Le tre diverse tipologie di Srl

Francesco Oliva - Società di capitali

Le società a responsabilità limitata possono essere attualmente costituite attraverso tre diverse tipologie.

Le tre diverse tipologie di Srl

Le S.r.l. possono essere attualmente costituite attraverso tre diverse tipologie societarie.

Nonostante questo, spesso si legge - anche su autorevoli testate - che la scelta sia esclusivamente limitata all’alternativa tra S.r.l. ordinaria ed S.r.l. semplificata.

Non è così, in quanto esiste anche la S.r.l. a capitale ridotto o capitale minimo.

Tutte e tre queste tipologie di S.r.l. devono essere costituite mediante atto pubblico - quindi di fronte ad un notaio - e possono essere sia unipersonali che formate da una pluralità di soci.

La normativa di riferimento è ovviamente quella del codice civile, agli articoli 2463 e seguenti, peraltro oggetto di diversi interventi di riforma negli ultimi anni.

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S.r.l. ordinaria: definizione e caratteristiche essenziali

La S.r.l. ordinaria deve essere costituita con un capitale sociale minimo pari a 10.000,00 euro.

La regola legale è che i conferimenti avvengano in denaro, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo e che almeno il 25% di tali conferimenti sia versato in sede di costituzione.

Ogni anno deve essere accantonata a riserva legale obbligatoria una quota almeno pari al 5% degli utili conseguiti, fino a quando questa non abbia raggiunto almeno 1/5 del capitale sociale sottoscritto. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite.

S.r.l. a capitale minimo o ridotto: definizione e caratteristiche essenziali

La S.r.l. a capitale minimo può essere costituita con un capitale sociale minimo di 1 euro e massimo di 9.999,00.

I conferimenti devono avvenire esclusivamente in denaro e versati integralmente al momento della costituzione.

Ogni anno deve essere accantonata a riserva legale obbligatoria una quota almeno pari al 20% degli utili conseguiti, fino a quando questa non abbia raggiunto, unitamente al capitale sociale, l’ammontare di euro 10.000,00. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite.

S.r.l. semplificata: definizione e caratteristiche

La S.r.l. semplificata può essere costituita con un capitale sociale minimo di 1 euro e massimo di 9.999,00.

I conferimenti devono avvenire esclusivamente in denaro e versati integralmente al momento della costituzione.

Ogni anno deve essere accantonata a riserva legale obbligatoria una quota almeno pari al 20% degli utili conseguiti, fino a quando questa non abbia raggiunto, unitamente al capitale sociale, l’ammontare di euro 10.000,00. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite.

A differenza della S.r.l. ordinaria e di quella a capitale minimo, la S.r.l. semplificata deve essere costituita mediante atto costitutivo tipizzato con decreto del Ministero della Giustizia e non ha lo statuto. Quest’ultimo aspetto può costituire un grave limite soprattutto ove si verifichino contrasti fra i soci.

In fase di costituzione non sono previsti oneri notarili né diritti di segreteria e bolli.

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