Pensioni di invalidità e assegno sociale, INPS: sospensione in arrivo in assenza di dati sul reddito

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Pensioni di invalidità e assegno sociale, l'INPS avverte: in assenza di dati sul reddito che riguarda gli anni dal 2017 in poi, si procede con la sospensione. In arrivo note di preavviso. Nel messaggio numero 2756 del 28 luglio 2021, le indicazione sulle modalità adottate dall'Istituto e le istruzioni per mettersi in regola.

Pensioni di invalidità e assegno sociale, INPS: sospensione in arrivo in assenza di dati sul reddito

Chi percepisce pensioni di invalidità civile e assegno sociale deve dimostrare di rispettare i limiti previsti dalla legge: in mancanza di dati sul reddito, l’INPS procede con la sospensione. Sono in arrivo, infatti, note di preavviso per coloro che non hanno comunicato la loro situazione relativa agli anni dal 2017 in poi.

Ad annunciarlo è l’Istituto con il messaggio numero 2756 del 28 luglio 2021, illustrando le modalità adottate e le istruzioni da seguire per mettersi in regola.

Per le prestazioni legate al limite reddituale, i beneficiari non devono semplicemente dimostrare di rispettare la soglia stabilita. Ma devono anche avere cura di comunicare all’INPS la propria situazione nel caso in cui non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi o nel caso in cui non la comunichino integralmente.

Molti cittadini non hanno rispettato questi obblighi e hanno già ricevuto un primo sollecito dall’INPS. Per il 2017, però, risultano ancora 68.586 persone che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione di responsabilità reddituale e non hanno dato riscontro alle richieste dell’Istituto.

Nel messaggio INPS del 28 luglio 2021 si legge:

“Ciò premesso, relativamente ai soggetti che sono rimasti inerti rispetto agli adempimenti richiamati e al sollecito ricevuto, l’Istituto procederà alle lavorazioni necessarie alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in godimento”.

Le procedure che l’Istituto metterà in atto riguardano le prestazioni che seguono:

  • pensione di inabilità;
  • assegno mensile di assistenza;
  • pensione ai ciechi civili;
  • pensione ai sordi;
  • assegno sociale.

Pensioni di invalidità, INPS: dalla sospensione al recupero delle prestazioni non dovute

Per quanto riguarda le pensioni di invalidità a partire dal 2017, l’INPS per recuperare le informazioni di cui ha bisogno mette in atto la procedura che segue:

  • vengono estratti i beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensioni di inabilità per invalidità civile, di pensioni per cecità assoluta o parziale, di pensioni per sordità che rientrano nella fascia di età da 18 a 65 anni e 7 mesi;
  • ai soggetti interessati è indirizzata una nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, per ribadire la necessità di un riscontro reddituale;
  • i destinatari dell’avviso, entro la scadenza di 60 giorni dall’invio della comunicazione, sono tenuti a comunicare i redditi posseduti utilizzando la domanda di “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10 bis D.L. 207/2008;
  • per coloro che non rispettano i termini, l’INPS dispone la sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invia ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R.

Trascorsi altri 120 giorni dalla data di sospensione la prestazione viene revocata e viene calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal 2017 al 2021).

Sospensione pensioni di invalidità e assegno sociale: come comunicare i dati sul reddito all’INPS

Più semplice è la procedura messa in atto per l’assegno sociale, la pensione sociale e l’assegno sociale sostitutivo.

Destinatari degli avvisi sono i soggetti con meno di 80 anni di età al 31 dicembre 2017.

Con una nota a mezzo raccomandata A/R si ribadisce la necessità di un riscontro reddituale. Anche in questo caso bisognerà rispettare la scadenza di 60 giorni per presentare la dichiarazione reddituale.

In caso di mancato riscontro, l’INPS procede poi alla sospensione della prestazione relativamente all’anno di reddito 2017 (non dichiarato), e al recupero delle prestazioni pagate e non dovute.

Sia per le pensioni di invalidità che per l’assegno sociale, i cittadini interessati possono comunicare i dati mancanti tramite MyINPS accedendo con una delle credenziali previste:

  • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2;
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Carta d’identità Elettronica (CIE);
  • PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto (se ancora attivo).

Dalla home page, la pagina principale del portale INPS, è necessario poi accedere al modulo tramite il percorso che segue:

  • Prestazioni e servizi;
  • Servizi;
  • Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione;
  • Variazione prestazione pensionistica:
    • Ricostituzioni/Supplementi;
    • Ricostituzione pensione;
    • Reddituale;
    • Per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008.

In alternativa coloro che devono comunicare le informazioni reddituali possono affidarsi anche a Istituti di Patronato e altri soggetti abilitati.

Tutti i dettagli sulla sospensione delle pensioni di invalidità e dell’assegno sociale, in caso di mancata comunicazione dei dati sul reddito, nel testo integrale del messaggio numero 2756 del 28 luglio 2021.

INPS - Messaggio numero 2756 del 28 luglio 2021
Prestazioni assistenziali. Verifiche reddituali anno 2017 e seguenti. Obbligo di comunicazione dei redditi ai sensi dell’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

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