Nomina revisori, CNDCEC: positiva la risposta del MEF

Francesco Oliva - Commercialisti ed esperti contabili

Nomina revisori, i chiarimenti del MEF sull'obbligo per le società a responsabilità limitata e cooperative posticipato ai bilanci relativi al 2021 vengono accolti con favore dal CNDCEC.

Nomina revisori, CNDCEC: positiva la risposta del MEF

Nomina revisori, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili accoglie con favore la risposta del MEF.

Lo fa sapere il comunicato stampa diramato ieri 15 ottobre 2020.

Per il presidente Miani la risposta all’interrogazione del senatore De Bertoldi fa chiarezza su un tema particolarmente importante per molte società.

La richiesta di chiarimenti riguarda le novità introdotte dalla legge di conversione del decreto Rilancio sulla prima nomina del revisore o degli organi di controllo delle società a responsabilità limitata.

Per approfondire le novità del codice d’impresa del 2019 la Fondazione nazionale dei commercialisti pubblica un nuovo documento di analisi.

Nomina revisori, CNDCEC: positiva la risposta del MEF

Il CNDCEC accoglie favorevolmente i chiarimenti della risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla nomina revisori.

A renderlo noto è il comunicato stampa diramato nella giornata di ieri.

CNDCEC - Comunicato stampa del 15 ottobre 2020
Commercialisti, positiva risposta MEF su prima nomina revisori

In merito il presidente Massimo Miani dichiara:

“La risposta fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito quello della Giustizia, all’interrogazione del senatore Andrea De Bertoldi, fa chiarezza su un tema molto delicato per decine di migliaia di società, sgombrando opportunamente il campo da dubbi interpretativi della norma.”

I chiarimenti richiesti riguardavano l’applicazione dell’articolo 51-bis del decreto 34 del 2020, ovvero il decreto Rilancio, convertito nella legge 77/2020.

Tale articolo posticipa ai bilanci relativi al 2021 (e quindi al periodo aprile - giugno 2022) l’obbligo delle società a responsabilità limitata e cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo seguendo le novità introdotte dal codice della crisi d’impresa del 2019.

In sostanza il MEF rimette in termine i soggetti che non avessero provveduto ad adeguarsi all’obbligo entro la data del bilancio 2019.

Per coloro che, invece, hanno già provveduto, il MEF chiarisce che non interviene alcun elemento innovativo.

Nella risposta si sottolinea che la norma:

“indica, infatti, un termine finale entro il quale adempiere l’obbligo, ma aver provveduto anticipatamente pare perfettamente compatibile con la disposizione normativa, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l’obbligo medio tempore.”

A commento dei chiarimenti, il presidente Miani sottolinea inoltre che:

“La risposta del Mef chiarisce in sostanza, come da noi sostenuto e auspicato, che l’articolo 51- bis consente alle società che non avevano già provveduto alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019, di mettersi in regola e di provvedere alle nomine entro il nuovo termine indicato.

Il che non equivale a dire che revisori già nominati possano essere revocati per il solo effetto dell’entrata in vigore dell’art. 51 - bis.”

Nomina revisori: l’approfondimento della Fondazione Nazionale Commercialisti

Sul tema si concentra anche la nuova pubblicazione della Fondazione nazionale dei commercialisti del 15 ottobre 2020.

Il documento dal titolo “Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’art. 379 del codice della crisi” si concentra appunto sulle novità introdotte dalla legge di conversione del decreto Rilancio, la legge 77/2020.

FNC e CNDCEC - Approfondimento diffuso con il comunicato stampa del 15 ottobre 2020
Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’art. 379 del codice della crisi.

Viene infatti modificato nuovamente il comma 3 dell’articolo 379 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, vigente dal 16 marzo 2019.

L’approfondimento si concentra sugli aspetti correlati alla cessazione anticipata dagli incarichi di revisione in corso, con particolare riguardo alla revoca per giusta causa alla risoluzione consensuale del contratto.

L’analisi tiene conto anche dei chiarimenti forniti dal MEF sull’interpretazione dell’articolo 51-bis del decreto Rilancio.

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