Lavoro irregolare, le istruzioni INPS nel caso di rifiuto o inammissibilità della domanda

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Lavoro irregolare, le istruzioni in caso di inammissibilità o di rifiuto della domanda e sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro sono nella circolare INPS numero 79 del 28 maggio 2021. Presenti inoltre le indicazioni sul contributo forfettario della misura di emersione del lavoro nero prevista dal decreto Rilancio.

Lavoro irregolare, le istruzioni INPS nel caso di rifiuto o inammissibilità della domanda

Lavoro irregolare, l’INPS fornisce le istruzioni sul contributo forfettario previsto per la sanatoria sul lavoro nero.

La circolare numero 79 del 28 maggio 2021 fornisce le istruzioni sugli adempimenti informativi e sui contributi da versare per i periodi nei quali non è dovuto il contributo forfettario.

Nel documento vengono inoltre specificate le indicazioni da seguire nei casi di inammissibilità o di rifiuto della domanda e i versamenti relativi alla contribuzione dovuta da parte dei datori di lavoro.

Le nuove istruzioni seguono quelle già fornite per l’apertura delle posizioni contributive per la regolarizzazione prevista dal decreto Rilancio.

Lavoro irregolare, le istruzioni INPS nel caso di rifiuto o inammissibilità della domanda

Le istruzioni relative alle domande per la regolarizzazione dei lavoratori irregolari sono state fornite anche nella circolare numero 79 del 28 maggio 2021 dell’INPS.

INPS - Circolare numero 79 del 28 maggio 2021
Contributo forfettario di cui all’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Adempimenti informativi e contributivi per i periodi per i quali non è dovuto il contributo forfettario e contribuzione dovuta nel caso di inammissibilità della domanda o di rigetto dell’istanza. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Nel documento di prassi l’Istituto fornisce le indicazioni relative al contributo forfettario dovuto dai datori di lavoro che hanno inviato l’istanza di emersione del lavoro nero nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 agosto 2020.

Tra le istruzioni fornite per concretizzare quanto previsto dall’articolo 103 del decreto legge 19 maggio 2020, numero 34, ovvero il decreto Rilancio, ci sono quelle legate ai casi di inammissibilità e di rifiuto della domanda.

Nel documento di prassi vengono specificati gli aspetti relativi ai versamenti dei contributi dovuti dai datori di lavoro.

A stabilire i codici tributo per il versamento era già stata la risoluzione numero 58/E del 25 settembre 2020.

A determinare l’ammontare del contributo era invece stato il decreto del 7 luglio 2020.

Nello specifico l’importo era stato determinato come di seguito:

  • 300 euro per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • 156 euro per i settori dell’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
  • 156 euro per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Con la precedente circolare numero 73 del 4 maggio 2021 l’INPS aveva già fornito le istruzioni per l’apertura delle posizioni contributive, successiva alla presentazione della domanda di emersione.

Nel recente documento di prassi, invece, si forniscono le indicazioni sugli adempimenti informativi e sui contributi che devono essere versati per i periodi nei quali non è dovuto il contributo forfettario.

L’Istituto specifica inoltre i contributi dovuti dai datori di lavoro nei casi di inammissibilità o di rifiuto della domanda.

Lavoro irregolare, i contributi dovuti in caso di rigetto o inammissibilità della domanda

Per le indicazioni relative agli adempimenti informativi ai quali è tenuto il datore di lavoro per i periodi per i quali non è dovuto il contributo forfettario si rimanda al paragrafo 2 del documento di prassi.

I contributi dovuti dal datore di lavoro nei casi di inammissibilità o rigetto della domanda sono invece specificati nel paragrafo 4.

Innanzitutto l’INPS sottolinea che:

“Come già precisato nei precedenti paragrafi, il mancato versamento del contributo forfettario di 500,00 euro e del contributo previsto dal decreto 7 luglio 2020 comportano l’inammissibilità dell’istanza e/o il mancato accoglimento.”

Oltre a questo primo casi, si aggiungono quelli previsti nei commi da 8 a 10 dell’articolo 103 del decreto Rilancio.

Per essere accolte, le domande di emersione devono essere inoltrate da datori di lavoro che svolgono una tra le attività indicate con un codice ATECO tra quelli dell’elenco della tabella dell’allegato 1 del decreto del 27 maggio.

Si deve inoltre rispettare il criterio indicato dalla circolare INPS numero 68 del 2020 relativo al rapporto di lavoro: lo stesso deve avere avuto inizio in una data precedente al 19 maggio e deve risultare ancora in essere al momento della presentazione dell’istanza, in caso contrario la domanda viene rifiutata.

Lo stesso vale per le domande relative a lavoratori in nero già individuati da ispezioni e con notifica di addebito precedente al 1° giugno 2020.

Per tali casi l’INPS ribadisce quanto previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto 27 maggio 2020, così come disposto anche dall’articolo 1 comma 5 del decreto del 7 luglio 2020.

Inoltre, nelle ipotesi in cui le domande di regolarizzazione si riferiscano ad un rapporto di lavoro già in essere, nei casi di inammissibilità o di rigetto della domanda di emersione, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi secondo quanto previsto per il proprio settore di inquadramento.

Il calcolo deve essere effettuato sulle retribuzioni contrattuali, a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

Devono inoltre essere corrisposte le sanzioni civili, stabilite dall’articolo 116, comma 8, lett. b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Le stesse regole si applicano anche al lavoratore extracomunitario senza permesso di soggiorno, come stabilito anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7380 del 26 marzo 2010.

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