Bonus dipendenti fino a 3.000 euro entro il 12 gennaio

Tommaso Gavi - Irpef

La scadenza da rispettare per l'attribuzione dei fringe benefit da 3.000 euro per i lavoratori dipendenti è il prossimo 12 gennaio 2023. Si deve tenere conto del principio di cassa allargato

Bonus dipendenti fino a 3.000 euro entro il 12 gennaio

Il bonus dipendenti fino a 3.000 euro per i fringe benefit può essere erogato entro il prossimo 12 gennaio 2023.

Poco tempo a disposizione, quindi, per utilizzare le possibilità offerte dall’innalzamento dei limiti previsto dal Decreto Aiuti quater.

In attesa del testo definitivo della misura, presentata nella conferenza stampa dell’11 novembre 2022, si dovrà tenere presente il termine in questione. La scadenza annuale è determinata sulla base del principio di cassa allargato, che opera per la generalità dei lavoratori dipendenti.

La nuova misura, dopo la conferma del testo in Gazzetta Ufficiale, permetterà quindi la non imponibilità delle somme superiori a 600 euro ma inferiori a 3.000 euro.

Bonus dipendenti fino a 3.000 euro, scadenza al 12 gennaio 2023 per i fringe benefit

Il cosiddetto “bonus dipendenti 3.000 euro”, previsto con l’innalzamento del limite dei fringe benefit per l’anno 2022, dovrà tenere conto della scadenza del 12 gennaio 2023.

La misura, contenuta nel Decreto Aiuti quater e spiegata dalla stessa Presidente del Consiglio nella conferenza stampa dell’11 novembre 2022, consiste in un aumento del tetto massimo della non imponibilità delle somme erogate dal datore di lavoro al dipendente a titolo di fringe benefit.

Si tratta delle agevolazioni che le aziende possono riconoscere ai lavoratori: tra queste rientrano beni e servizi ma anche il rimborso in denaro per le bollette.

A prevedere tale possibilità è stato l’articolo 12 del DL n. 115/2022, ovvero il Decreto Aiuti bis.

Il limite stabilito dalla misura introdotta dal precedente Governo era di 600 euro per l’anno in corso.

Sebbene il testo definitivo del nuovo intervento dell’Esecutivo non sia ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l’aumento di tale limite per il 2022 deve essere utilizzato entro il termine del 12 gennaio 2023.

La data è determinata dall’articolo 51 del TUIR, che stabilisce il principio di cassa allargato. Sulla base di tale principio il datore di lavoro opera la ritenuta sulla base delle aliquote IRPEF vigenti al 2022 e attribuisce le detrazioni fiscali nella misura prevista al 2022 sui redditi erogati al lavoratore entro il termine del 12 gennaio 2023.

Per l’ufficialità si dovrà attendere la pubblicazione del testo definitivo in GU.

Bonus dipendenti e fringe benefit, somme non imponibili anche oltre 600 euro ma solo fino a 3.000 euro

Nel presentare la nuova misura inserita nel Decreto Aiuti quater, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni l’ha descritta con le seguenti parole:

“l’estensione del fringe benefit da 600 a 3.000 euro. Il fringe benefit è, in pratica, un contributo che il datore di lavoro può aggiungere in busta paga ed è totalmente esentasse. Noi lo interpretiamo come una sorta di ulteriore tredicesima detassata per aiutare soprattutto i lavoratori a pagare le bollette.”

L’intervento viene incontro non solo ai dipendenti, i quali potranno beneficiare di nuove somme non imponibili in busta paga, che quindi non saranno “tassate”.

Il vantaggio fiscale è anche datori di lavoro: per lo stesso aumento in busta paga normalmente l’azienda avrebbe dovuto sostenere un “costo” di circa il doppio della somma. Gli stessi potranno, inoltre, portare in deduzione l’intero importo.

Con l’innalzamento del limite si supera di fatto anche la questione della tassazione delle somme che superano l’importo di 600 euro ma sono inferiori a 3.000 euro.

Il superamento della soglia rende imponibile l’intera somma: in sostanza superare il tetto porta a dover “tassare” l’intero importo.

A chiarirlo, con riferimento al bonus dipendenti fino a 600 euro, era stata l’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 35 del 4 novembre 2022.

Al punto 2.2 il documento di prassi chiariva, infatti, che:

“nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600.”

Quando la nuova norma sarà ufficiale non dovranno essere assoggettate a imposta le somme che superano il precedente limite di 600 euro, a patto che non superino i 3.000 euro.

Superata tale somma vale la regola già chiarita dall’Agenzia delle Entrate: l’intero importo dovrà essere calcolato come imponibile.

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