Riforma fallimento, è legge il nuovo codice crisi d’impresa. Novità e testo in Gazzetta Ufficiale

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della riforma del fallimento, il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Tra le novità è ufficiale l'obbligo di nomina del sindaco unico, del collegio sindacale o del revisore per le SRL.

Riforma fallimento, è legge il nuovo codice crisi d'impresa. Novità e testo in Gazzetta Ufficiale

Riforma fallimento, il testo del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019.

Le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 entreranno in vigore tra 18 mesi e nello specifico il 15 agosto 2020, salvo anticipo per alcune delle misure introdotte.

Scatta l’obbliga di modifica degli statuti o degli atti societari per molte SRL che entro il 2019 dovranno recepire il nuovo obbligo di nomina del sindaco, del collegio sindacale e del revisore secondo i nuovi limiti modificati con un intervento sulle soglie stabilite dall’articolo 2477 del Codice Civile.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza si completa l’iter formale per l’attuazione della riforma che, tra le importanti novità, cancella la parola fallimento ed introduce una terminologia meno penalizzante per gli imprenditori.

Riforma fallimento, è legge il nuovo codice crisi d’impresa. Novità e testo in Gazzetta Ufficiale

Saranno in vigore il 30° giorno dalla pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale le novità per amministratori e sindaci introdotte dalla riforma della crisi d’impresa.

Entro il 16 marzo 2019 dovranno essere applicate le novità relative all’istituzione dell’albo dei soggetti chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziario e liquidatore, ma non solo.

Tra le novità contenute nel testo del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 vi sono anche altre modifiche al codice civile introdotte dalla riforma fallimentare, tra cui le novità relative alla certificazione di debiti contributivi, assicurativi e tributari e le responsabilità degli amministratori.

Le SRL e le cooperative già costituite avranno tempo nove mesi per la modifica agli statuti, misura necessaria per recepire le modifiche relative all’obbligo di nomina del sindaco o del revisore secondo i nuovi limiti disegnati dalla revisione dell’articolo 2477 del Codice Civile.

Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:

  • consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;
  • salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Tra le principali novità contenute nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019, la riforma contenuta nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede le seguenti modifiche alla legge fallimentare:

  • si sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”;
  • si introduce un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;
  • si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;
  • si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
  • si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
  • si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
  • si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
  • si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.

Le novità contenute nella riforma coinvolgeranno in maniera diretta le tante SRL che, dopo le modifiche introdotte all’articolo 2477 del Codice Civile relativo all’obbligo di nomina del collegio sindacale e alla revisione legale dei conti, saranno chiamate a modificare statuti o atti costitutivi entro il termine di nove mesi.

Il testo del codice della crisi d’impresa è dell’insolvenza è disponibile al seguente link.

Riforma fallimento e crisi d’impresa, modifica degli statuti per le SRL

Nuovi oneri per le società che rientreranno nei limiti previsti dalla riforma e per i quali scatterà l’obbligo di nomina degli organi di controllo.

Si avranno a disposizione nove mesi di tempo per l’adeguamento degli statuti o degli atti costitutivi.

Intervenendo sull’articolo 2477 del Codice Civile, viene previsto che la nomina dell’organo di controllo o del revisore sarà obbligatoria se la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per due esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Scatterà quindi la corsa alla modifica di atti costitutivi e statuti al fine di adeguarsi alle novità entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo articolo 2477 del Codice Civile. La versione del decreto legislativo approvata in via provvisoria lo scorso 9 novembre fissava il termine del periodo transitorio in sei mesi.

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