Malattia professionista, tempi e comunicazioni per la sospensione delle scadenze

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

L'Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sui tempi, sui requisiti e sulle comunicazioni da effettuare per ottenere la sospensione in caso di malattia o infortunio del professionista. Congelate le scadenze che cadono nei successivi 60 giorni. Adempimenti da effettuare entro 31 giorni dalla dismissione dall'ospedale o dalla fine delle cure

Malattia professionista, tempi e comunicazioni per la sospensione delle scadenze

Come fare per richiedere la sospensione delle scadenze nel caso di malattia del professionista?

Un focus sui tempi e sulle comunicazioni da effettuare è stato fornito nella risposta all’interpello numero 248 del 13 marzo 2023 dell’Agenzia delle Entrate.

Sulla base di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022 per il commercialista ricoverato in ospedale o alle cure domiciliari è prevista una sospensione delle scadenze fiscali.

La sospensione decorre dal giorno di ricovero o di inizio delle cure e può durare al massimo 60 giorni. Gli adempimenti che ricadono in tale periodo sono “sospesi”. Il termine per provvedere all’effettuazione è quello di 30 giorni dalla dismissione dall’ospedale o dalla conclusione delle cure.

Per ottenere la sospensione deve essere inviata all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate un’email di posta certificata, PEC, con cui il professionista rende noti i nominativi dei clienti che possono beneficiare della sospensione.

All’email deve essere allegata la copia dei mandati professionali, con data precedente alla malattia o all’infortunio, e il certificato medico che attesta la fine delle cure.

Malattia professionista, tempi e comunicazioni per la sospensione delle scadenze

Nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico che comportino un periodo in ospedale o cure domiciliari superiori a tre giorni, il professionista può richiedere la sospensione delle scadenze fiscali.

La possibilità è prevista dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, all’articolo 1, commi dal 927 al 944, ovvero la Legge di Bilancio 2022.

I chiarimenti ai dubbi dell’istante, un dottore commercialista che è stato ricoverato presso una struttura ospedaliera, sono forniti dall’Amministrazione finanziaria nella risposta all’interpello numero 248 del 13 marzo 2023.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 248 del 13 marzo 2023
Sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio - ’’scadenze’’ sospese e ’’oneri comunicativi’’ – articolo 1, commi dal 927 al 944, della legge n. 234 del 2021.

Il comma 929 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022 stabilisce che:

“nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento.”

Tale periodo deve essere preso come riferimento per gli adempimenti che possono essere oggetto della sospensione, ovvero quelli la cui scadenza cade appunto nel periodo compreso tra l’evento dell’infortunio o della malattia e i 60 giorni successivi.

Il periodo è stato ritenuto congruo per l’eventuale individuazione di un sostituto a cui riaffidare l’incarico.

Per quanto riguarda la durata della sospensione si deve prendere come riferimento il comma 931 dello stesso articolo, che stabilisce che i termini sono sospesi a partire:

“dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.”

Il professionista deve provvedere agli adempimenti entro il giorno successivo al periodo di sospensione, ovvero entro 31 giorni dalla dismissione dall’ospedale o dalla conclusione delle cure.

In merito l’Agenzia delle Entrate precisa che restano invariati i termine degli adempimenti in quanto la sospensione non è una proroga ma una mera facoltà di adempiere nel più ampio periodo di sospensione.

In altre parole, nel caso ad esempio di versamento delle imposte sui redditi con scelta rateale, i termini delle rate che seguono quelle che rientrano nel periodo di sospensione restano gli stessi.

Malattia professionista: requisiti e comunicazioni per richiedere la sospensione

I requisiti per permettere ai clienti di ottenere la sospensione delle scadenze sono indicati nei commi 934 e 935 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022.

Tra il commercialista e il proprio cliente deve esistere un mandato professionale con data precedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.

La copia dei mandati professionali deve essere inviata agli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate insieme al certificato medico che attesti il periodo in ospedale o di cura domiciliare.

La comunicazione deve essere inviata in alternativa:

  • con raccomandata con avviso di ricevimento;
  • tramite posta elettronica certificata (PEC).

Sebbene sia richiesta la presenza del mandato professionale prima dell’evento che interessa il commercialista, non è espressamente richiesta data certa.

È opportuno, però, che tale mandato sia scritto, tuttavia possono essere utilizzati altri mezzi per fornire la prova di data anteriore a quella della malattia o dell’infortunio.

Il comma 931 concede al professionista un periodo di 30 giorni successivi alla dismissione.

In merito l’Agenzia delle Entrate mette in evidenza quanto segue:

“Ciò ragionevolmente al fine di garantire al professionista, oramai in buone condizioni di salute, un lasso temporale nel corso del quale adempiere le ’’scadenze sospese’’ e notiziare gli uffici competenti dell’accaduto, sempre entro il termine ultimo rappresentato dal giorno successivo a quello in cui scade il periodo di sospensione.”

Un punto centrale per i clienti, per poter ottenere la sospensione degli adempimenti, è che i propri nominativi siano forniti dal professionista momentaneamente impossibilitato a svolgere la sua attività.

L’obbligo di far conoscere i nominativi dei clienti è necessario a rendere operativo l’istituto.

In conclusione, quindi, il professionista deve fornire i nomi degli assistiti per dare loro la possibilità di ottenere la sospensione delle scadenze fiscali.

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