IVA: il versamento dell’acconto determina il momento impositivo

IVA: costituisce operazione imponibile il versamento di un acconto con relativa fattura, prima della stipula del rogito. E rappresenta il momento di riferimento per la determinazione del periodo di imposta fiscalmente rilevante. Lo chiarsce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 19755 del 2021.

IVA: il versamento dell'acconto determina il momento impositivo

Nel caso di cessione immobiliare, il versamento di un acconto con emissione della relativa fattura prima della stipula del rogito costituisce un’operazione imponibile ed è a questo momento che deve farsi riferimento per la determinazione del periodo di imposta fiscalmente rilevante.

La circostanza che all’atto del rogito l’IVA sia stata esposta nella fattura emessa per l’intero ammontare del corrispettivo non pone alcun problema di duplicazione dell’imposta, potendo il contribuente richiederne il rimborso all’Amministrazione finanziaria.

Questo il principio sancito dalla Corte di cassazione con l’Ordinanza n. 19755 depositata il 12 luglio 2021.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 19755 del 12 luglio 2021
Il testo integrale dell’Ordinanza numero 19755 del 12 luglio 2021 della Corte di Cassazione.

Il contenuto della sentenza – Il caso è stato originato da un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2005, contenente anche rilievi ai fini IVA in relazione ad una cessione immobiliare.

In particolare l’Ufficio aveva contestato l’omessa emissione della fattura nel 2015, anno dell’incasso di euro 125.000,00 a titolo di acconto, che invece la società aveva fatturato solo nel 2008 a seguito della stipula del rogito notarile, esponendo in fattura l’intero ammontare del corrispettivo comprensivo dell’acconto.

Il ricorso proposto dalla contribuente è stato respinto sia dalla CTP che dalla CTR.

La società ha impugnato la decisione di secondo grado lamentando, per quanto di interesse, violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 4 del D.P.R. n. 633/1972 in merito alla corretta individuazione del momento in cui l’operazione deve ritenersi effettuata.

A parere della ricorrente, infatti, avrebbe errato la C.T.R. quando ha ritenuto che la società avrebbe dovuto emettere la fattura nel 2005, non avendo considerato che detta fattura era stata effettivamente emessa nel 2008 (seppur assoggettata ad aliquota agevolata ma comprensiva anche dell’importo di euro 125.000,00 ricevuto a titolo di acconto nel 2005), così determinandosi anche una illegittima duplicazione dell’imposta.

La corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso in base al principio generale, già espresso in precedenti pronunce che stabilisce che, nel caso di cessione di beni immobili, sebbene l’operazione si consideri effettuata nel momento della stipulazione, qualora anteriormente al verificarsi di tale evento sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento (così Cass. n. 19930/2020).

In particolare, ai fini della determinazione del periodo d’imposta cui riferire il versamento dell’acconto sul corrispettivo di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, assume rilievo il momento del versamento della somma con emissione della relativa fattura, che costituisce operazione imponibile ai sensi dell’art. 6, quarto comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (come modificato dal DPR 30 dicembre 1981, n. 793).

La norma, infatti, prevede che l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento. In buona sostanza il versamento di un acconto sul prezzo, con emissione della relativa fattura in relazione ad un contratto di compravendita immobiliare, costituisce operazione imponibile ai fini IVA dimodoché, se il pagamento del corrispettivo avvenga in tutto o in parte anteriormente al momento del rogito notarile che decreta il passaggio di proprietà, il presupposto impositivo si verifica alla data della fattura o a quella del pagamento e limitatamente all’importo pagato, sicché è a questo momento che deve farsi riferimento per la determinazione del periodo di imposta.

Alla luce di tale principio la corte di cassazione ha concluso affermando che, la circostanza che I’IVA sia stata esposta nella fattura emessa per l’intero ammontare del corrispettivo nel 2008, benché applicata in misura ridotta ed agevolata (avendo fruito gli acquirenti del beneficio prima casa), non pone alcun problema di duplicazione dell’imposta, solo giustificandosi la richiesta di rimborso da parte del contribuente, previe le necessarie rettifiche, ove occorrenti.

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