Patent box, con l'affitto d'azienda non si subentra nel regime. Se ha i requisiti richiesti, l'affittuario può avere accesso al beneficio considerando il bene acquisito a titolo derivativo. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 88 del 2019.
Patent box e affitto d’azienda: non si subentra automaticamente nel regime. Ma l’affittuario può avere accesso al beneficio, se ha i requisiti, considerando il bene acquisito a titolo derivativo. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 88 del 28 marzo 2019.
Il regime patent box, introdotto con l’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge di stabilità del 2015 con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, è un regime opzionale che consente una tassazione agevolata sulla quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 88 del 28 marzo 2019
- Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Regime “patent box”.
Patent box, l’affitto d’azienda non dà diritto all’agevolazione
In caso di affitto di azienda è possibile per la società affittuaria subentrare nel regime patent box? Questa è la domanda posta all’Agenzia delle Entrate da un’azienda che stipulato un contratto con un’altra società, alla quale ha trasferito la propria attività industriale.
L’azienda che chiede chiarimenti, in realtà, considera di poterlo fare in quanto sostiene che l’affitto d’azienda possa essere equiparato a una delle operazioni straordinarie previste dall’articolo 5 del decreto interministeriale del 30 luglio 2015, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 44, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Come si legge nella risposta all’interpello numero 88 del 28 marzo 2019, chi si rivolge all’Agenzia delle Entrate, a supporto della sua tesi, porta una serie di motivazioni, in primis sottolinea che si tratta di un’operazione fiscalmente neutrale.
Ma l’Agenzia delle Entrate pone il suo veto e chiarisce che l’operazione di affitto d’azienda non rientra tra le ipotesi per cui è possibile che il soggetto avente causa subentri nell’esercizio dell’opzione effettuato dal dante causa. Il legislatore non lo ha previsto.
Patent box, l’affitto d’azienda non dà diritto all’agevolazione: le motivazioni dell’Agenzia delle Entrate
Nella risposta all’interpello numero 88 del 2019, l’Agenzia delle Entrate motiva il chiarimento richiamando la normativa di riferimento.
In particolare l’articolo 5 del decreto interministeriale del 30 luglio 2015 che chiarisce le regole da seguire in caso di operazioni straordinarie e stabilisce:
“In caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nell’esercizio dell’opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi di cui all’articolo 9”.
Nel testo non si menziona il contratto d’affitto d’azienda, così come non si cita nella circolare 11/E del 2016:
“le operazioni che consentono il subentro nella posizione del dante causa sono riconducibili alle sole operazioni di fusioni tra le aziende, scissioni di aziende e conferimenti di aziende e non anche alle operazioni aventi ad oggetto singoli beni”.
E infatti l’Agenzia delle Entrate conclude:
“Ai fini del regime qui in commento, l’affitto di azienda non presenta la medesima natura di operazione neutrale e successoria, per cui l’avente causa non può automaticamente subentrare nell’opzione esercitata dal dante causa.
Quest’ultimo decade dal beneficio perché non è più il soggetto che realizza lo sfruttamento economico del bene immateriale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 del decreto 28 novembre 2017”
E, in chiusura, aggiunge che l’affittuario può esercitare, se ne sussistono i presupposti e se ha i requisiti richiesti, l’opzione per il regime patent box considerando il bene acquisito a titolo derivativo.
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