CTU, quando inserire la ritenuta d’acconto Irpef nella fattura elettronica?

Rosy D’Elia - Commercialisti ed esperti contabili

CTU, come gestire il compenso e le ritenute d'acconto? Il consulente tecnico d'ufficio è tenuto a emettere fattura elettronica all'Amministrazione della Giustizia, ma la quota dovuta a titolo Irpef deve essere versata dalla parte soccombente, se rientra tra i sostituti d'imposta. Negli altri casi non deve essere operata.

CTU, quando inserire la ritenuta d'acconto Irpef nella fattura elettronica?

CTU, come gestire il compenso? Il consulente tecnico d’ufficio deve emettere fattura elettronica all’Amministrazione della Giustizia, evidenziando la ritenuta d’acconto, che deve essere versata dalla parte soccombente nel caso in cui rientri tra i soggetti sostituti d’imposta. Negli altri casi, la quota dovuta a titolo Irpef non deve essere operata e, dunque, non si deve menzionare in fattura. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 211 del 27 giugno 2019.

A fornire lo spunto per il chiarimento è l’analisi di un caso concreto che riguarda un geometra che ha ricoperto il ruolo di consulente tecnico d’ufficio, CTU, e chiede chiarimenti sulla corretta modalità di emissione della fattura elettronica, in seguito alla liquidazione del Giudice del compenso che gli spetta per le operazioni peritali svolte in una causa civile, in cui le parti sono persone fisiche prive di partita IVA.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 211 del 27 giugno 2019
Compenso CTU - Fatturazione elettronica - Ritenuta a titolo di acconto IRPEF - art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212.

CTU, quando inserire la ritenuta d’acconto nella fattura elettronica?

Il compenso per i CTU segue regole particolari: il professionista fattura all’Amministrazione della Giustizia anche se poi le somme vengono effettivamente pagate dalle parti soccombenti.

Il nodo, in questo, caso riguarda le ritenute d’acconto Irpef: dal momento che i soggetti coinvolti non hanno partita IVA e non possono essere sostituti d’imposta, il contribuente sostiene che le quote dovute a titolo Irpef possano essere liquidate dal Tribunale, che però pone il suo veto.

Nella risposta all’interpello numero 211 del 27 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate mette in chiaro le regole da seguire nei casi diversi che si prospettano:

  • se la parte in causa rientra tra i sostituti d’imposta, la ritenuta d’acconto Irpef “dovrà essere versata all’Erario non dall’Amministrazione della Giustizia, ma dalla parte soccombente, titolare passivo del rapporto di debito nei confronti del consulente ed esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico, sempreché quest’ultima sia ricompresa tra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d’imposta. Solo in tale ipotesi, quindi, la fattura, che andrà emessa nei confronti dell’Amministrazione della giustizia, dovrà evidenziare la ritenuta d’acconto IRPEF dovuta in caso di corresponsione di compensi costituenti per il percipiente reddito di lavoro autonomo (articolo 25, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973)”.
  • se la parte in causa che non può rientrare tra i sostituti d’imposta, “la ritenuta d’acconto Irpef non dovrà essere operata e, pertanto, non dovrà essere evidenziata in fattura dal consulente”.

CTU, fattura elettronica e ritenuta d’acconto Irpef: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nell’argomentare la risposta, l’Agenzia delle Entrate in primis chiarisce che se l’attività di consulente tecnico d’ufficio è svolta in maniera abituale, rientra nel regime del reddito di lavoro autonomo.

Sotto il profilo dell’Imposta sul Valore Aggiunto, non solo è necessario che il CTU abbia o apra una partita IVA, ma anche che rispetti l’obbligo di fatturazione elettronica.

Nel documento si fa riferimento alla circolare del 7 maggio 2018, n. 9/E che illustra la disciplina della scissione dei pagamenti, precisando che:

“con riguardo ai compensi e onorari relativi alle prestazioni rese dal CTU, titolare passivo del rapporto di debito è la parte esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico. Tale soggetto è tenuto, infatti, in base al provvedimento del Giudice, al pagamento del compenso per le prestazioni professionali rese a favore dell’Amministrazione della Giustizia, committente ma non esecutrice del pagamento”.

Ne consegue che il CTU, consulente tecnico d’ufficio, è tenuto a emettere fattura elettronica nei confronti dell’Amministrazione della Giustizia, e ad evidenziare che il pagamento avviene tramite le somme fornite dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice.

In conclusione l’Agenzia delle Entrate chiarisce:

In tali fattispecie, dunque, la P.A. (Amministrazione della Giustizia), pur essendo riconducibile nell’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU.

Infatti, l’applicazione della scissione dei pagamenti comporterebbe l’onere, per la parte obbligata al pagamento del compenso del CTU, di versare a quest’ultimo soltanto l’imponibile, mentre l’Iva relativa alla prestazione del CTU dovrebbe essere riversata all’Amministrazione della Giustizia affinché quest’ultima, a sua volta, versi tale importo all’Erario, nell’ambito della scissione dei pagamenti.

Tale doppio versamento costituirebbe un aggravio delle procedure e giustifica la non applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti nel caso in argomento.

In sintesi, con la risposta all’interpello numero 211 del 2019 si chiarisce che nell’emissione della fattura elettronica il CTU deve considerare se la parte soccombente può rientrate tra i sostituti d’imposta, o meno.

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