Fattura in acconto, i chiarimenti delle Entrate sulla nota di variazione IVA

Tommaso Gavi - IVA

Fattura in acconto, nel caso in cui non è possibile ripartire le somme relative a prestazioni differenti e viene applicata l'aliquota ordinaria, si può emettere la nota di variazione IVA. Lo spiega la risposta all'interpello numero 216 del 14 luglio 2020: non è stato commesso nessun errore da far rientrare tra le inesattezze indicate nell'articolo 21 comma 7 del decreto IVA.

Fattura in acconto, i chiarimenti delle Entrate sulla nota di variazione IVA

Fattura in acconto, se le somme ripartite sono riferibili a prestazioni differenti ma non è possibile distinguerle, deve essere applicata l’aliquota ordinaria.

Anche se successivamente è possibile indicare un’aliquota IVA diversa per ogni ripartizione non può essere emessa la nota di variazione.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 216 del 14 luglio 2020: non è stato commesso nessun errore che possa rientrare tra le inesattezze indicate nell’articolo 21 comma 7 del decreto IVA.

Qualora fosse stato commesso avrebbe potuto essere corretto al più tardi entro un anno.

Fattura in acconto, i chiarimenti delle Entrate sulla nota di variazione IVA

La risposta all’interpello numero 216 del 14 luglio 2020 dell’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla possibilità di emissione della nota di variazione IVA, nel caso in cui fosse stata emessa una fattura in acconto con aliquota ordinaria per somme riferite a prestazioni differenti ma non distinguibili al momento della fatturazione.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 216 del 14 luglio 2020
Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -Nota di variazione ex articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il quesito parte da un caso concreto: l’Istante spiega di aver emesso una fattura in acconto generica, con aliquota ordinaria del 21%, pari al 30% della somma prevista dal contratto e non riconducibile ad alcuna delle attività del programma.

Nel 2019, in occasione della rendicontazione, l’Istante chiede se è possibile applicare l’aliquota ridotta del 10%, in base a quanto stabilito dall’articolo 127-septies) della Tabella A parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero il decreto IVA.

Tale operazione avverrebbe attraverso una nota di variazione IVA.

L’Agenzia delle Entrate esclude tale possibilità e fornisce il quadro normativo di riferimento.

I presupposti per l’emissione della nota di variazione IVA sono contenuti nell’articolo 26, comma 2, del decreto IVA: la nota può essere emessa nei casi in cui venga meno, in parte o del tutto, l’ammontare imponibile di un’operazione per cui è stata emessa fattura.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede che:

“La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7.”

A parere dell’Agenzia delle Entrate non ci sono i presupposti per l’emissione della nota di variazione IVA da parte dell’Istante.

Fattura in acconto, perché non può essere emessa la nota di variazione IVA

Per la fattura in acconto assoggettata all’aliquota IVA ordinaria, l’Istante non può emettere la nota di variazione.

Lo sottolinea l’Agenzia delle Entrate che spiega le motivazioni del chiarimento.

L’argomentazione dell’Amministrazione finanziaria muove dalle premesse poste dallo stesso Istante:

la somma percepita nel 2011 è un “anticipo generico (non riconducibile ad alcuna delle attività indicate nel programma operativo) pari al 30% del corrispettivo contrattualmente previsto”.

Poiché al momento della fattura l’Istante non aveva la possibilità di ripartire le somme incassate tra le diverse prestazioni a cui possono essere applicate aliquote differenti,l’Istante ha applicato correttamente la tassazione ordinaria al 21%.

Non incide il fatto che sia possibile ripartire la somma al termine dell’operazione di rendicontazione.

Al momento della fatturazione dell’acconto, corrisposto per remunerare una serie di prestazioni indistinte e non individuabili, non è stato commesso nessun errore che possa essere ricondotto alle inesattezze della fatturazione che danno luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7, del decreto IVA.

In ogni caso l’Agenzia delle Entrate sottolinea che l’errore:

“anche ove fosse stato commesso, avrebbe potuto essere corretto al più tardi entro un anno dalla sua commissione - né è riscontrabile, successivamente, alcuno dei presupposti di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto IVA, che legittima la variazione dell’originaria fattura.”

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