Immobile segregato nel trust: il soggetto passivo ai fini IMU è il trustee e non il trust

Immobile segregato nel trust: il soggetto passivo ai fini IMU è il trustee che diviene proprietario dei beni e acquista tutti i poteri e doveri del proprietario, limitati soltanto dall'uso che egli ne deve fare. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 15988 del 27 luglio 2020.

Immobile segregato nel trust: il soggetto passivo ai fini IMU è il trustee e non il trust

Il trust traslativo, in cui il disponente segrega un immobile, non è un soggetto dotato di autonoma soggettività giuridica e, di conseguenza, il soggetto passivo dell’ICI (oggi IMU) dei beni conferiti in nel trust deve essere individuato nel trustee, che diviene il proprietario dei beni segregati e acquista tutti i poteri e i doveri del proprietario, limitati soltanto dall’uso che egli ne deve fare, secondo le disposizioni del trust.

Questo il sunto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 15988 del 27 luglio 2020.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 15988 del 27 luglio 2020
Immobile segregato nel trust: il soggetto passivo ai fini IMU è il trustee e non il trust. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 15988 del 27 luglio 2020.

La sentenza – La controversia attiene al ricorso proposto dal trustee di un trust avverso l’avviso di accertamento Imu relativo agli anni 2013 e 2014.

Nel caso di specie il trust era stato istituito per segregare un patrimonio immobiliare a favore e a beneficio dei beneficiari indicati dai disponenti.

Il giudice di primo grado accoglieva il gravame limitatamente alle sanzioni, ritenendo non sussistenti i presupposti per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per l’abitazione principale, che sono applicabili unicamente al possessore dell’immobile persona fisica, requisito nella specie mancante trattandosi di immobile segregato in un trust.

Avverso tale sentenza il trustee proponeva appello avanti alla CTR competente, che respingeva l’appello sul presupposto che il trust costituiva un mero schermo giuridico invalicabile tra il patrimonio dei disponenti e dei beneficiari, “sicché gli attuali inquilini e anche futuri beneficiari del trust non hanno nessun diritto reale sull’immobile”, spettante invece al trust che, in base alla legge n. 147 del 2013 è soggetto passivo ai fini IMU.

Avverso tale decisione il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione del D.lgs. n. 546/1992 e della legge n. 147/2013, nel punto in cui la sentenza di appello avrebbe erroneamente negato le agevolazioni previste dalla normativa Imu per l’abitazione principale in riferimento agli immobili conferiti nel trust.

La critica si appunta nel fatto che sia stata attribuita la qualità di soggetto passivo dell’IMU al trust e sia negata l’agevolazione per la prima casa perché spettante solo alle persone fisiche.

La ricorrente ha peraltro sostenuto che il Trust non sarebbe soggetto passivo e che “possessore” ai fini Imu sarebbe il beneficiario, cui dovrebbero essere riconosciute le agevolazioni per l’abitazione principale. La censura è stata ritenuta priva di pregio dalla Corte di Cassazione che ha respinto in via definitiva il ricorso.

Nella sentenza in commento i giudici di legittimità richiamano i principi consolidati per cui il trust traslativo non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è colui che dispone del diritto e in quanto tale interviene nei rapporti con i terzi, agisce e resiste in giudizio e risponde delle sanzioni amministrative dovute dal proprietario.

Nell’ambito del diritto tributario e ai fini dell’imposta sui redditi delle società, l’art. 73 del TUIR statuisce che anche il trust è soggetto all’IRES, individuandolo come una entità fiscalmente separata tanto dal disponente che dal trustee.

Ciò tuttavia non vale per l’IMU in quanto il legislatore “non è intervenuto per attribuire al trust una soggettività tributaria, non essendovi alcuna ragione giustificatrice di ricorrere a una simile fictio”.

Ne deriva che, in assenza di personalità giuridica, il trust non può essere titolare di diritti reali tanto che, per perseguire gli scopi propri dell’istituto i beni vengono trasferiti appunto ad una persona fisica.

Il trustee, quindi, diviene proprietario dei beni segregati e acquista tutti i poteri e i doveri del proprietario, limitati soltanto dall’uso che egli deve fare di questi beni, secondo le disposizioni del trust e, di conseguenza, “il soggetto passivo dell’ICI (oggi IMU) dei beni conferiti in un trust traslativo deve essere individuato nel trustee.

E ciò senza pregiudizio per l’autonomia delle parti di prevedere, nel negozio istitutivo del trust, chi deve sostenere, in termini sostanziali, l’onere economico delle imposte e in che misura il trustee può rivalersi delle spese sostenute per l’amministrazione”.

In conclusione la Corte ha sancito il seguente principio di diritto in tema di IMU, che “è un tributo di natura patrimoniale, che considera come base imponibile il valore del bene immobile, a prescindere, in linea generale, da qualsivoglia condizione personale del titolare del diritto e dall’uso che si faccia del bene.

Di conseguenza, individuarne il soggetto passivo nel trustee, al quale sia stato trasferito il bene dal disponente, e che pertanto riveste la qualità di proprietario, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, non viola di per sè il principio della segregazione patrimoniale, non comportando aggressione dei beni in trust da parte dei creditori personali del trustee e gravando l’imposta sullo specifico bene di cui il trustee ha il possesso ed alla cui amministrazione e gestione egli è tenuto, il che comporta anche dovere di assolvere agli oneri gravanti sulla proprietà”.

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