Limite pagamento contanti 2019: novità in arrivo

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Limite pagamento in contanti a 15.000 euro dal 2019 per gli stranieri: la novità è contenuta in un emendamento alla Legge di Bilancio approvato in Commissione.

Limite pagamento contanti 2019: novità in arrivo

Limite pagamento contanti 2019: novità in arrivo per effetto degli emendamenti presentati alla Legge di Bilancio. Ad essere interessati dalle modifiche saranno gli stranieri che, a partire dal 1° gennaio, potranno effettuare acquisti in denaro contante fino a 15.000 euro.

Questo è quanto prevede l’articolo 19-bis della Legge di Bilancio 2019 a seguito delle integrazioni inserite con gli emendamenti presentati in Commissione e che saranno sottoposte al vaglio di Camera e Senato.

La novità non riguarda soltanto il limite all’uso di denaro contante, ma anche i soggetti che potranno beneficiare della deroga all’obbligo di usare strumenti tracciabili e alle regole introdotte ai fini di consentire la tracciabilità dei pagamenti. Oltre ai cittadini extra UE, la norma si estende anche ai residenti in Paesi UE.

Era stato il Vice Premier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini a manifestare negli scorsi mesi la volontà di aumentare il limite per l’uso dei contanti. La novità prevista dalla Legge di Bilancio 2019 riguarderà soltanto la speciale deroga prevista già per legge per gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo nei confronti delle vendite di beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia.

Limite pagamento contanti 2019 da 10.000 euro a 15.000 euro per gli stranieri

Il limite di importo per i pagamenti in contanti passa da 10.000 a 15.000 euro per gli stranieri. La deroga, prevista dall’articolo 3, comma 1 del Decreto Legge n. 16/2012 si estende inoltre anche ai cittadini dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo che attualmente non sono ricompresi nella norma.

Sono queste le due novità in merito ai limiti di pagamento in contante previste dalla Legge di Bilancio 2019 così come modificata dagli emendamenti approvati in Commissione.

Se per la generalità dei soggetti i pagamenti con denaro contante possono essere effettuati fino al limite ordinario di 3.000 euro, importo oltre il quale è necessario usare mezzi tracciabili (bancomat, carte, ecc..) per gli stranieri la legge prevede specifiche deroghe.

Nel dettaglio, le regole sulla tracciabilità delle transazioni economiche si applicano in misura meno stringente per quanto concerne il pagamento di beni e servizi per acquisti effettuati da soggetti non residenti in Italia da commercianti al minuto e agenzie di viaggio e turismo.

L’importo delle operazioni effettuabili in contante è stato abbassato da 15.000 a 10.000 euro dal decreto legislativo n. 90 del 2017, che ha recepito nel nostro ordinamento la Quarta direttiva antiriciclaggio.

Pur elevando l’importo massimo per le transazioni in denaro contante, per queste categorie di spese restano in vigore gli adempimenti comunicativi introdotti al fine di consentire in ogni caso di tracciare gli scambi di denaro di importo elevato.

Limite uso contanti, deroga pagamento per stranieri con obbligo di comunicazione

Non sarà modificata la norma che prevede l’obbligo di preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i pagamenti in contante di importo fino a 15.000 euro.

Così come attualmente previsto, per beneficiare della deroga al limite di 3.000 euro, è necessario inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate nella quale occorre indicare il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.

Sarà necessario, alla luce delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2019, che l’acquirente sia una persona fisica, che non abbia cittadinanza italiana e risieda al di fuori del territorio dello Stato.

Specifici obblighi riguardano anche gli operatori che, all’atto dell’acquisto, sono tenuti a rispettare le seguenti regole:

  • acquisire fotocopia del passaporto del cliente;
  • ottenere una autocertificazione dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana.

L’agenzia viaggi o il commerciante beneficiario del pagamento sarà tenuto a versare sul proprio conto corrente l’importo in denaro incassato, entro il primo giorno feriale successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione. La copia della comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate deve essere inoltre consegnata all’operatore finanziario.

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