Passaggio da regime semplificato a forfettario: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Passaggio dal regime semplificato al regime forfettario senza vincoli di permanenza: con la risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018 l'Agenzia delle Entrate fornisce tutti i chiarimenti e le indicazioni in merito.

Passaggio da regime semplificato a forfettario: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Nessun vincolo di permanenza triennale per il passaggio dal regime semplificato al regime forfettario: a fornire chiarimenti in merito è la risoluzione n. 64/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 14 settembre 2018.

Per l’applicazione del regime forfettario è necessario soltanto rispettare i requisiti attualmente previsti; è questa in sintesi la risposta che l’Agenzia delle Entrate ha fornito con la risoluzione in oggetto.

La risoluzione specifica inoltre che la mancata comunicazione dell’opzione relativa all’applicazione di regimi regimi di determinazione delle imposte o di regimi contabili nella dichiarazione IVA immediatamente successiva è sottoposta a sanzione secondo quanto previsto dal comma 3, articolo 2 del DPR 442/1997.

Passaggio da regime semplificato a forfettario: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il regime forfettario è il regime fiscale naturale dei contribuenti che rispettano i requisiti previsti dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 2014. Pur in presenza di tali condizioni, è tuttavia possibile optare per la determinazione di IVA e reddito in modalità ordinaria.

Nel caso oggetto della risoluzione pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 14 settembre 2018, il contribuente optava per il regime contabile semplificato già dal 2015 tramite comportamento concludente, barrando il rigo VO 26 della dichiarazione IVA soltanto nel 2018 per l’anno d’imposta 2017.

Per il 2017, inoltre, il contribuente ha determinato il reddito adottando il “criterio di cassa”, secondo cui:

“Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti… In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento”.

Alla luce della situazione sopra riassunta, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il passaggio al regime forfettario per un contribuente in regime semplificato non prevede il rispetto di vincoli di permanenza triennale, che al contrario deve ritenersi indispensabile per i contribuenti che scelgono di rimanere nel regime semplificato.

La contabilità semplificata è infatti un regime naturale per i contribuenti minori titolari di partita IVA, che non prevede vincoli di permanenza per i contribuenti che decidono di adottarlo in luogo del regime forfettario.

Non vi è nessun vincolo neppure in relazione alla scelta di determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, che anche in questo caso deve essere inteso come un regime naturale per i contribuenti in contabilità semplificata che hanno adottato l’opzione prevista dall’articolo 18, comma 5 del DPR 600/1973.

Pertanto sarà possibile applicare il regime forfettario per l’anno d’imposta 2018 senza dover rispettare alcun vincolo rispetto al precedente regime semplificato.

Si allega di seguito la risoluzione n. 64/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 14 settembre 2018:

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Applicabilità del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.190, da parte del contribuente che ha optato per il regime semplificato di cui all’articolo 18, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Sanzione per l’omessa indicazione dell’opzione in dichiarazione IVA

In chiusura della risoluzione in oggetto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che seppure l’articolo 1 del DPR n. 442/1997 preveda che l’opzione e la revoca di regimi di determinazione delle imposte o di regimi contabili si desumano da comportamenti concludenti o dalla modalità di tenuta delle scritture contabili, il successivo articolo 2 prevede che il contribuente è obbligato a comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.

Il comma 3 dell’articolo 2 dispone che in caso di omessa, tardiva o irregolare comunicazione l’opzione sarà comunque valida ma il contribuente sarà sottoposto a sanzione.

Pertanto il contribuente che ha omesso di indicare l’opzione in dichiarazione IVA dell’anno d’imposta 2015 sarà tenuto al pagamento della sanzione, sanabile anche con l’applicazione del ravvedimento operoso.

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