L’investimento in Start-Up innovative nel modello Redditi PF 2026

Sandra Pennacini - Dichiarazione dei redditi

Gli investimenti in Start-Up innovative trovano spazio nel modello Redditi 2026: guida dettagliata alle detrazioni riconosciute, agli effetti in caso di incapienza e ai vincoli da rispettare

L'investimento in Start-Up innovative nel modello Redditi PF 2026

Per gli investimenti effettuati in Start-Up innovative sono previste agevolazioni fiscali, mirate ad incentivare gli investimenti in società di capitali, non quotate, ad alto valore tecnologico (art. 29 del D.L. n. 179/2012).

L’indicazione di questi investimenti rilevanti ai fini della detrazione nel modello Redditi è articolata, e coinvolge più quadri del dichiarativo.

I benefici fiscali degli investimenti in Start-Up innovative effettuati da persone fisiche

Per le persone fisiche, l’incentivo si traduce in una detrazione d’imposta sull’IRPEF lorda, che per il 2025 prevede due diverse modalità:

  • Regime ordinario (30%): detrazione del 30% sulla somma investita, nel limite massimo di investimento annuo pari a 1.000.000 di euro;
  • Regime alternativo (65% dal 2025): in alternativa al regime ordinario (e non cumulabile con esso), la norma prevede una detrazione potenziata per gli investimenti diretti o tramite OICR. Fino al 2024 la detrazione era del 50%, ma a decorrere dal 1° gennaio 2025 la percentuale è stata innalzata al 65%. Per questo regime, l’investimento massimo sul quale è possibile applicare la detrazione maggiorata è decisamente più basso rispetto a quello previsto per il regime ordinario, non potendo eccedere i 100.000 euro annui.

In entrambi i casi, per non decadere dal beneficio, l’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni.

L’esclusione dal riordino (taglio) delle detrazioni

Un aspetto che merita attenzione è il rapporto tra questi investimenti e il nuovo “plafond” introdotto dall’Art. 16-ter del TUIR per i redditi superiori a 75.000 euro, ovverosia il meccanismo che, a partire dal 2025, subordina il calcolo delle detrazioni entro un limite di spesa calcolato secondo un importo base - variabile in ragione del reddito - moltiplicato per il coefficiente familiare spettante a seconda del numero di figli a carico.

La norma stabilisce espressamente che le somme investite nelle start-up innovative (e nelle PMI innovative) sono totalmente escluse dal computo del “plafond” di spesa.

Ciò significa che l’investimento in start-up non “consuma” il massimale a disposizione del contribuente sul quale è possibile far valere le detrazioni, consentendo così di poter beneficiare dello sconto fiscale per intero, indipendentemente dal reddito.

Come si espone nel Modello REDDITI PF 2026

Gli aspetti afferenti agli investimenti effettuati ed alla tipologia di beneficio spettante sono evidenziati nel Quadro RP - Sezione VI (Rigo RP80) del modello Redditi.

Il contribuente deve indicare:

  • Il codice fiscale della start-up innovativa (colonna 1);
  • La tipologia di investimento (es. codice 1 per investimento diretto, codice 2 tramite fondi OICR) (colonna 2);
  • L’ammontare dell’investimento agevolabile (colonna 3);
  • Un codice specifico utile ad evidenziare il tipo di agevolazione: il codice “1” per il regime ordinario e il codice “3” per il regime alternativo (colonna 4);
  • L’ammontare della detrazione spettante: calcolata al 30% nella colonna 5, oppure calcolata al 65% nella nuova colonna 5A se si utilizza il regime alternativo.

Credito di imposta per detrazione incapiente

Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024, ed esclusivamente per coloro che optano per il regime alternativo (quello potenziato al 65%), se la detrazione spettante è superiore all’IRPEF lorda del contribuente, non trovando quindi capienza, l’eccedenza non va persa ma si trasforma in un credito d’imposta (Art. 2 della L. 162/2024).

Questo credito va indicato nel rigo RP81 e può essere utilizzato in compensazione nel Modello F24 o in diminuzione delle imposte successive.

Si presti attenzione al fatto che tale conversione in credito d’imposta compensabile non è consentita a chi applica il regime ordinario al 30%: in questo caso l’eventuale eccedenza può essere unicamente riportata in avanti, in detrazione dall’imposta dovuta per i successivi tre periodi d’imposta.

I riflessi sul quadro RS - Aiuti di Stato

Poiché queste detrazioni costituiscono un aiuto “de minimis” ai sensi della normativa europea, scatta l’obbligo di monitoraggio.

Il contribuente deve compilare il rigo RS401, riportando nella colonna 1 il Codice Aiuto “3” (Deduzione/detrazione IRES/IRPEF all’investimento in Start-Up innovative").

Cosa accade in caso di decadenza

Se il contribuente cede la partecipazione prima dei 3 anni, decade dall’agevolazione ed è tenuto a restituire l’importo detratto con gli interessi legali.

Il tutto viene gestito nel rigo RP80 (colonne 7, 8 e 9), nel quale dovranno essere indicati gli interessi, la detrazione fruita da restituire (che andrà ad aumentare l’imposta lorda dell’anno) e lo storno delle eccedenze non ancora utilizzate.

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