ICI prima casa: l’agevolazione spetta anche su più unità catastali

ICI prima casa: si ha diritto all'agevolazione anche in caso di contemporaneo utilizzo di più di un'unità catastale. In ogni caso la detrazione prevista dalla legge deve essere applicata una sola volta per tutte le unità. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 4727 del 22 febbraio 2021.

ICI prima casa: l'agevolazione spetta anche su più unità catastali

Con l’Ordinanza n. 4727 del 22 febbraio 2021 la Corte di Cassazione ha deciso che l’agevolazione ICI per abitazione principale spetta anche in caso di contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale.

Resta ferma che l’immobile complessivamente considerato sia effettivamente utilizzato come “prima casa” e che la detrazione prevista dalla legge sia applicata una sola volta per tutte le unità.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 4727 del 22 febbraio 2021
Il testo integrale dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 4727 del 22 febbraio 2021.

La sentenza – Il ricorso in cassazione è stato proposto dal proprietario di due unità catastali avverso tre avvisi di accertamento ICI relativi ai periodi di imposta degli anni 2008, 2009, 2010, con i quali il Comune aveva contestato omessi versamenti di imposta, oltre accessori e sanzioni, stante il mancato riconoscimento, in relazione alla quota del 50% di un immobile, dell’esenzione dall’imposta quale abitazione principale e ritenuto immobile tenuto a disposizione, non essendo stata presentata una pratica di fusione delle distinte unità immobiliari.

La CTP ha accolto il ricorso del contribuente ma la sentenza è stata riformata in appello dove i giudici della CTR, accogliendo l’appello dell’Ufficio, hanno affermato che nel caso in cui un contribuente fruisca di due immobili quali abitazioni principali, occorre che si proceda all’accatastamento unitario delle due unità immobiliari al fine di beneficiare del regime agevolato quale abitazione principale.

Con unico motivo di ricorso il proprietario dell’immobile ha lamentato violazione dell’art. 8, comma 2, d. Igs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il contribuente che fruisca di due unità catastali quali abitazioni principali, occorre che proceda all’accatastamento unitario delle due unità al fine di continuare a fruire del suddetto beneficio.

Deduce la ricorrente che l’utilizzo di più unità catastali non è di ostacolo all’applicazione dell’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale, non essendo il concetto di abitazione principale legato a quello di unità immobiliare iscritta in catasto.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato affermando, in primo luogo, che per abitazione principale deve intendersi in linea di massima quella dove il soggetto ha stabilito la propria residenza anagrafica. Tale concetto è diverso da quello di “unica unità immobiliare catastale”, o di “unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio”, sia “in quanto lo stesso soggetto passivo fruisce dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione previste per tutti í suoi immobili adibiti ad abitazioni, siano principali ovvero da considerare tali perché concessi in uso gratuito a parenti”.

Dirimente, ai fini della fruizione dell’agevolazione ICI, è invece il mero uso quale abitazione principale dell’immobile nel suo complesso, essendo irrilevante l’accatastamento unitario.

A riguardo i giudici di legittimità hanno affermato il principio per cui, in tema di ICI, “il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come abitazione principale non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota prevista per l’abitazione principale, sempre che [...] il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova dell’effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando, ovviamente, la spettanza della detrazione prevista dell’art. 8, comma 2, una sola volta per tutte le unità”.

Nella controversia in commento la CTR, nella parte in cui ha sentenziato che il beneficio per ICI prima casa presupponga l’accatastamento unitario di tutte le unità immobiliari adibite a residenza anagrafica, non ha fatto buon governo di tali principi.

La Corte ha quindi accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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