Regime forfettario contribuente estero, aliquota al 5 per cento solo con nuova attività

Tommaso Gavi - Imposte

Regime forfettario, il contribuente estero che trasferisce la residenza in Italia può beneficiare della tassazione agevolata al 5 per cento solo nel caso in cui l'attività svolta sia nuova. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 197 del 20 aprile 2022, riepilogando le regole sul regime in questione.

Regime forfettario contribuente estero, aliquota al 5 per cento solo con nuova attività

Regime forfettario, nel caso di un contribuente estero che trasferisce la sua residenza in Italia, l’aliquota ridotta al 5 per cento potrà essere applicata solo se il soggetto in questione svolge una nuova attività.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 197 del 20 aprile 2022.

Per quanto riguarda i contribuenti con residenza all’estero, rientrano nella tassazione agevolata quelli che sono residenti in uno degli stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo che assicura lo scambio di informazioni.

In tal caso deve essere prodotto nel territorio italiano almeno il 75 per cento del reddito e devono essere rispettate le altre regole previste dalla legge.

Regime forfettario, per il contribuente estero trasferito in Italia aliquota al 5 per cento solo con nuova attività

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul regime forfettario con la risposta all’interpello numero 197 del 20 aprile 2022.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 197 del 20 aprile 2022
Articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014. Regime forfetario, attività svolta precedentemente in un Paese Estero.

Lo spunto nasce dalla richiesta di un contribuente sulla corretta tassazione da applicare.

L’istante è un lavoratore autonomo residente all’estero e svolge in Italia la stessa di quella esercitata all’estero e indirizzata agli stessi clienti.

Lo stesso ha lavorato all’estero per più di tre anni e intende trasferire la propria residenza in Italia, applicando il regime forfettario con aliquota ridotta al 5 per cento.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che tale aliquota non può essere applicata, in quanto l’articolo 1 della legge numero 190 del 2014, al comma 65 prevede che la tassazione agevolata al 5 per cento si applica esclusivamente per favorire l’avvio di nuove attività.

I chiarimenti sono forniti dalla circolare numero 8/E del 26 gennaio 2001.

Per il primo e i quattro anni successivi si applica il regime agevolato alle seguenti condizioni:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizi dell’attività..., attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Regime forfettario contribuente estero: si applica solo con il trasferimento della residenza in Italia

Sullo spunto del quesito posto dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento e le regole per l’applicazione del regime agevolato.

La legge numero 190 del 2014, ovvero la Legge di Bilancio 2015, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto tale regime per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.

Il regime di tassazione agevolata è stato poi modificato dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla Legge di Bilancio 2020.

La lettera b) del comma 57 dell’articolo 1 della legge numero 190 del 2014 stabilisce che non possono avvalersi del regime forfettario:

“i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.”

Nel caso in esame, il paese estero non rientra tra i membri dell’UE né tra quelli che fanno parte del SEE.

Il contribuente potrà quindi applicare il regime forfettario, senza l’ulteriore agevolazione dell’aliquota ridotta al 5 per cento, a patto che trasferisca la residenza in Italia in tempo utile per poter essere considerato residente ai fini fiscali nel paese nostrano nell’anno in corso.

Dal momento che lo stesso contribuente ha affermato che intende proseguire la stessa attività svolta all’estero e con gli stessi clienti, l’Agenzia delle Entrate conclude con quanto di seguito riportato:

“seppur possa fruire del regime forfetario (sussistendone tutti gli altri requisiti), l’istante dovrà determinare il reddito imponibile ai sensi del comma 64 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, senza poter applicare l’aliquota ridotta di cui al successivo comma 65, in quanto il predetto requisito di «novità» risulta essere escluso per espressa dichiarazione dell’istante”

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