Affittacamere: guida al regime contributivo INPS agevolato

Alessio Mauro - Incentivi alle imprese

Affittacamere: di seguito le istruzioni utili per capire come funziona il regime contributivo INPS agevolato, che prevede il versamento dei contributi in percentuale sul reddito.

Affittacamere: guida al regime contributivo INPS agevolato

Come funziona il regime contributivo per gli affittacamere? Soffermiamoci su regole e agevolazioni.

Gli affittacamere, avendo la disponibilità di un immobile, lo affittano totalmente o parzialmente a terzi, in modo abituale e prevalente.

In particolare, perché sorga l’obbligo assicurativo come affittacamere, è necessario che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

  • l’affittacamere sia munito della licenza rilasciata dall’Autorità di pubblica sicurezza
  • l’affittacamere fornisca alloggio e, eventualmente, servizi complementari, in non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile
  • l’affittacamere sia iscritto nel Registro Imprese.

Ecco le regole in materia di regime contributivo agevolato per gli affittacamere.

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Affittacamere: iscrizione obbligatoria alla gestione commercianti INPS

Gli affittacamere, da gennaio 1995, sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione INPS Commercianti con le modalità usuali.

Tuttavia, gli affittacamere godono di un regime contributivo agevolato, che prevede soprattutto l’esonero totale dal minimale contributivo.

Affittacamere: calcolo contributi INPS in percentuale sul reddito

Gli affittacamere sono soggetti alla contribuzione previdenziale in ragione del reddito effettivamente prodotto, anche nel caso in cui sia inferiore al livello minimo imponibile previsto dalla normativa INPS.

I contributi in oggetto, comprensivi della somma dovuta per la tutela della maternità (7,44 euro annui), devono essere corrisposti secondo le modalità di pagamento dei contributi IVS eccedenti il minimale (due acconti ed eventuale saldo).

In riferimento al predetto massimale, il rinvio al sistema di calcolo contributivo di cui all’articolo 1 della legge n. 335/1995, operato dalla norma in esame al fine di riservare ai produttori esclusivamente il trattamento pensionistico contributivo, non legittima, nei confronti degli stessi, l’applicazione generalizzata del criterio di imposizione dei contributi entro il massimale di cui al successivo art. 2, comma 18, della medesima legge.

Di conseguenza, il massimale contributivo medesimo sarà applicato soltanto nei confronti dei produttori di terzo e quarto gruppo privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

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Affittacamere: l’accredito dei contributi INPS

Affittacamere: come funziona l’accredito della contribuzione ai fini INPS?

Da questo punto di vista l’accredito della contribuzione obbligatoria INPS ai fini pensionistici con copertura dell’intero anno solare si ha solo quando l’importo del contributo IVS versato risulti almeno pari a quello calcolato sul minimale di reddito.

Di conseguenza, nel caso di versamento inferiore al limite minimo, agli affittacamere viene riconosciuta la copertura assicurativa per un numero di mesi proporzionale alla contribuzione versata (si accredita il valore intero ottenuto dividendo il contributo versato per il contributo mensile minimo, senza tener conto delle eventuali frazioni) con attribuzione temporale a partire dall’inizio dell’anno solare interessato (o dalla data di inizio attività) e fino alla concorrenza dei mesi accreditabili.

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