La contabilità regolare non giustifica l’operazione fittizia

Se l'Amministrazione finanziaria prova la fittizietà del cedente e la consapevolezza del cessionario per le operazioni soggettivamente inesistenti, la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto in una frode fiscale grava su quest'ultimo. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 5820 del 3 marzo 2020.

La contabilità regolare non giustifica l'operazione fittizia

In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, se l’Amministrazione finanziaria prova in base a elementi certi la fittizietà del cedente e la consapevolezza del cessionario, grava su quest’ultimo la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto in una frode fiscale.

Tuttavia l’onere non si può ritenere superato opponendo solo la regolarità formale dei documenti fiscali e delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, perché questi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia. Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 5820/2020.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 5820 del 3 marzo 2020
La contabilità regolare non giustifica l’operazione fittizia.

La sentenza – Il caso attiene al ricorso proposto da una società avverso due avvisi di accertamento ai fini IVA emessi in esito alle risultanze di una verifica condotta dalla Guardia di Finanza, che aveva contestato la partecipazione della società controllata ad una “frode carosello”, quale soggetto “interponente” in relazione all’acquisto di autovetture.

In riforma della sentenza di primo grado, la CTR ha accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo provata la frode fiscale e la consapevolezza della partecipazione della società contribuente all’attività illecita.

Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che il giudice di merito ha errato quando ha ritenuto che, in caso di operazioni inesistenti, spetti al contribuente l’onere di dimostrare la propria estraneità ai fatti sebbene l’Ufficio, pur rappresentando una serie di elementi tali da fare sorgere alcuni sospetti, non abbia addotto alcuna prova concreta o documento utile a trasformare meri indizi in fatti provati.

Nel caso de qua la società aveva esibito e prodotto tutti i documenti richiesti, risultando in grado di dimostrare la fonte giustificatrice della detrazione dell’Iva. La corte di cassazione ha ritenuto infondate le doglianze della società e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

In tema di Iva, il Collegio di legittimità sostiene che è onere dell’Amministrazione finanziaria, che contesta operazioni soggettivamente inesistenti, provare sia l’oggettiva fittizietà del fornitore sia che il destinatario fosse consapevole di partecipare ad una frode “dimostrando, anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente”.

Pertanto, se l’Amministrazione finanziaria dimostra - in base ad elementi obiettivi e specifici - la consapevolezza del cessionario, grava su questi la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta a evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.

Tuttavia tale onere non si può limitare all’esibizione della fattura o alla regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, “che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.

Nel caso di specie l’Agenzia delle entrate aveva adeguatamente dimostrato sia che le società coinvolte erano delle mere “cartiere”, sia la consapevole partecipazione da parte della società accertata.

In merito a tale ultimo aspetto, infatti, le società fornitrici presentavano numerosi elementi tali da farne presumerne la fittizietà, quali: l’assenza di dipendenti o soggetti preposti all’amministrazione, la mancanza di insegna nella sede, l’omessa presentazione della dichiarazione Iva e l’omesso versamento dell’Iva nonché la presenza di una sede soltanto virtuale.

Avendo dimostrato l’Amministrazione la consapevolezza della società, al di là del diretto coinvolgimento o della partecipazione della stessa all’evasione, sarebbe spettato alla società medesima dimostrare di aver intrattenuto con le controparti rapporti commerciali reali e fornire la prova di aver svolto tali trattative in buona fede.

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