Niente registro per il finanziamento soci enunciato nell’atto di aumento di capitale

Emiliano Marvulli - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Non si applica l'imposta di registro all'aumento di capitale sociale realizzato con l'imputazione di un finanziamento del socio, concluso con accordo orale. Lo chiarisce la Corte di Cassazione. L'imputazione determina la cessazione degli effetti propri del finanziamento

Niente registro per il finanziamento soci enunciato nell'atto di aumento di capitale

In tema di imposta di registro, la delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato mediante l’imputazione di un finanziamento del socio, concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile all’imposta, poiché l’imputazione determina la cessazione degli effetti propri del finanziamento, integrandosi la causa di non imponibilità di cui all’art. 22 co. 2 del DPR n. 131 del 1986.

Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1960 del 18 gennaio 2024.

Imposta di registro: la sentenza della Cassazione sul finanziamento soci nell’atto di aumento di capitale

La controversia in commento scaturisce dall’impugnazione da parte di un notaio di un avviso di liquidazione, con cui l’Agenzia delle Entrate ha recuperato l’imposta di registro in relazione al finanziamento soci enunciato in un verbale assembleare della società, da lui redatto.

Nel ricorso il professionista ha lamentato la violazione degli artt. 10 e 57 del DPR n. 131 del 1986, in quanto l’obbligo di registrazione e la conseguente responsabilità incombe sul notaio solo per gli atti da lui redatti e non per quelli enunciati e, comunque, non ricorrerebbero, nel caso di specie, gli estremi dell’enunciazione rilevante ai fini dell’imposta di registro.

Il ricorso è stato rigettato in primo grado con sentenza confermata in appello. E avverso la decisione del giudice di merito il contribuente ha proposto ricorso in cassazione, lamentando violazione dell’art. 22 del DPR n. 131 del 1986, in quanto non ricorrono, nel caso di specie, i presupposti dell’enunciazione, tenuto conto che l’istituto non opera, in virtù dell’art. 22 co. 2 DPR n. 131 del 1986, quando gli effetti delle disposizioni enunciate siano già cessati o cessino in virtù dell’atto contenente l’enunciazione.

Nel ritenere fondato il motivo di ricorso i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che, in tema di imposta di registro, la delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato, come nella presente fattispecie, mediante l’imputazione di un finanziamento del socio, concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile all’imposta, anche laddove sia ravvisabile l’enunciazione del precedente finanziamento non registrato, poiché l’imputazione determina la cessazione degli effetti propri del finanziamento, in ragione del predetto utilizzo, integrandosi la causa di non imponibilità di cui all’art. 22 co. 2 del DPR n. 131 del 1986, (così anche Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2023, n. 3841).

Più precisamente la disposizione de qua esclude l’imposta «quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione».

Nel caso in esame, la convenzione enunciata (il finanziamento) ha cessato i suoi effetti a seguito della definitiva imputazione a capitale della somma già versata dal socio alla società, che ha mutato la causa della datio e che ha determinato l’estinzione dell’obbligo restitutorio della società nei confronti del socio, se non anteriormente, quantomeno contestualmente o in esecuzione dell’atto enunciante.

Pertanto, cessando il finanziamento i propri effetti in ragione del predetto utilizzo, deve ritenersi integrata la causa di non imponibilità individuata dal comma 2 dell’art. 22 del DPR n. 131 del 1986.

La Corte, accolto il motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito il ricorso originario, lo ha accolto.

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