Sicurezza nei cantieri: arriva il badge identificativo

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Il nuovo DL Sicurezza prevede anche una serie di misure per i cantieri. Si introduce il badge identificativo e aumentano le sanzioni per chi è sprovvisto della nuova patente a crediti

Sicurezza nei cantieri: arriva il badge identificativo

Dal badge identificativo alle novità per la patente a crediti: il nuovo decreto Semplificazione introduce misure anche per i cantieri, in particolare per quanto riguarda le attività in appalto e subappalto.

Torna per i dipendenti il badge con codice univoco anticontraffazione, potrà essere redatta anche tramite il SIISL e contiene tutti i dati identificativi.

Il DL inasprisce anche la sanzione prevista per le imprese/professionisti sprovvisti di patente a crediti; passa da 6.000 a 12.000 euro.

Sicurezza nei cantieri: arriva il badge identificativo

Il DL Sicurezza, n. 159/2025, prevede “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, con l’obiettivo di incrementare la prevenzione e ridurre degli infortuni in ogni ambito lavorativo.

Per quel che riguarda le nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, il decreto legge dedica particolare attenzione ai datori di lavoro che ricorrono allo strumento del subappalto (pubblico e privato) orientando l’attività di vigilanza dell’INAIL in tale direzione.

Contestualmente, il DL introduce disposizioni specifiche per il badge di cantiere e la patente a crediti.

Con l’obiettivo di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, si legge all’articolo 3 del provvedimento, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento, dotata di un codice univoco anticontraffazione.

Si tratta del documento previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera u), e dall’articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 81/2008, e dall’articolo 5 della legge n. 136/2010.

La tessera sarà utilizzata come badge, sul quale saranno specificati gli elementi identificativi del dipendente. Il documento sarà assegnato al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL.

Il badge in formato digitale sarà prodotto in automatico e precompilato, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro, per tutti i dipendenti assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate sulla piattaforma SIISL.

Un apposito decreto del Ministro del Lavoro provvederà ad individuare le modalità di attuazione di tali interventi, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.

L’obbligo di badge si applicherà anche negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, che verranno individuare con un apposito decreto del Ministero del lavoro, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e sindacali comparativamente più rappresentative, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 31 ottobre.

DL Sicurezza: aumenta la sanzione prevista per chi non ha la patente a crediti

Il DL Sicurezza, come anticipato, introduce anche alcune novità per quanto riguarda la patente a crediti, il documento che da ottobre dello scorso anno è obbligatorio, sia alle imprese che ai professionisti (ad esclusione di chi effettua unicamente forniture o prestazioni intellettuali), per accedere e lavorare nei cantieri fissi e mobili.

Nello specifico, vengono introdotte alcune modifiche alla normativa di riferimento, l’articolo 27 del testo unico sulla sicurezza sul lavoro. In primo luogo, il DL prevede che per le fattispecie indicate nella tabella allegata al testo unico (Allegato I-bis), la decurtazione dei crediti avviene all’atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza.

Viene innalzata, poi, la sanzione prevista per imprese e autonomi che non si dotano della patente a crediti. L’attuale sanzione minima di 6.000 euro passa a 12.000 euro.

Inoltre, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato saranno decurtati 5 punti dalla patente e non più uno solo (punto 21 del citato allegato). Non si fa più, quindi, distinzione sulla base della durata dell’impiego irregolare (sono dunque eliminati i successivi punti 22 e 23).

Le decurtazioni alla patente a crediti sulla base delle nuove modifiche saranno effettuate in relazione agli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2026. Per quanto riguarda gli illeciti commessi prima di tale data, invece, continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla formulazione attuale.

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