Pegno mobiliare non possessorio, al via il servizio delle Entrate per la domanda online

Tommaso Gavi - Pubblica Amministrazione

Al via da oggi il servizio dell'Agenzia delle Entrate per le domande online del pegno mobiliare non possessorio. Nella risoluzione del 14 giugno le istruzioni per il versamento dei diritti di certificazione, tramite modello F24

Pegno mobiliare non possessorio, al via il servizio delle Entrate per la domanda online

Da oggi, 15 giugno 2023, al via il servizio dell’Agenzia delle Entrate per presentare domanda online relativa al pegno mobiliare non possessorio.

Si tratta di una forma di garanzia da parte degli imprenditori che permette di dare un bene mobile dell’impresa a garanzia di un credito, senza perderne il possesso. L’impresa può quindi continuare ad utilizzarlo.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 giugno 2023 viene istituito un nuovo codice negozio per individuare gli atti relativi alla costituzione, modificazione o estinzione del pegno mobiliare non possessorio.

Con la risoluzione approvata lo stesso giorno, l’Amministrazione finanziaria fornisce le istruzioni per il versamento con modello F24 dei diritti dovuti per le operazioni relative ai pegni non possessori, inerenti all’apposito registro.

Pegno mobiliare non possessorio: il servizio per le domande online

Al via da oggi, 15 giugno 2023, la possibilità di presentare domande online di pegno mobiliare non possessorio.

Si tratta della possibilità, per gli imprenditori, di dare un bene mobile della propria impresa a garanzia di un credito. Tale possibilità non comporta la perdita del possesso del bene in questione e l’impresa può continuare ad utilizzarlo.

A partire da oggi, come spiegato nel comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 14 giugno 2023, le istanze potranno essere compilate online attraverso l’area privata del sito istituzionale.

Agenzia delle Entrate - Comunicato stampa del 14 giugno 2023
Domande online del pegno mobiliare non possessorio.

Potranno essere indicati:

  • i dati dei soggetti coinvolti;
  • la descrizione dei beni o dei crediti forniti a garanzia;
  • le informazioni relative all’atto costitutivo.

Ieri, 14 giugno, l’Amministrazione finanziaria ha inoltre approvato il provvedimento per istituire un nuovo codice negozio per individuare il pegno mobiliare non possessorio ai fini del calcolo dell’imposta di registro.

Tale codice deve essere indicato nella richiesta di registrazione, con modello 69, prevista dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Per individuare gli atti relativi alla costituzione, modificazione o estinzione del pegno mobiliare non possessorio si dovrà inserire il codice negozio 5.000, in deroga ai principi generali della formazione progressiva del codice.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 14 giugno 2023
Modifiche alla codificazione per la compilazione del quadro C dell’istanza di registrazione stabilita dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Codice negozio 5.000 per la costituzione, modificazione o estinzione di pegno mobiliare non possessorio.

Pegno mobiliare non possessorio: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello F24

Il pegno mobiliare non possessorio è stato previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

Il comma 4 dell’articolo 1 ha istituito il “registro dei pegni non possessori”, che permette di essere opponibile a terzi nelle procedure esecutive e concorsuali.

Il regolamento all’accesso a tale registro è stato stabilito con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 114 del 25 maggio 2021.

L’Agenzia delle Entrate ha poi stabilito, con il provvedimento del 5 aprile 2023, che le imposte e i diritti dovuti devono essere addebitate presso l’apposito conto di un intermediario della riscossione, in convenzione con l’Amministrazione finanziaria.

Devono essere corrisposti le somme per:

  • la registrazione del titolo;
  • l’esecuzione delle formalità per le certificazioni e le copie.

Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 14 giugno viene istituito il codice tributo per il versamento tramite modello F24 dei diritti di certificazione.

I contribuenti interessati dovranno inserire nel modello la sequenza di cifre riportata nella tabella riassuntiva.

Codice tributo Descrizione
1572 Pegno mobiliare non possessorio - Diritti di certificazione

Il modello F24 deve essere compilato come segue:

  • il codice deve essere indicato nella sezione “Erario” , in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
  • il campo “anno di riferimento” deve essere inserito l’anno di formazione dell’atto nel formato “AAAA”.

Il documento di prassi istituisce, inoltre, un altro codice tributo relativo ai diritti di certificazione a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Per il versamento dei diritti di certificazione dovrà essere inserito nel modello il codice tributo riportato nella tabella di sintesi.

Codice tributo Descrizione
A210 Pegno mobiliare non possessorio - Diritti di certificazione - somme liquidate dall’ufficio

Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per la compilazione del modello:

  • la sequenza di cifre deve essere inserita nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
  • devono inoltre essere inseriti:
    • il codice ufficio;
    • il codice atto;
    • l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”.

Gli elementi sono indicati nell’atto emesso dall’ufficio.

Le spese di notifica relative agli avvisi devono essere versate con il codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.

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