Interessi moratori senza IVA in caso di risarcimento

Interessi moratori senza IVA qualora derivanti dal risarcimento di somme corrisposte come penale per violazione di obblighi contrattuali. Lo conferma l'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello n. 74/2019 che richiama all'articolo 15 del DPR 633/1972.

Interessi moratori senza IVA in caso di risarcimento

Interessi moratori senza IVA nel caso di risarcimento di somme dovute come penale per violazione di obblighi contrattuali.

Così come previsto dall’articolo 15 del DPR n. 633/1972, le somme dovute a titolo di penalità o irregolarità nell’adempimento di obblighi del cessionario o del committente non concorrono alla formazione della base imponibile.

A fornire chiarimenti in merito è l’Agenzia delle Entrate che, con la risposta all’interpello n. 74, pubblicata il 13 marzo 2019, chiarisce le regole in merito al calcolo degli interessi moratori per le somme dovute come indennizzo o rivalutazione monetaria in caso di risarcimento danni.

Interessi moratori senza IVA in caso di risarcimento

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate riguarda una società che, tramite un’azienda specializzata nel recupero di crediti di difficile esigibilità, chiede chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’articolo 15 del DPR IVA, il quale stabilisce che gli interessi moratori sono esclusi dalla determinazione della base imponibile.

Per l’operazione di recupero del credito, la somma eccedente il credito originario è stato fatturato senza l’applicazione dell’IVA, in quanto si tratta per l’appunto di importi dovuti a titolo di interesse moratorio o penalità dovute a ritardi o altre irregolarità nell’adempimento di obblighi contrattuali.

I dubbi sulle modalità di calcolo dell’IVA sugli interessi moratori deriva dall’incrocio di quanto previsto dall’articolo 13, comma 1 del DPR n. 633/1972 e da quanto previsto dal successivo articolo 15.

Il primo riferimento stabilisce infatti che:

“la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.”

Il successivo articolo 15, primo comma, n. 1) stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile:

“le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”.

L’esenzione IVA, conferma l’Agenzia delle Entrate, si applica quando gli interessi moratori sono collegati all’esistenza di un risarcimento in senso proprio.

Il tema è stato già oggetto di chiarimenti specifici e già con la risoluzione n. 64/E del 23 aprile 2004 era stato disposto che le somme corrisposte come penale per violazione di obblighi contrattuali hanno natura punitivo-risarcitoria, non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di un servizio o cessione di un bene e per tanto sono esenti dall’IVA per mancanza del presupposto oggettivo.

Interessi moratori senza IVA per i clienti morosi

Nel caso oggetto dell’interpello e nei contratti stipulati con i clienti risultati poi morosi era chiaramente stabilita una specifica clausola risolutiva ed una clausola penale in caso di inadempimento contrattuale.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate conferma che qualora interessi moratori e spese per il recupero credito siano dovuti a titolo di risarcimenti previsti dal contratto, gli importi fatturati debbano essere considerati come esenti IVA.

Per ulteriori dettagli si allega di seguito la risposta n. 74/2019 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate:

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 74/2019
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Trattamento, ai fini IVA, delle somme corrisposte a titolo risarcitorio - articolo 15, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972

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