Dallo scorso ottobre si attende la messa in atto del provvedimento per la delega unica all'intermediario per l'accesso ai servizi online dell’Agenzia delle entrate e dell’Ader. L'esordio potrebbe essere vicino

La tanto agognata Delega Unica sembrava un traguardo raggiunto ma ad ormai oltre 7 mesi dalla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate, del 2 ottobre scorso, si è ancora alle prese con le vecchie procedure.
A sottolineare l’importanza della disposizione merita di essere ricordato che la stessa è contenuta nel Dlgs 1/2024, emanato in esecuzione della Riforma Fiscale, dedicato alla semplificazione degli adempimenti.
Il decreto legislativo, al suo articolo 21, “Modello Unico di delega per l’accesso ai servizi dell’Agenzia”, stabilisce che:
“Il contribuente può delegare gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 all’utilizzo dei servizi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando un unico modello.”
Vero è che il provvedimento ha fissato al 30 giugno 2026, quindi tra oltre un anno, il termine ultimo di validità delle deleghe rilasciate con le modalità ancora attuali, sempre che non scadano prima di tale data.
Un po’ tutti i soggetti coinvolti, dai professionisti ai media specializzati, passando per i produttori di software, si attendevano una operatività delle nuove funzionalità in tempi più rapidi. Così non è stato.
La indicazione del mese di giugno 2026 quale termine ultimo di validità delle deleghe in essere poteva in effetti essere considerata un anticipazione indiretta dei possibili tempi lunghi. Voci di corridoio indicano nel prossimo mese di giugno 2025 la pubblicazione delle informazioni tecniche necessarie alla concreta attuazione della Delega Unica.
Modalità di comunicazione del conferimento della delega
Al punto 6 del provvedimento del 2 ottobre scorso sono riportate le modalità di conferimento della delega.
Alcuni dei punti principali possono essere riassunti come segue.
La comunicazione per l’attivazione è effettuabile in via principale direttamente dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia fiscale interessata.
In alternativa, la comunicazione può essere effettuata dall’intermediario delegato con:
- a) trasmissione di un file xml sottoscritto dal contribuente a mezzo:
- 1. firma digitale;
- 2. firma elettronica avanzata rilasciata a mezzo Carta d’Identità Elettronica;
- 3. firma elettronica avanzata realizzata utilizzando certificati digitali, anche non qualificati conformi a quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui all’allegato 2 del provvedimento.
Attenzione particolare va data al punto 3 perché, in tale caso, il file deve essere sottoscritto digitalmente anche dall’intermediario delegato, il quale in tal modo attesterà il conferimento della delega ricevuta e autenticherà la firma del delegante.
Il file xml è generato tramite un software che sarà reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, secondo le citate specifiche tecniche, e l’intermediario potrà utilizzare una funzionalità web di invio “puntuale” o anche “massivo”, resa disponibile nella sua area riservata del portale dell’Agenzia delle entrate.
La comunicazione può essere effettuata dall’intermediario anche:
- b) mediante l’erogazione ai propri assistiti di un servizio web per il conferimento della delega, realizzato a seguito della stipula di apposita convenzione tra l’intermediario stesso e l’Agenzia delle entrate.
È evidente che la comunicazione a mezzo delega all’intermediario interesserà maggiormente gli studi di medie e grandi dimensioni, come pure le diverse altre strutture che offrono servizi contabili in forma “massiva”, ad esempio gli uffici periferici delle associazioni di categoria o i CAF che offrono servizi contabili.
Saranno interessate anche le software house che vorranno offrire un servizio aggiuntivo, implementando le proprie suite contabili.
La motivazione dei tempi lunghi di attuazione
Sappiamo che mesi fa è stato promosso un confronto operativo di ordine pratico, relativamente alle possibilità di semplificare alcune delle suddette modalità di comunicazione della delega a mezzo intermediario. Dell’attività però, al momento, non c’è notizia di esiti definitivi.
Questo è probabilmente uno dei motivi principali dei tempi lunghi di attuazione del provvedimento. Non è comunque detto che, con la paventata prossima pubblicazione delle indicazioni tecniche, ci sarà una contestuale attivazione della funzionalità web da cui il contribuente potrà disporre in via autonoma delle proprie deleghe.
A maggior ragione se ciò avverrà nel pieno della campagna dei dichiarativi, con le case software che dovrebbero creare appositi applicativi mentre sono oberate anch’esse dagli “ordinari” aggiornamenti dei programmi di studio.
Possibile ampiamento delle deleghe
Chi scrive confida molto nella disposizione riportata al punto 4.3 del provvedimento dello scorso ottobre:
“Qualora la delega venga successivamente estesa ad altri servizi on line, sarà pubblicata, nell’apposita sezione dei siti internet dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate Riscossione, una nuova versione del fac-simile con la descrizione aggiornata dei servizi delegabili e ne sarà data relativa comunicazione.”
Si ricorda che il testo del Dlgs 1/2024, evidenziato nella parte iniziale dell’articolo, non limita l’accesso a solo alcune funzionalità ma più genericamente a qualsiasi servizio online delle Agenzie Fiscali.
Il passaggio sopra riportato, del documento in esame, è particolarmente importante.
Si pensi alla auspicabile implementazione delle deleghe ultrannuali, aggiungendo quella per la consultazione dei dati raccolti annualmente dal Fisco principalmente ai fini delle precompilate redditi ed IVA, ma poi utilizzati anche nelle azioni di controllo formale e sostanziale delle dichiarazioni fiscali presentate dal contribuente.
Contemperando le funzionalità operative delle deleghe di accesso a nuovi servizi online delle Agenzie Fiscali con quelle di tutela dei dati sensibili, sottoponendo anche questa opzione al parere preventivo del Garante, potrebbero trarre grande giovamento le operatività degli studi che avrebbero opportunità di fluidificazione del proprio lavoro con nuovi mezzi operativi forniti anche dalle case software.
Nel contempo potrebbero ridursi a monte molti errori realizzati in sede di compilazione dei dati reddituali e degli eventuali oneri, potendo più facilmente effettuare un lavoro preventivo di verifica documentale.
Quest’ultimo vantaggio, non di poco conto, libererebbe a costo zero per l’Erario le risorse della macchina del fisco, oggi dedicate ai controlli formali.
Tali risorse potrebbero essere più utilmente indirizzate alla lotta all’evasione e all’emersione del sommerso.
Si dovrà attendere per sapere se sarà il solito sogno infranto.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Delega unica ai servizi online: il punto della situazione