Perdite deducibili in regime di cassa: nuova proposta nel DdL Bilancio 2018

Carla Mele - Bilancio e principi contabili

Perdite deducibili in regime di cassa anche per le piccole e medie imprese: cosa prevede l'emendamento alla Legge di Bilancio 2018 in discussione in Commissione alla Camera e quali le possibili novità.

Perdite deducibili in regime di cassa: nuova proposta nel DdL Bilancio 2018

Buone notizie per le piccole e medie imprese che hanno optato per il regime di contabilità semplificata per cassa: in queste ore si sta discutendo in Parlamento la Legge di Bilancio 2018 che potrebbe introdurre per questi soggetti la possibilità di scomputare le perdite conseguite nell’anno 2017 dal reddito prodotto negli esercizi successivi, al pari delle società di capitali.

Le Perdite d’esercizio che derivano dalla partecipazione in Società in nome collettivo e in accomandita semplice, a seguito dell’approvazione della manovra da parte della Commissione di Bilancio, potrebbero quindi essere portate in diminuzione dei relativi redditi nei periodi di imposta successivi così come previsto per le società che hanno optato per un regime di contabilità ordinaria.

Vediamo di seguito in cosa consiste questa possibile novità e quali effetti si prefigurano per le piccole imprese.

Perdite deducibili in regime di cassa: novità nella manovra di Bilancio 2018

In queste ore si discute alla Camera il Ddl Bilancio 2018, che tra una lunga serie di emendamenti e opposizioni, potrebbe introdurre la possibilità per le piccole imprese che adottano il regime di contabilità semplificata per cassa, di riportare in deduzione le perdite d’esercizio pregresse.

Le parti politiche stanno discutendo per estendere la possibilità per le aziende in contabilità semplificata di adottare la disciplina prevista per le società di capitali dall’art. 84 comma 1 del TUIR, il quale stabilisce che:

le perdite fiscali possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi, senza alcun limite temporale, in misura non superiore all’ 80% del reddito di ciascun periodo.

Il vantaggio che potrebbe derivare da questa manovra è duplice: le piccole aziende si troverebbero nella condizione di versare l’Irpef e l’Irap su quanto effettivamente incassato, oltre che scomputare le perdite subite negli esercizi precedenti.

Il problema da risolvere alla Camera resta il costo dell’operazione: gli emendamenti proposti fino ad ora infatti, per ottimizzare l’impatto sul gettito fiscale, prevedono un limite ridotto rispetto alla regola dell’80% per i primi tre anni d’imposta.

In particolare è stato previsto che le Perdite d’esercizio conseguite nel periodo di imposta 2017 verranno portate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60%.

Mentre nel periodo d’imposta 2018 le perdite peseranno sui redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2019 in misura non superiore al 60%.

Perdite deducibili in regime di cassa: differenza tra società di persone e società di capitali

Per le società di capitali in regime di contabilità ordinaria, il riferimento normativo è l’art. 84 comma 1 del TUIR, il quale stabilisce che le perdite fiscali possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi, senza alcun limite temporale, in misura non superiore all’80% del reddito di ciascun periodo.

La normativa, inoltre, prevede un’agevolazione per le società neo costituite, che potranno scomputare le perdite conseguite nei primi tre periodi di imposta dai redditi conseguiti nei periodi successivi senza alcun limite né temporale né quantitativo (art. 84 comma 2 del TUIR).

Per le società di persone in regime di contabilità ordinaria le perdite conseguite nei primi 3 esercizi dalla costituzione possano essere riportate in diminuzione degli utili futuri senza limite alcun temporale, ricalcando sostanzialmente la disciplina delle società di capitali. Le perdite rilevate nelle annualità successive alla terza invece, potranno essere riportate a nuovo non oltre il quinto esercizio successivo.

Per le società di persone in contabilità semplificata in regime di cassa, così come per i soggetti esercenti arti e professioni, attualmente le perdite d’esercizio non possono essere riportate a nuovo, ma vengono scomputate dal reddito complessivo nell’esercizio in cui sono realizzate.

L’approvazione di questo emendamento nel Ddl Bilancio 2018 aprirebbe quindi uno spiraglio per coloro che decidono di optare per questo regime semplificato: le piccole - medie imprese, che sono circa 2 milioni sul nostro territorio, saranno maggiormente invogliate ad adottare il regime di contabilità semplificata per cassa, evitando di sobbarcarsi i costi amministrativi e contabili richiesti dal regime di contabilità ordinaria.

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