Aumento di capitale delle imprese, come richiedere il credito di imposta

Rosy D’Elia - Imposte

Aumento di capitale delle imprese di medie dimensioni, come richiedere il credito di imposta nelle due formule introdotte dal DL Rilancio: il decreto MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 agosto 2020 con tutte le istruzioni da seguire per accedervi. Per la piena operatività si attende, ora, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Aumento di capitale delle imprese, come richiedere il credito di imposta

Aumento di capitale delle imprese di medie dimensioni, come richiedere il credito di imposta nelle due formule introdotte dal DL Rilancio all’articolo 26: il decreto MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 agosto 2020 fornisce le istruzioni da seguire per accedervi in attesa del provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.

Due sono le agevolazioni previste:

  • un tax credit pari al 20% calcolato su un importo massimo fino a 2.000.000 di euro ai soggetti che effettuano tra il 20 maggio e il 31 dicembre 2020 conferimenti in denaro in una o più società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee di cui al regolamento (CE) numero 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) numero 1435/2003, con sede legale in Italia e che rispondano a tutti i requisiti richiesti;
  • alle stesse società, dopo l’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, spetta un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.

Il decreto MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze, datato il 10 agosto e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 agosto 2020 riporta le istruzioni da seguire per richiedere, sia per l’una che per l’altra formula, l’accesso al credito di imposta per l’aumento di capitale delle imprese di medie dimensioni.

Aumento di capitale delle imprese, come richiedere il credito di imposta: istruzioni per gli investitori

I soggetti investitori e gli organismi di investimento collettivo del risparmio che hanno intenzione di beneficiare del credito di imposta del 20% del totale del conferimento devono inviare una richiesta all’Agenzia delle Entrate.

I dettagli dovranno essere definiti dall’Amministrazione finanziaria che stabilisce esattamente modalità e dati da indicare nella richiesta con un apposito provvedimento, ma il testo stabilisce già quali sono i contenuti che necessariamente dovrà riportare:

  • codice fiscale della società conferitaria e indicazione dell’importo e del credito di imposta richiesto;
  • nel caso in cui il soggetto conferente sia una società, l’attestazione di non controllare direttamente o indirettamente la società conferitaria, di non essere sottoposta a comune controllo o collegata con la conferitaria ovvero di non essere da quest’ultima controllata, condizioni che sarebbero causa di esclusione;
  • l’importo degli aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d’imposta richiesto ai sensi dell’art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

L’investitore che richiede l’accesso al credito di imposta per l’aumento del capitale delle imprese prima di presentare la domanda dovrà acquisire i seguenti documenti:

  • una copia della delibera di aumento del capitale sociale;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta che la società conferitaria non ha beneficiato ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” di misure di aiuto di stato per un ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero ad euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • la copia della delibera di aumento del capitale sociale e la dichiarazione sostitutiva di cui devono essere conservate, a cura del richiedente, fino a quando non siano definiti gli accertamenti sul periodo di imposta per essere presentati al momento di eventuali controlli.

A verificare la correttezza formale dei dati indicati è l’Agenzia delle Entrate stessa, secondo l’ordine di presentazione delle domande e fino a esaurimento delle risorse.

La risposta sulla possibilità di accedere al credito di imposta dovrà arrivare entro 30 giorni dalla presentazione delle domande.

Il tax credit per aumento del capitale delle imprese di medie dimensioni è utilizzabile in compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui l’investimento viene effettuato e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo o anche, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, in compensazione.

Aumento di capitale delle imprese, come richiedere il credito di imposta: istruzioni per le società

Le società stesse che intendono beneficiare del credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e presentano i requisiti messi in chiaro dall’articolo 5 del Decreto MEF del 10 agosto 2020 devono presentare una specifica domanda all’Agenzia delle Entrate.

Allo stesso modo tempi, modalità e contenuti saranno indicati dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Ma, in ogni caso, nell’istanza non potranno mancare i seguenti elementi:

  • l’indicazione dell’ammontare delle perdite ammissibili all’agevolazione e dell’importo del credito di imposta richiesto;
  • l’indicazione dell’ammontare complessivo del credito d’imposta riconosciuto in favore degli investitori con i relativi codici fiscali;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante deve attestare che la società, anche tenuto conto del credito d’imposta in favore degli investitori, non ha beneficiato ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” di misure di aiuto per un ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero ad euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in linea con l’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta l’importo degli aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d’imposta richiesto ai sensi dell’art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Prima della presentazione della domanda, la società deve acquisire anche la dichiarazione nella quale i soggetti e gli organismi di investimento collettivo del risparmio che abbiano effettuato conferimenti agevolati del presente decreto attestano la misura dell’incentivo riconosciuto.

Verifica dei requisiti, tempi di attesa e modalità di utilizzo seguono le stesse regole previste per il tax credit per l’aumento del capitale delle imprese riservato agli investitori.

Tutti i dettagli in attesa del provvedimento ad hoc dell’Agenzia delle Entrate nel testo integrale del Decreto MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 agosto 2020.

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto ministeriale pubblicato in GU il 24 agosto 2020
Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni.

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