Decreto Aiuti bis, le novità sul superbonus: al via lo sblocco della cessione del credito

Raggiunto l'accordo sul superbonus e sullo sblocco della cessione del credito: con il via libera del Senato alla legge di conversione del Decreto Aiuti bis trovano spazio le novità in materia di responsabilità in solido, che si applicherà solo in caso di dolo e colpa grave. Ecco cosa cambia.

Decreto Aiuti bis, le novità sul superbonus: al via lo sblocco della cessione del credito

Per il superbonus si va verso lo sblocco della cessione del credito.

In sede di conversione del Decreto Aiuti bis è stata raggiunta l’intesa per limitare la responsabilità in solido e far ripartire il settore dell’edilizia. Superbonus e bonus casa si apprestano quindi a riprendere la loro corsa grazie alle modifiche introdotte.

Cosa cambia nel dettaglio?

L’emendamento elimina la responsabilità nell’ambito della cessione del credito, alleggerendo gli oneri per le banche. Resterà soltanto in caso di dolo e colpa grave.

Novità che si applicheranno solo ai crediti per i quali siano stati acquisiti visto di conformità, asseverazioni e attestazioni. Per i bonus casa sorti prima del 12 novembre, sarà possibile acquisire i documenti “ora per allora”.

Decreto Aiuti bis, le novità sul superbonus: verso lo sblocco della cessione del credito

Si gioca sull’alleggerimento della responsabilità solidale delle banche in caso di cessione del credito l’ultima partita in materia di superbonus che, prima delle elezioni politiche del 25 settembre, ha impegnato il Governo e in particolare il MEF.

Le modifiche trovano spazio nel cantiere degli emendamenti al testo del Decreto Aiuti bis approvati il 13 settembre 2022.

Per quel che riguarda la cessione del credito, la responsabilità in solido tra cedente e cessionario in materia di superbonus resterà solo in caso di dolo e colpa grave.

Nel dettaglio, l’emendamento approvato va a modificare quando previsto dall’articolo 121, comma 6 del decreto legge n. 34/2022, prevedendo che la responsabilità in solido in presenza di concorso nella violazione si applicherà al cessionario solo nel caso di dolo o colpa grave.

L’emendamento prevede inoltre che:

“Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter.”

La regolarità nella documentazione necessaria per la cessione del credito è quindi il presupposto per l’applicazione delle novità.

Una “clausola di salvaguardia” è prevista per i crediti derivanti dai bonus casa sorti prima del 12 novembre 2021, data di avvio degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni.

In tal caso il cedente:

“che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, di cui al comma 6 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter.”

Per i crediti precedenti al DL Antifrode, sarà necessario presentare visti di conformità, asseverazioni e attestazioni “ora per allora”.

Resta ferma in ogni caso la responsabilità dei cessionari esclusivamente in caso di dolo o colpa grave.

Queste le modifiche che trovano spazio nella legge di conversione del Decreto Aiuti bis, che puntano a sboccare il superbonus.

Superbonus, responsabilità solidale e diligenza nella cessione del credito al centro del Decreto Aiuti bis

Sulla responsabilità solidale, è stata l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/E a far emergere il ruolo di primo piano di chi acquista crediti fiscali nell’ambito dei controlli preventivi per il contrasto alle frodi.

In particolare, il documento ha evidenziato il ruolo delle banche, e in genere dei cessionari, nell’evitare violazioni o immissioni di somme illecite nel mercato.

A questi è richiesta un’elevata diligenza professionale prima dell’acquisto dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi, e per evitare frodi è necessario valutare specifici indici riportati nel documento diffuso dall’Agenzia delle Entrate, dall’assenza di documenti in palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto, incoerenza reddituale e patrimoniale tra lavori e profilo di committenti beneficiari o, ancora, sproporzione tra crediti ricevuti e valore dell’immobile oggetto di interventi.

Questi alcuni degli elementi che, se non verificati preventivamente, possono far scattare la responsabilità in solido e coinvolgere direttamente le banche e gli acquirenti dei crediti fiscali in caso di illeciti.

Le modifiche previste dalla legge di conversione del Decreto Aiuti bis puntano quindi ad alleggerire l’onere di verifica preventiva, per tentare di sbloccare il settore.

Novità per la cui applicazione si attende ora il via libera definitivo della Camera e successivamente l’emanazione di una nuova circolare esplicativa da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network