Moratoria finanziamenti PMI, proroga al 31 dicembre 2021 nel DL Sostegni bis

Rosy D’Elia - Incentivi alle imprese

Moratoria finanziamenti PMI, il DL Sostegni bis ha stabilito la possibilità di beneficiare di una proroga fino al 31 dicembre 2021, ma solo su richiesta delle imprese già ammesse e solo relativamente alla quota capitale. La domanda deve essere presentata entro la scadenza del 15 giugno secondo le istruzioni fornite dal MISE con la circolare dell'8 giugno.

Moratoria finanziamenti PMI, proroga al 31 dicembre 2021 nel DL Sostegni bis

Moratoria finanziamenti PMI: scadenza 15 giugno per accedere alla proroga fino al 31 dicembre 2021, ma solo per la quota capitale nei casi in cui è applicabile la regola, così come previsto dal Decreto Sostegni bis.

Non si tratta di uno allungamento dei tempi automatico, ma è necessario presentare un’apposita domanda per poterne usufruire.

Si tratta comunque di una possibilità riservata solo alle imprese che risultano già ammesse a beneficiare delle misure previste dal Decreto Cura Italia.

Il termine era stato fissato al 30 giugno nella prima bozza del testo in circolazione a fine aprile, ma la versione ufficiale concede meno tempo.

Con la circolare numero 191166 dell’8 giugno 2021, il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, fornisce le istruzioni da seguire per procedere.

Moratoria finanziamenti PMI, proroga al 30 dicembre 2021: come fare domanda

L’articolo 16 del Decreto Sostegni bis riscrive alcuni punti dell’articolo 56 del DL numero 18 del 2020. Si interviene in maniera selettiva sul testo.

“Previa comunicazione delle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021 secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, i termini di cui all’articolo 56, commi 6 e 8”.

Dalla data di entrata in vigore del decreto le imprese che beneficiano della moratoria dei finanziamenti per le PMI entro la scadenza del 15 giugno 2021 possono presentare domanda per beneficiare della sospensione fino al 31 dicembre 2021.

Come si legge nella circolare MISE dell’8 giugno 2021, tutti coloro che hanno intenzione di accedere alla novità devono compilare il modulo riportato di seguito e inviarlo soltanto al soggetto gestore.

Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare numero 191166 dell’8 giugno 2021, allegato 1
Proroga moratoria dei finanziamenti agevolati FCS – FIT – PIA Innovazione per le PMI. Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Moratoria finanziamenti PMI, proroga al 30 dicembre 2021 nel DL Sostegni bis

Nella definizione del testo ufficiale del Decreto Sostegni bis, la proroga della mortatoria PMI è diventata più ampia e riguarda i prestiti menzionati nell’interno comma 2 dell’articolo 56, e non solo alla lettera c, del Decreto Cura Italia, come previsto in principio:

  • per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29 febbraio 2020 o, se successivi, al 17 marzo, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 dicembre 2021;
  • per i prestiti non rateali che hanno scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 vengono prorogati i contratti, insieme ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 dicembre giugno 2021 alle stesse condizioni;
  • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing resta sospeso fino al 31 dicembre 2021 ma solo per la quota capitale per le rate dei prestiti che scadono tra luglio e dicembre 2021.

In prima battuta, la proroga non considerava le prime due voci: la difficoltà di escludere solo una parte del dovuto non aveva permesso, infatti, di estendere i tempi anche per le misure previste dall’articolo 56, comma 1, alle lettere a e b.

Moratoria finanziamenti PMI, proroga non più selettiva nel DL Sostegni bis

La relazione illustrativa della prima bozza metteva in luce le motivazioni alla base di un perimetro ristretto del prolungamento della moratoria all’interno del Decreto Sostegni bis.

Tenendo conto delle disposizioni dell’Autorità Bancaria Europea, nei casi in cui è applicabile, la proroga riguarda solo la quota capitale, ovvero solo la parte della rata finalizzata a restituire il capitale ricevuto.

L’obiettivo è quello di evitare che le banche procedano a classificare le esposizioni in moratoria come forborne, ovvero come oggetto di concessioni e che potrebbero determinare un rischio per il finanziatore nel caso in cui ci sia uno stato di difficoltà del debitore.

In questo modo si vuole aggirare la possibilità che anche successivamente si verifichino i requisiti per l’ulteriore classificazione dei crediti come forborne non-performing, ovvero crediti deteriorati.

Ma escludere solo la parte di quota capitale non è sempre possibile. E con la versione definitiva della proroga della moratoria per le PMI, quindi, si verificano i rischi evidenziati nella relazione illustrativa della prima bozza del DL Sostegni bis e che erano alla base dell’intervento selettivo definito in prima battuta.

“Alla luce delle attuali previsioni delle Linee guida, una proroga della moratoria ex articolo 56, D.l. 18/2020, oltre il 30 giugno 2021 determinerebbe l’aumento degli importi oggetto di sospensione calcolabili nella soglia il cui superamento può determinare lo stato di non-performing e sarebbe valutabile come ulteriore misura di concessione sempre ai fini di tale classificazione. Ciò aumenterebbe significativamente il rischio che le banche classifichino le moratorie più datate (qualora siano già state classificate come forborne) come esposizioni non performing”.

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