Imposta di bollo fatture elettroniche, chiarimenti sulla responsabilità in solido nella Legge di Bilancio 2021

Imposta di bollo fatture elettroniche: le novità inserite nella Legge di Bilancio 2021 chiariscono che anche in caso di emissione del documento da un soggetto diverso dal cedente o dal prestatore, c'è una responsabilità in solido di entrambe le parti coinvolte nelle operazioni. I dettagli nel testo del DDL su cui si attende approvazione definitiva.

Imposta di bollo fatture elettroniche, chiarimenti sulla responsabilità in solido nella Legge di Bilancio 2021

Imposta di bollo fatture elettroniche, su questo fronte la Legge di Bilancio 2021 riserva dei chiarimenti più che delle novità.

Sul pagamento c’è una responsabilità in solido di entrambe le parti coinvolte nelle operazioni, anche in caso di emissione del documento da un soggetto diverso dal cedente o prestatore. Stesso discorso vale anche per gli altri documenti inviati al Sistema di Interscambio.

Imposta di bollo fatture elettroniche: le novità in Legge di Bilancio 2021

Alle modalità di applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è dedicato l’articolo 198 del Disegno di Legge di Bilancio 2021.

Il testo, non ancora approvato in via definitiva, chiarisce che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo.

La relazione illustrativa mette in chiaro l’origine dell’intervento normativo:

“La norma risponde all’esigenza di evitare incertezze nell’applicazione dell’imposta di bollo nei casi in cui il soggetto che procede all’emissione della fattura è diverso dal soggetto cedente o prestatore, chiarendo che anche in tali casi, resta ferma la responsabilità del cedente o prestatore, ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 642 del 1972, per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative”.

Sempre sul fronte delle fatture elettroniche, inoltre, la Manovra conferma anche per il 2021 il divieto di emissione del documento tramite il Sistema di Interscambio per i medici e in generale per gli operatori che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Imposta di bollo fatture elettroniche, novità in Legge di Bilancio 2021: la responsabilità delle parti

La responsabilità che spetta in ogni caso a entrambe le parti coinvolte nelle operazioni a cui fa riferimento la norma riguarda sia il pagamento che le eventuali sanzioni amministrative.

Anche quando il soggetto che emette il documento è diverso dal cedente o prestatore quest’ultimo non risulta escluso dalle regole previste dall’articolo 22 del Dpr 642 del 1972 che obbligano in solido:

  • tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
  • tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è dovuta quando l’importo dei documenti risulta escluso, esente o fuori campo IVA per un ammontare superiore a 77,47 euro.

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014” è la dicitura da indicare in questa tipologia di fatture elettroniche.

Si tratta di un obbligo previsto dal combinato disposto di due articoli:

  • articolo 6 della tabella allegata al dpr 642/1972 che prevede l’alternatività tra imposta di bollo e IVA;
  • articolo 13 della tariffa allegata al dpr 642/1972 che prevede l’imposta di bollo in misura fissa di 2 euro su fatture, note, conti e documenti simili.

Le modalità di pagamento, e più in particolare le scadenze, sono state riviste ben due volte nell’ultimo anno, prima dal Decreto Fiscale 2020 e poi dal Decreto Liquidità.

Il meccanismo di scadenze trimestrali prevede delle eccezioni in caso di importi inferiori a 250 euro.

È questo il limite di riferimento per orientarsi nel doppio calendario degli appuntamenti con l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche in vigore da aprile 2020:

  • coloro che restano sotto la soglia dei 250 euro possono versare le somme dovute entro la scadenza del secondo semestre, e ancora se l’importo dovuto per il primo e secondo trimestre è complessivamente inferiore a 250 euro, entro la scadenza prevista per il bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre.
  • chi supera la soglia stabilita fa riferimento, invece, alle date canoniche:
    • 20 aprile;
    • 20 luglio;
    • 20 ottobre;
    • 20 gennaio dell’anno successivo per l’ultimo trimestre.

Anche sul passaggio del testo della Legge di Bilancio 2021 sulle modalità di applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche bisogna attendere la conferma ufficiale, ma trattandosi di un chiarimento è inverosimile che da questo punto di vista ci siano dei dietrofront.

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