Agevolazione prima casa: l’acquisto dell’abitazione di un residente all’estero

Tommaso Gavi - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Agevolazione prima casa, in mancanza dell'indicazione nella dichiarazione della parte mutuataria si deve corrispondere l'imposta sostitutiva con aliquota al 2%. Se il soggetto ritiene di aver diritto all'aliquota dello 0,25% può rendere le dichiarazioni previste con un atto di mutuo sostitutivo e modificativo di quello presentato originariamente. Lo spiega la risposta all'interpello numero 462 del 13 ottobre 2020 dell'Agenzia delle Entrate.

Agevolazione prima casa: l'acquisto dell'abitazione di un residente all'estero

Agevolazione prima casa, per l’acquisto di un immobile da parte di un cittadino italiano residente all’estero che ritenga di aver diritto all’aliquota dello 0,25% si può rendere le dichiarazioni previste con un atto di mutuo sostitutivo e modificativo di quello presentato originariamente.

Lo spiega risposta all’interpello numero 462 del 13 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso concreto, tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ritiene che non ci sono i presupposti di legge per ottenere il rimborso dell’imposta sostitutiva.

Agevolazione prima casa: l’acquisto dell’abitazione di un residente all’estero

La risposta all’interpello numero 462 del 13 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate si concentra sulle agevolazioni per la prima casa se l’acquisto dello stabile viene effettuato da un cittadino italiano residente all’estero, che ha richiesto un mutuo ipotecario processato come se fosse la seconda casa.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 462 del 12 ottobre 2020
Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.Articoli 17 e 18 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Nota II-bis all’articolo 1della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.

Nel caso concreto l’istante chiede:

  • se ha diritto a recuperare questa imposta non dovuta;
  • in quali forme previste per legge;
  • cosa deve scrivere nella dichiarazione dei redditi per far presente la situazione.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce subito che il soggetto non è legittimato alla presentazione dell’istanza di rimborso.

La banca erogatrice del mutuo può, eventualmente, chiedere tale rimborso della maggiore imposta versata, ovvero l’imposta sostitutiva al posto dell’imposta di registro bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative.

L’Agenzia delle Entrate inoltre aggiunge che:

risulta che la parte mutuataria ha dichiarato che il finanziamento è stato contratto per l’acquisto/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze da adibire come «seconda casa», per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Risulta quindi correttamente pagata l’imposta sostitutiva, con l’applicazione dell’aliquota al 2%.

Agevolazione prima casa: l’atto di mutuo sostitutivo e modificativo

L’Amministrazione finanziaria, sulla base delle dichiarazioni rilasciate nell’atto di finanziamento, non ritiene che ci siano i presupposti di legge per ottenere il rimborso dell’imposta sostitutiva.

A conferma dell’argomentazione richiama l’art. 18 del d.P.R. n. 601 del 1973.

La norma prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 2% per nei casi in cui dalla dichiarazione della parte mutuataria non risultino le condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

In conclusione il documento specifica che se il soggetto ritiene di aver diritto all’aliquota dello 0,25% può rendere le dichiarazioni previste con un atto di mutuo sostitutivo e modificativo di quello presentato originariamente, secondo le stesse formalità giuridiche dell’atto originario ed ottenere l’agevolazione per la prima casa.

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