Invalidità civile, sospensione e poi revoca dell’assegno per chi non comunica i propri redditi

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Invalidità civile, prevista la sospensione temporanea e poi la revoca dell'assegno per chi non dà comunicazione dei propri redditi all'INPS o all'Agenzia delle Entrate. Con il comunicato stampa del 20 ottobre, l'Istituto fa sapere che chi ha ricevuto l'avviso di interruzione avrà ulteriori 120 giorni per procedere, trascorsi i quali la prestazione sarà definitivamente soppressa.

Invalidità civile, sospensione e poi revoca dell'assegno per chi non comunica i propri redditi

Invalidità civile, prevista prima la sospensione temporanea e poi la revoca dell’assegno per chi non dà comunicazione dei redditi percepiti all’INPS o all’Agenzia delle Entrate.

Lo ribadisce l’Istituto con un comunicato stampa diffuso il 20 ottobre 2021.

Gli interessati che stanno ricevendo in questi giorni l’informativa sull’avvenuta sospensione avranno ulteriori 120 giorni per adempiere, trascorsi i quali la prestazione sarà definitivamente revocata e saranno recuperate le erogazioni non dovute.

La trasmissione dei dati reddituali è infatti un onere in capo a tutti quei soggetti che percepiscono sussidi di invalidità civileancorati al reddito”, come per esempio l’assegno mensile o la pensione di inabilità o, ancora, l’indennità mensile di assistenza.

Proprio perché l’accesso alla prestazione, o anche solo l’importo riconosciuto, risulta collegato al requisito del reddito i titolari sono tenuti per legge a trasmettere la dichiarazione della situazione reddituale, il modello RED, all’INPS o all’Agenzia delle Entrate con il modello 730 o il modello Unico.

Invalidità civile, sospensione e poi revoca dell’assegno per chi non comunica i propri redditi

A luglio scorso l’INPS aveva già avvertito i titolari di prestazioni assistenziali di invalidità civile che avrebbe sospeso tutte le erogazioni in favore di chi non avesse reso noti i propri dati reddituali relativi agli anni dal 2017 al 2021.

Costoro hanno infatti ricevuto, nel corso di questi mesi, una raccomandata con un sollecito ad adempiere entro 60 giorni. In caso di mancato riscontro l’INPS ha inviato loro un’altra raccomandata con l’avviso della sospensione e, contestualmente, ha interrotto la prestazione con l’azzeramento della prima rata utile.

Da questa seconda lettera, quella con l’avviso di sospensione, l’Istituto concede altri 120 giorni per trasmettere i dati reddituali. Ma attenzione, allo scadere inutilmente anche di questi quattro mesi la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal 2017 al 2021).

Anche la comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata con raccomandata A/R al cittadino.

Si ricorda che le procedure che l’Istituto sta mettendo in atto in questi giorno e di cui si parla nel comunicato stampa del 20 ottobre riguardano le seguenti prestazioni legate al reddito:

L’INPS precisa, poi, che per le pensioni erogate ai beneficiari con amministratore di sostegno o con rappresentante legale o con tutore le comunicazioni di sospensione saranno trasmesse a partire dai primi mesi dell’anno prossimo.

Invalidità civile, come adempiere all’obbligo di comunicazione dei redditi per evitare la revoca della prestazione

Per evitare che gli venga revocato definitivamente il sussidio l’interessato potrà, entro 120 giorni dall’avviso di sospensione, provvedere a comunicare la propria situazione reddituale in due modi.

Il primo modo è per chi voglia adempiere autonomamente, accedendo all’area personale My INPS del sito www.inps.it con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’identità Elettronica (CIE).

In tal caso questo è il percorso da seguire:

  • Home”;
  • Prestazioni e servizi”;
  • Servizi”;
  • Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione”;
  • Variazione prestazione pensionistica”, attivando il successivo sottomenu:
    • Ricostituzioni/Supplementi”;
    • Ricostituzione pensione”;
    • Reddituale”;
    • Per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”.

In alternativa è possibile affidarsi agli intermediari, rivolgendosi agli Istituti di Patronato o ad altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’INPS.

INPS - comunicato stampa del 20 ottobre 2021
INPS: comunicazione dei redditi per il calcolo delle prestazioni di invalidità civile

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