Fringe benefit, le istruzioni INPS: invio dei dati entro il 21 febbraio 2023

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

L'INPS fornisce istruzioni e scadenze per l'invio dei dati relativi agli importi di fringe benefit e stock option, erogati ai lavoratori dipendenti che hanno cessato il servizio nel 2022. I datori di lavoro dovranno inviare le informazioni entro il 21 febbraio 2023, per permettere la predisposizione della certificazione unica

Fringe benefit, le istruzioni INPS: invio dei dati entro il 21 febbraio 2023

L’INPS fornisce le istruzioni sulla comunicazione dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option nel periodo d’imposta 2022.

Le informazioni devono essere trasmesse entro la scadenza del 21 febbraio 2023, per permettere la predisposizione da parte dell’Istituto della certificazione unica del personale che ha cessato il servizio.

Le indicazioni sono fornite nel messaggio numero 263 del 16 gennaio 2023.

Per l’anno di imposta 2022 si deve tenere in considerazione le modifiche del decreto Aiuti quater al limite dei fringe benefit, che è stato portato a 3.000 euro ma solo per lo scorso anno.

Fringe benefit, le istruzioni INPS: invio dei dati entro il 21 febbraio 2023

Con il messaggio INPS numero 263 del 16 gennaio 2023 l’istituto fornisce le istruzioni sulle scadenze da rispettare per l’invio dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro ai propri dipendenti a titolo di fringe benefit e di stock option.

In vista della predisposizione della certificazione unica, che l’Istituto deve mettere a disposizione dei lavoratori che hanno cessato il proprio servizio nell’anno d’imposta 2022, l’INPS indica le scadenze da rispettare.

Per permettere all’Istituto di porre in essere gli adempimenti di cui sono incaricati i sostituti d’imposta, i datori di lavoro dovranno inviare le informazioni, relative agli importi erogati nel corso del periodo di imposta 2022 al personale cessato dal servizio durante lo scorso anno, entro il termine del 21 febbraio 2023.

Nel caso di trasmissione tardiva dei dati, gli stessi non potranno essere utilizzati per il conguaglio di fine anno, in quanto la scadenza per il conguaglio è fissata al 28 febbraio 2023.

Nell’ipotesi in questione le certificazioni uniche dovranno essere oggetto di rettifiche. In tale documentazione sarà indicato al contribuente l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

INPS - Messaggio numero 263 del 16 gennaio 2023
Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo di imposta 2022 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche.

Fringe benefit: come inviare i dati

Nel documento di prassi dell’INPS viene chiarita la procedura per l’invio dei dati in questione.

Dovrà essere utilizzato il servizio “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto.

I soggetti dovranno seguire il percorso indicato nell’elenco:

  • Prestazioni e servizi;
  • Prestazioni;
  • Accesso ai servizi per aziende e consulenti.

Nella parte sinistra della schermata è presente un menù che contiene un collegamento diretto. In questo caso si dovrà cliccare su “Comunicazione Benefit Aziendali.”

Dopo aver cliccato si potrà scegliere tra le seguenti voci:

  • acquisizione di una singola comunicazione;
  • gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
  • invio di un filepredisposto in base a criteri predefiniti;
  • ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei;
  • dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;
  • visualizzazione del manuale di istruzioni.

Fringe benefit: i limiti per l’anno d’imposta 2022

In vista della scadenza per l’invio dei dati relativi ai fringe benefit, l’INPS ricapitola le principali modifiche alla normativa per l’anno d’imposta 2022.

L’articolo 3, comma 10, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ovvero il decreto Aiuti quater, ha modificato l’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, il precedente decreto decreto Aiuti bis.

Le modifiche hanno innalzato, soltanto per l’anno d’imposta 2022, il limite delle somme a 3.000 euro. Entro la soglia indicata gli importi per i lavoratori dipendenti non sono “tassati”.

Si deve tenere presente, tuttavia, che devono fare riferimento al nuovo tetto solo le somme che sono percepite entro il 12 gennaio 2023, sulla base del principio di cassa allargato ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR.

Sulla base del principio di onnicomprensività devono essere assoggettati a tassazione tutti le gli importi che il dipendente riceve nell’ambito del rapporto di lavoro, ad eccezione di alcune integrazioni alla retribuzione, quali appunto gli importi erogati a titolo di fringe benefit e stock option.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network