Sospensione delle rate del mutuo: la guida dell’ABI per famiglie e cittadini

Tommaso Gavi - Fisco

Sospensione delle rate del mutuo, l'infografica dell'ABI per famiglie e cittadini per favorire la diffusione delle informazioni bancarie e finanziarie. La guida digitale è realizzata in collaborazione con le banche e le Associazioni dei consumatori che partecipano al progetto Trasparenza semplice. Requisiti, mutui interessati e come presentare la domanda.

Sospensione delle rate del mutuo: la guida dell'ABI per famiglie e cittadini

Sospensione delle rate del mutuo, l’ABI fornisce una guida per famiglie e cittadini per favorire la diffusione delle informazioni bancarie e finanziarie.

L’infografica, in formato digitale, ha al centro il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, lo strumento che racchiude le misure straordinarie per le fasce deboli della popolazione.

Il Fondo Gasparrini, rafforzato da interventi legislativi per contenere l’emergenza Covid, è esteso fino al 31 dicembre 2022.

La guida in formato grafico, disponibile dal 16 luglio scorso sul sito dell’ABI, spiega le principali caratteristiche dello strumento: da come funziona ai mutui a cui si applica, passando per la procedura per accedere alla misura.

Sospensione delle rate del mutuo: la guida dell’ABI per famiglie e cittadini

I cittadini e le famiglie in difficoltà possono richiedere la sospensione delle rate del mutuo, nel rispetto di alcuni requisiti.

Per facilitare la consultazione l’ABI mette a disposizione un’infografica esplicativa, che riassume le principali caratteristiche delle misure.

A determinate condizioni, i cittadini possono richiedere, alla banca che ha erogato il mutuo, la sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

Il piano di ammortamento verrà allungato per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.

I requisiti per poter richiedere la sospensione, che riguardano il mutuatario e devono verificarsi nei 3 anni precedenti la domanda, sono i seguenti:

  • morte, riconoscimento di handicap grave o invalidità civile non inferiore all’80 per cento;
  • perdita del posto di lavoro (subordinato a tempo determinato o indeterminato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia, con attualità dello stato di disoccupazione);
  • sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.

Nel caso di sospensione o riduzione del lavoro, la durata massima della sospensione del mutuo è la seguente:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni.

I 18 mesi di sospensione sono fruibili in non più di due periodi, ad eccezione delle ipotesi di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro che sono fruibili anche in più periodi.

ABI - Infografica sulla sospensione delle rate del mutuo per supportare le famiglie in difficoltà
Infografica realizzata dall’ABI in collaborazione con le banche e le Associazioni dei consumatori che partecipano al progetto Trasparenza semplice.

Sospensione delle rate del mutuo: le misure previste a causa del Covid fino al 31 dicembre 2022

Fino al prossimo 31 dicembre le misure sono state potenziate a causa dell’emergenza coronavirus.

Innanzitutto è prevista una deroga al limite ISEE di 30.000 euro: la richiesta può essere presentata senza necessità di soddisfare il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente.

La misura è stata estesa anche ai mutui garantiti dal fondo di garanzia per la prima casa.

Possono richiedere la sospensione anche i lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e i soggetti di cui all’articolo 2083 del codice civile che dichiarino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente alla domanda, un calo del proprio fatturato superiore al 33 per cento del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, a causa delle chiusure legate a provvedimenti emergenziali.

La richiesta può essere avanzata anche dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa per mutui ipotecari.

Il tetto massimo del mutuo si ottiene dal prodotto tra 400.000 euro e il numero di soci, se almeno il 10 per cento degli stessi rispetta le condizioni che permettono l’accesso al Fondo, successivamente al 31 gennaio 2020.

La durata massima della sospensione è la seguente:

  • 6 mesi, se i requisiti sono rispettati da un numero di assegnatari compreso tra il 10 e il 20 per cento dei soci;
  • 12 mesi, se gli eventi riguardano un numero di assegnatari compreso tra il 20 e il 40 per cento dei soci;
  • 18 mesi, se gli eventi riguardano un numero di assegnatari superiore al 40 per cento dei soci.

Sospensione delle rate: i mutui interessati

L’infografica realizzata dall’ABI, in collaborazione con le banche e le Associazioni dei consumatori che partecipano al progetto Trasparenza semplice, chiarisce anche quali sono i mutui a cui si può applicare la misura.

Nello specifico possono essere oggetto di sospensione:

  • i mutui relativi a un immobile adibito ad abitazione principale non di lusso che non superano l’importo di 250.000 euro (400.000 euro fino al 31 dicembre 2022);
  • i mutui in ammortamento da almeno un anno che non godono di agevolazioni pubbliche o polizze assicurative che coprono le rate sospese per gli eventi in questione;
  • i mutui con un ritardo nei pagamenti, purché non superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, e per i quali non sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o non sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato.

Sospensione delle rate del mutuo: come richiederla

Per richiedere la sospensione bisogna compilare il modulo disponibile sul sito Consap.

Il modulo per la presentazione della domanda è diverso a seconda della tipologia del richiedente, è dunque diverso per persone fisiche o cooperative edilizie.

Deve inoltre essere inoltrata la documentazione necessaria, da presentare presso la banca che ha concesso il mutuo, con le modalità definite dalla banca stessa.

Entro 10 giorni dalla consegna della documentazione, la banca la invia al gestore.

Nei successivi 15 giorni sarà concesso il nullaosta per la sospensione del mutuo. Entro i 5 giorni seguenti il gestore comunica la sospensione al beneficiario.

Per la sospensione non si devono pagare commissioni o spese, né sono necessarie ulteriori garanzie.

Gli interessi che maturano durante il periodo di sospensione si calcolano solo sulla parte capitale residua del mutuo e si aggiungono al totale complessivo da pagare.

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