Naspi 2022, nuove regole per la riduzione dell’importo: le istruzioni INPS

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Naspi 2022, l'INPS fa il punto sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 in merito all'indennità di disoccupazione. Tra gli aspetti presi in considerazione nella circolare numero 2 del 4 gennaio 2022 ci sono le nuove regole per la riduzione dell'importo. I dettagli del documento di prassi.

Naspi 2022, nuove regole per la riduzione dell'importo: le istruzioni INPS

Naspi 2022, la Legge di Bilancio 2022 stabilisce nuove regole per la riduzione dell’importo, che variano a seconda dell’età del soggetto e della categoria di contribuente che richiede l’indennità di disoccupazione.

Le istruzioni INPS sono contenute nella circolare numero 2 del 4 gennaio 2022.

Il documento di prassi si sofferma su diversi aspetti, tra i quali quello del cosiddetto décalage.

Tra gli aspetti su cui l’istituto fornisce indicazioni c’è anche quello dei requisiti di accesso alla prestazione, con l’abolizione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nell’anno precedente all’inizio della disoccupazione.

Naspi 2022, nuove regole per la riduzione dell’importo: le istruzioni INPS

Sono diverse le novità relative alla Naspi, contenute nella Legge di Bilancio 2022.

La manovra, pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 1° gennaio scorso, mette in campo diverse misure per il mondo del lavoro. Dalle pensioni anticipate alle regole per la richiesta del reddito di cittadinanza, passando per le modifiche alla disciplina della cassa integrazione.

Nello stesso filone rientrano anche le modifiche all’indennità di disoccupazione, Naspi. In merito l’INPS fornisce le apposite istruzioni sulle diverse modifiche alla disciplina, tra i quali il meccanismo di riduzione dell’importo, nella circolare numero 2 del 4 gennaio 2022.

INPS - Circolare numero 2 del 4 gennaio 2021
Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI.

Il documento di prassi si sofferma sui seguenti aspetti:

  • premessa e quadro normativo;
  • ampliamento della platea dei destinatari dell’indennità di disoccupazione NASpI;
  • datori di lavoro tenuti all’obbligo contributivo e misura della contribuzione;
  • lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
  • requisiti di accesso alla prestazione: abolizione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione;
  • meccanismo di riduzione della prestazione NASpI (c.d. décalage). Decorrenza dell’applicazione del c.d. décalage in ragione dell’età anagrafica del richiedente l’indennità NASpI;
  • Istruzioni operative sulla contribuzione.

Nel paragrafo 5 della circolare INPS vengono ricapitolate le nuove regole del cosiddetto décalage, ossia del meccanismo di riduzione delle somme.

La Legge di Bilancio 2022 interviene su quanto precedentemente previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo numero 22 del 2015. Tale norma stabilisce che l’indennità di disoccupazione Naspi sia ridotta del tre per cento ogni mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, ovvero dal 91° giorno della prestazione.

La lettera c) del comma 221 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, invece, stabilisce che la stessa riduzione del 3 per cento deve essere prevista a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione.

Nel caso in cui il beneficiario abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno, la riduzione partirà dal 1° giorno dell’ottavo mese di fruizione dell’indennità di disoccupazione.

In sostanza, quindi, la riduzione segue quanto indicato nella tabella riassuntiva.

Evento di cessazione involontaria del rapporto di lavoro Soggetto Decorrenza della riduzione
fino al 31 dicembre 2021 generalità dei beneficiari 91° giorno (dopo il quarto mese di fruizione)
dal 1° gennaio 2022 generalità dei beneficiari 151° giorno (dopo il sesto mese di fruizione)
dal 1° gennaio 2022 beneficiario che ha compiuto 55 anni alla data della presentazione della domanda 211° giorno (dopo l’ottavo mese di fruizione)

Naspi 2022, le novità con la Legge di Bilancio 2022

Tra le novità previste dalla Legge di Bilancio 2022 c’è l’estensione della platea della Naspi agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Per tali soggetti devono valere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione;
  • almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

L’importo della Naspi è pari al 75 per cento della retribuzione mensile, se tale retribuzione è pari o inferiore a 1.227,55 euro per il 2021.

Nel caso in cui la retribuzione sia superiore all’importo indicato, la misura della Naspi è pari al 75 per cento di 1.227,55 euro ma si aggiunge anche una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e l’importo di 1.227,55 euro.

L’indennità Naspi viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

Alle imprese cooperative e i loro consorzi che risultano inquadrati nel settore agricoltura si applicano le disposizioni del settore dell’industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni.

Le regole si applicano ai soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Nella circolare viene inoltre spiegato che:

“In virtù della modifica apportata all’articolo 3, primo comma, della legge n. 240 del 1984, dall’articolo 1, comma 222, della legge di Bilancio 2022[1], a decorrere dall’entrata in vigore della novella normativa anche le imprese cooperative e i loro consorzi - inquadrati nel settore agricoltura - sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo. L’obbligo contributivo in argomento sussiste sia per i lavoratori assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022 sia per quelli assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e ancora in forza a tale data.”

L’aliquota contributiva da applicare è quella dell’1,61 per cento dell’imponibile contributivo: 1,31 per cento in applicazione dell’articolo 2, comma 25, della legge n. 92 del 2012 e 0,30 per cento a titolo di contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Si applica inoltre l’obbligo di versamento cosiddetto ticket di licenziamento, su cui hanno fornito chiarimenti le circolari numero 40 del 2020 e numero 137 del 2021.

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