Pensioni, restituzione con o senza ritenute? Dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti

Pensioni, restituzione con o senza ritenute? Ad affrontare il tema è l'Agenzia delle Entrate, che con la risposta all'interpello n. 467 del 22 settembre 2022 si sofferma sui tempi per l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto Rilancio. Restano esclusi i rapporti già definiti alla data del 19 maggio 2020.

Pensioni, restituzione con o senza ritenute? Dall'Agenzia delle Entrate i chiarimenti

Pensioni, restituzione con o senza ritenute?

L’Agenzia delle Entrate torna ad analizzare le novità previste dal decreto Rilancio n. 34/2020 e con la risposta all’interpello n. 467 del 22 settembre 2022 si sofferma su quando la restituzione al soggetto erogante avviene al netto delle ritenute IRPEF.

Il TUIR prevede per le somme restituite al soggetto erogatore la possibilità di deduzione dal reddito complessivo, qualora assoggettate a tassazione negli anni precedenti. Per effetto delle novità previste dal decreto Rilancio, le medesime somme se assoggettate a ritenuta sono restituite al netto della stessa e non costituiscono oneri deducibili.

La restituzione della pensione al netto della ritenuta già subita lascia in ogni caso fuori i rapporti già definiti alla data 19 maggio 2020, ed è proprio sui tempi per l’applicazione della norma che si sofferma l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 22 settembre 2022.

Pensioni, restituzione con o senza ritenute? Dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti

A disciplinare le regole relative alla restituzione delle pensioni e delle altre somme indebitamente erogate è l’articolo 10, comma 1, lettera d-bis del TUIR, che consente di dedurre dal reddito complessivo gli importi restituiti, se già tassati negli anni precedenti.

La deduzione può essere riportata su più annualità o, in alternativa, al contribuente è concesso di richiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non portato in deduzione.

Questo uno dei primi aspetti evidenziati dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 467 del 22 settembre 2022.

La deduzione delle somme tassate e poi restituite è stata introdotta al fine di garantire al contribuente di poter recuperare le imposte già corrisposte, e regola i rapporti tra Erario, sostituito e sostituito.

Il recupero delle pensioni a carico del contribuente avviene quindi al lordo delle imposte già versate dall’ente erogatore allo Stato come sostituto d’imposta e il pensionato potrà quindi dedurre lo stesso importo dal reddito complessivo.

Una regola che è stata rivista dal decreto Rilancio, che con l’articolo 150 ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 10 del TUIR, il quale prevede che:

“le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.”

Cambiano quindi le regole di riferimento, ma da quando?

Restituzione pensioni al netto della ritenuta, esclusi i rapporti già definiti alla data del 19 maggio 2020

Sul tema della restituzione delle somme al netto della ritenuta operata dal sostituto i chiarimenti operativi sono stati forniti con la circolare 14 luglio 2021, n. 8/E, che sul fronte della decorrenza delle nuove regole previste dal decreto Rilancio ha specificato che le novità si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020.

Restano esclusi i rapporti già definiti alla data del 19 maggio 2020, entrata in vigore del decreto Rilancio e, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 467 del 22 settembre 2022, la nuova disposizione non trova applicazione se alla data del 19 maggio 2020 sia in corso un piano di restituzione rateizzato, calcolato al lordo delle ritenute operate, salvo diverso accordo tra le parti intervenuto successivamente.

L’adozione di comportamenti difformi da parte del sostituto d’imposta comporta quindi la necessità di rettificare anche gli adempimenti dichiarativi e, in particolare, la Certificazione Unica.

Sarà richiesto di valorizzare i campi relativi ai redditi assoggettati a tassazione ordinaria, nonché quelli relativi agli oneri deducibili, laddove dovranno essere indicate le somme restituite e dedotte.

Le somme restituite dal dipendente dedotte dal reddito complessivo dovranno essere riportate nei seguenti campi della CU:

  • Punto 431 somma restituita dedotta;
  • Punto 432 indicare il codice 10;
  • Punto 433 somma restituita dedotta;
  • Punto 438 somma restituita.
Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 467 del 22 settembre 2022
Restituzione delle somme erogate a titolo di trattamento Pensionistico - Articolo 10, comma 1, lettera d-bis) del Tuir

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