Costituzione delle SRL online: il recepimento della direttiva europea 2019/1151 segna l'inserimento dei principi di digitalizzazione all’interno del diritto societario. Focus sulla ricezione da remoto degli atti costitutivi.
Con l’emanazione del Decreto legislativo 183 dell’8 novembre 2021, che entrerà in vigore il prossimo 14 dicembre, termina il processo di recepimento della direttiva europea 2019/1151, relativa alla modifica della direttiva UE 2017/1132.
L’iter, iniziato con l’art 29 della legge n. 53/2021 “Legge di delegazione europea 2020-2021” pubblicata il 23 aprile 2021, introduce la possibilità di costituire le SRL e leSRLS attraverso una modalità online.
Il passaggio rappresenta un momento chiave, infatti, le modalità di costituzione di queste tipologie di società erano antecedentemente regolate dall’art 47 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, che richiedeva quale elemento necessario per la stipula dell’atto notarile la presenza delle parti. Il decreto segna, quindi, l’inserimento dei principi di digitalizzazione all’interno del diritto societario.
La costituzione delle SRL online: la modifica nel dettaglio
L’articolo 29 della legge delega stabilisce, oltre ai principi e criteri direttivi generali, criteri direttivi specifici relativi alla costituzione online delle SRL e SRLS le quali devono:
- avere sede in Italia;
- avere il capitale versato con conferimenti in denaro mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato intestato al notaio rogante;
- aver stipulato l’atto, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l’utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell’atto con firma elettronica riconosciuta.
In particolare, con riferimento all’ultimo punto l’articolo 2 comma 5 del D.lgs. 183/2021 prevede che qualora il notaio dubiti dell’identità dei richiedenti o rilevi la mancanza del rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità di rappresentare una società, interrompa l’atto in video conferenza e richieda la presenza fisica delle parti.
Inoltre, è specificato, sempre nella stessa legge, che dall’attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per tale ragione, si prevede che la piattaforma digitale sia predisposta e amministrata dal Consiglio nazionale del notariato.
La costituzione delle SRL online: ricezione dell’atto costitutivo da remoto
Il decreto legislativo sempre all’articolo 2 disciplina la procedura relativa alla ricezione da remoto, da parte del notaio, dell’atto costitutivo delle società oggetto della riforma.
Il disposto chiarisce che la piattaforma digitale deve consentire:
- l’accertamento dell’identità;
- la verifica dell’apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale;
- la verifica e l’attestazione della validità dei certificati di firma;
- la possibilità di percepire ciò che accade ai soggetti coinvolti nella stipula dell’atto nel momento della manifestazione della volontà.
Il tutto con il precipuo fine di evitare la costituzione di società con l’intento di mettere in atto attività illecite.
Si specifica, sempre nello stesso articolo, che gli atti costitutivi possono essere ricevuti dal notaio anche utilizzando modelli uniformi, adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
I già menzionati modelli sono redatti anche in lingua inglese e sono pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; inoltre, in caso di utilizzo dei modelli il compenso del notaio è ridotto del 50 per cento.
In aggiunta, per la redazione degli atti costitutivi ricevuti in videoconferenza, nel caso in cui le parti coinvolte siano residenti in Italia, devono rivolgersi al notaio del luogo in cui almeno una abbia la residenza o la sede legale; al contrario, se nessuna delle parti è residente in Italia l’atto può essere ricevuto da qualsiasi notaio.
Il decreto legislativo apporta, inoltre, modifiche agli articoli del Codice civile 2475, 2383.
Nello specifico, è previsto che alle SRL si applichino le stesse clausole di ineleggibilità e decadenza degli amministratori delle SPA.
Gli stessi devono altresì presentare un’autodichiarazione che attesti l’inesistenza:
- di situazioni di ineleggibilità a loro carico;
- di cause di interdizione dall’ufficio di amministrazione adottate nei loro confronti in uno stato dell’Unione Europea.
Infine, si aggiunge l’articolo 2508-bis che stabilisce le modalità di “Registrazione e cancellazione telematica della sede secondaria di una società soggetta alla legge di uno Stato membro dell’Unione europea”.
Il tutto si inserisce nell’ottica di velocizzare e ottimizzare il processo di costituzione e riduzione dei costi.
Per ora, però, la procedura rimane limitata essendosi lo stato italiano avvalso della facoltà, concessa dalla direttiva europea, di restringere il processo di costituzione digitale alle sole società a responsabilità limitata.
Il tutto segna, però, un importante passo in avanti nel processo di digitalizzazione sia del diritto societario sia delle procedure che vedono la presenza del notaio; infatti, fino ad ora l’utilizzo delle modalità online era limitato alle gare di appalto pubblico.
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