Il nuovo Oic 12 alla luce delle novità introdotte dal D.lgs 139/2015

Carla Mele - Bilancio e principi contabili

L'OIC 12 spiega la composizione degli schemi ed il contenuto delle voci del bilancio secondo le norme civilistiche. Il D.lgs. 139/2015 ha introdotto sostanziali modifiche a questo principio contabile. Vediamo di seguito le principali novità.

Il nuovo Oic 12 alla luce delle novità introdotte dal D.lgs 139/2015

Il principio contabile OIC 12 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la presentazione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto.

Esso traccia le linee guida per le aziende che redigono il bilancio secondo le norme civilistiche, rimandando espressamente alle norme di legge, secondo quando previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile a riguardo.

L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato nel dicembre 2016 il nuovo OIC 12, tenendo conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.139/2015 che ha recepito la Direttiva europea 2013/34 ed ha introdotto numerose novità relative alla predisposizione dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati.

Oic 12: la modifica dell’articolo 2435 ter del Codice Civile

Il D.lgs 139/2015 ha profondamente modificato la struttura del principio contabile 12; le novità di maggiore importanza, in vigore per i bilancio redatti dal 1° Gennaio 2016, sono:

  • l’eliminazione dal Conto Economico della sezione straordinaria;
  • la ricollocazione e la l’eliminazione delle appendici B, C, F e G e la rivisitazione delle appendici D ed E;
  • inserimento di nuovi paragrafi per spiegare le facilitazioni previste per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o per le micro imprese.

Lo scopo dell’intervento di modifica risiede nella necessità di rendere più agevole la lettura e l’interpretazione del bilancio nella pratica professionale; le novità riguardanti i bilanci in forma abbreviata e le micro imprese rappresentate nel nuovo OIC 12, ci spiegano come il legislatore abbia voluto alleggerire e agevolare gli adempimenti per le imprese minori e di piccolissime dimensioni.

Il D.Lgs. n.139/2015 ha introdotto il nuovo articolo 2435 ter del codice civile dedicato al bilancio delle micro imprese: questo nuovo articolo ha influito sul principio contabile 12 portando all’inserimento di appositi paragrafi.

Sono considerate micro imprese le società di cui all’art. 2435-bis che per il primo
esercizio o per due successivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità

OIC 12: l’eliminazione dal conto economico della sezione straordinaria

Tra le novità introdotte nell’Oic 12 è di particolare rilevanza l’eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria; la conseguenza di questa modifica è stata la ricollocazione degli oneri e proventi straordinari nelle altre voci del conto economico.

Per le voci per cui non è stato possibile indicare una nuova collocazione idonea, il principio contabile 12 lascia libero il redattore di bilancio di inserirle, dopo un’attenta analisi, nelle voci più appropriate.

Con l’eliminazione dallo schema di bilancio dei proventi ed oneri straordinari è nata l’esigenza di riesaminare tra i ricavi le differenze tra attività caratteristica ed attività accessoria.

Il nuovo principio contabile 12, alla luce delle nuove disposizioni, suggerisce quindi di inserire nella voce A1 i ricavi caratteristici, mentre nella voce A5 andranno inseriti i ricavi accessori.

Quando si procederà alla scelta della collocazione dei ricavi straordinari, si dovrà prima di tutto verificare se sono ricavi straordinari legati all’attività caratteristica, in questo caso andranno inseriti nella Voce A1; se invece sono ricavi straordinari riferiti ad attività accessoria andranno inseriti nella voce A5.

La sezione straordinaria di bilancio, prima della modifica dell’ Oic 12, trattava anche tutti quei proventi ed oneri estranei all’attività ordinaria d’impresa.

Con la cancellazione di questa sezione si è previsto di indicare in Nota integrativa la spiegazione di queste poste.

Il nuovo principio contabile spiega che le informazioni da indicare in Nota integrativa devono sia spiegare il contenuto delle singole voci ma anche aiutare il lettore a valutare l’andamento aziendale; si tratta di illustrare il conto economico privo di quegli elementi eccezionali che difficilmente potranno ripetersi in azienda.

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