENEA è in ritardo

Ecobonus: valido anche se i dati vengono comunicati in ritardo all’ENEA.

Per accedere alle detrazione fiscali su alcune tipologie di lavori relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, è necessario inviare la documentazione all’ENEA.

Ma un eventuale ritardo nella comunicazione non pregiudica il diritto di beneficiare dell’ecobonus: l’invio dei dati infatti è un adempimento formale, mentre la natura della spesa e i documenti che dimostrano di averla sostenuta costituiscono il presupposto giuridico per ottenere le detrazioni fiscali.

Come riportato dal Sole24Oredi ieri, la questione è stata chiarita dalla Commissione Tributaria della Lombardia con la sentenza 5330/09 del 2018.

Ecobonus: valido anche se la comunicazione ENEA è in ritardo

Il chiarimento sulla questione è dunque arrivato con la sentenza 5330/09 della Commissione Tributaria della Lombardia.

I giudici si sono espressi perché l’Agenzia delle Entrate non riconosceva a un contribuente il diritto alla detrazione per le spese di riqualificazione energetica dal momento che aveva comunicato i dati all’ENEA oltre il limiti dei 90 giorni dal termine dei lavori.

Come è emerso dagli accertamenti, il contribuente aveva effettuato un primo invio nei tempi giusti, mentre un secondo invio, ad integrazione del primo, oltre il termine previsto.

Nella sentenza, infatti, si legge:

“Il ritardo contestato dall’Ufficio relativo alle comunicazioni all’ENEA riepilogative dei lavori realizzati da parte del contribuente costituisce, a parere di questa Commissione, adempimento di natura formale finalizzato a consentire il controllo sulla sussistenza dei presupposti per fruire della detrazione, ma non è presupposto giuridico della legittimità dell’agevolazione fiscale.

Difatti, i presupposti per la legittimità della detrazione sono costituiti dalla natura della spesa portata in detrazione, che deve rientrare nel novero di quelle indicate dalla norma agevolativa, e l’effettivo sostenimento della spesa.”

La sentenza, inoltre, sottolinea il fatto che il contribuente abbia inviato oltre il termine dei 90 giorni solo un’integrazione, possibilità prevista per chi chiede di usufruire dell’ecobonus, come si può leggere nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23/4/2010.

Sentenza Commissione Tributaria della Lombardia 5330/09 del 2018
Scarica la sentenza Commissione Tributaria della Lombardia 5330/09 del 2018 sull’invio in ritardo dei dati all’ENEA per l’ecobonus.

Ecobonus: i dati da comunicare all’Enea entro 90 giorni

Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali dell’ecobonus, a cui si ha diritto per gli interventi che prevedono una riqualificazione energetica, bisogna utilizzare il portale dedicato e inviare i seguenti dati:

  • dati anagrafici del beneficiario;
  • informazioni relative all’immobile oggetto di intervento;
  • tipologia di intervento.

Con particolare cura si dovranno compilare i campi dedicati alle informazioni sull’immobile oggetto dell’intervento per la riqualificazione energetica e sulla tipologia di intervento effettuato.

Le agevolazioni, infatti, variano a seconda dei lavori effettuati. Nel 2018 le detrazioni si calcolano in questo modo:

  • agevolazione con un’aliquota del 65%:
    • interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
    • pompe di calore;
    • sistemi di building automation;
    • collettori solari per produzione di acqua calda;
    • scaldacqua a pompa di calore;
    • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • con un’aliquota del 70% e del 75% per gli interventi di tipo condominiale.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico e determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista arriva all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

  • Invece è prevista un’aliquota del 50% per:
    • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
    • schermature solari;
    • caldaie a biomassa;
    • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013.

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