Invalidità civile 2021: l’assegno è riconosciuto solo se non si lavora

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Invalidità civile, l'assegno è riconosciuto solo se non si lavora. L'INPS recepisce l'orientamento della Cassazione e inserisce nei requisiti richiesti anche l'inattività lavorativa a prescindere dal reddito percepito. La novità entra ufficialmente in vigore dal 14 ottobre 2021, data di pubblicazione del messaggio n. 3495 che l'ha resa nota.

Invalidità civile 2021: l'assegno è riconosciuto solo se non si lavora

Invalidità civile, da ora in poi l’assegno mensile sarà riconosciuto solo se non si lavora.

Lo mette nero su bianco l’INPS con il messaggio numero 3495 del 14 ottobre 2021 con cui recepisce l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione: dal mancato svolgimento dell’attività lavorativa a prescindere dal reddito percepito discende, al pari del requisito sanitario dell’handicap, il diritto alla prestazione assistenziale.

La regola entra ufficialmente dal 14 ottobre, a partire dalla data di pubblicazione del documento di prassi.

Ma come cambiano da ora in avanti, in base a questa novità, i requisiti per ottenere l’assegno d’invalidità civile ?

Facciamo il punto.

Invalidità civile 2021: l’assegno è riconosciuto solo se non si lavora

La prestazione economica a cui fa riferimento il messaggio del 14 ottobre è quella mensile, erogata a domanda, in favore di persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni e 7 mesi alle quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa parziale tra il 74 per cento e il 99 per cento.

Per ottenerla i beneficiari, inoltre, devono percepire un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

In linea generale, fino ad ora tra i requisiti per accedere all’invalidità civile c’era anche il mancato svolgimento di attività lavorativa, salvo però casi particolari.

Ed è proprio l’eccezione dei “casi particolari” ad essere definitivamente messa da parte dall’INPS in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione.

In particolare, fino a questo momento per vedersi riconosciuta la prestazione bisognava essere in stato di disoccupazione che, si ricorda, si mantiene anche se si lavora, ma solo se non si percepisce un reddito al di sopra di una certa soglia.

Il tetto massimo di reddito entro cui si più percepire la disoccupazione, tra l’altro, cambia in base alla tipologia di attività svolta, ovvero:

  • 8.145 euro all’anno per il lavoro dipendente;
  • 4.800 euro per il lavoro autonomo.

Solo una volta superate le rispettive soglie, a seconda dei casi, si perdeva il diritto a percepire l’assegno mensile poiché veniva meno, di fatto, lo stato di disoccupazione.

Da adesso in poi, ed è proprio questa la novità, non sarà più così.

Per usare le parole dell’INPS:

(...) lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio”.

Anzi, l’inattività lavorativa non è più una mera condizione di erogabilità della prestazione coordinata con la misura del reddito ma, come il requisito sanitario, un “elemento costitutivo” del diritto alla prestazione assistenziale.

INPS - messaggio numero 3495 frl 14 ottobre 2021
Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Requisito di inattività lavorativa. Chiarimenti

Invalidità civile 2021, i requisiti per accedere al beneficio

In base alle novità illustrate nel messaggio INPS del 14 ottobre, cambia la platea dei beneficiari della prestazione assistenziale perché, di fatto, cambiano i requisiti richiesti.

In particolare, alla luce di questo riportato nel documento di prassi che ridisegna i contorni dell’inattività lavorativa, per ricevere dall’INPS l’assegno mensile bisogna ora rispettare le seguenti condizioni:

  • aver ottenuto il riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74 per cento ed il 99 per cento;
  • essere stato di bisogno economico;
  • avere un’età compresa dal 18° al 65° anno (65 anni e 7 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016);
  • essere, alternativamente:
    • titolare di cittadinanza italiana;
    • iscritto iscritto all’anagrafe del Comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari;
    • titolare di un permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
  • avere una residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale;
  • rispettare nel 2021 un limite di reddito annuo personale, non familiare, di 4.931,29 euro. Misura ricalcolata ogni anno.

E, ovviamente, non svolgere alcuna attività lavorativa.

La prestazione, peraltro, è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità.

In tal caso il beneficiario può scegliere il trattamento economico più favorevole e la rinuncia all’uno o all’altro è irrevocabile.

Solo per i titolari di rendita INAIL, invece, la facoltà di opzione non comporta una rinuncia al diritto ma la sospensione dell’erogazione della prestazione per il periodo corrispondente.

Infine, se la situazione di incompatibilità interviene successivamente alla concessione dell’assegno mensile, l’interessato ha l’obbligo di comunicarlo all’INPS entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con il quale gli viene riconosciuto da parte di un altro ente il trattamento pensionistico di invalidità incompatibile.

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