I bonus edilizi spettano anche quando non paga il proprietario?

Qualora non fosse il proprietario a pagare i bonus edilizi si potrebbero comunque utilizzare?

I bonus edilizi spettano anche quando non paga il proprietario?

Nel rispetto di determinati requisiti le agevolazioni edilizie spettano anche nel caso in cui a pagare non sia il proprietario ma una persona a lui vicina.

La condizione da rispettare è quella della convivenza.

I bonus edilizi spettano, infatti, anche nel caso in cui le spese siano pagate dai parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2°.

In linea di massima possono beneficiare delle agevolazioni fiscali sulle spese di ristrutturazione della casa e/o collegate i contribuenti che hanno i seguenti requisiti:

  • possesso dell’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile, ovvero usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • detenzione dell’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

In caso di mancanza del titolo di detenzione dell’immobile al momento dell’inizio dei lavori, o del sostenimento delle spese se precedente, la detrazione non viene riconosciuta.

In alcuni casi, invece, l’agevolazione spetta anche se a sostenere le spese non è direttamente il contribuente ma un suo parente o affine.

Nello specifico le spese possono essere sostenute:

  • dai familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile;
    • coniuge;
    • componente dell’unione civile;
    • parenti entro il terzo grado;
    • affini entro il secondo grado;
  • i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.

In tali casi sono due le condizioni da rispettare, entrambe collegate con la convivenza:

  • la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori;
  • le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile nel quale può esplicarsi la convivenza.

In merito ai requisiti indicato è opportuno fare alcune precisazioni.

In primo luogo, si deve sottolineare che la convivenza non deve necessariamente durare per l’intero periodo di fruizione dell’agevolazione, ad esempio 4 o 5 anni per il superbonus e 10 anni per il bonus ristrutturazione.

In secondo luogo, riguardo all’immobile della convivenza, va sottolineato che non necessariamente deve essere adibito ad abitazione principale del soggetto convivente.

Occorre, infine, evidenziare che per dimostrare la convivenza non sarà necessario un contratto ma è sufficiente che il requisito venga attestato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Bonus edilizi, l’agevolazione spetta a chi sostiene le spese

Dopo aver chiarito in quali casi si ha diritto all’agevolazione edilizia è necessario conoscere quali sono le ipotesi di esclusione dal bonus edilizio.

Un ulteriore requisito da rispettare per l’accesso ai bonus fiscali sulla casa è quello di avere a disposizione l’immobile oggetto degli interventi.

Di conseguenza, sono esclusi dall’agevolazione i familiari del possessore o del detentore dell’immobile quando gli interventi vengono effettuati su immobili che non sono a disposizione, ad esempio:

La stessa esclusione dalle agevolazioni edilizie è prevista per gli immobili che non appartengono all’ambito “privatistico”, ovvero gli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

Dopo aver chiarito chi è escluso dalle agevolazioni, occorre soffermarsi su un ultimo aspetto: a chi spetta l’agevolazione edilizia?

In linea generale, possono portare le agevolazioni edilizie in detrazione con modello 730 o il modello Redditi Persone Fisiche i soggetti che hanno effettivamente sostenuto le spese.

Nel caso in cui il pagamento sia stato sostenuto da un parente convivente o da un affine, quest’ultimo potrà inserire le somme nella dichiarazione dei redditi.

Per beneficiare dell’agevolazione si dovranno seguire le apposite istruzioni per la compilazione, fornite dall’Agenzia delle Entrate.

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