Bonus 3.000 euro dipendenti: dall’INPS le istruzioni per conguaglio e recupero dei fringe benefit

L'INPS nel messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022 recepisce le novità introdotte dai decreti aiuti bis e quater in materia di fringe benefit. L'istituto fornisce le istruzioni per il conguaglio e il recupero in UNIEMENS da parte dei datori di lavoro

Bonus 3.000 euro dipendenti: dall'INPS le istruzioni per conguaglio e recupero dei fringe benefit

Per i datori di lavoro arrivano le istruzioni per il conguaglio e il recupero del valore dei beni e servizi erogati ai dipendenti a titolo di fringe benefit.

A fare chiarezza è l’INPS tramite il messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022.

I Decreti Aiuti bis e quater, infatti, hanno innalzato prima a 600 e poi a 3.000 euro la soglia del cosiddetto bonus dipendenti, cioè il valore sotto il quale i fringe benefit erogati non sono sottoposti a tassazione.

Tra questi rientrano anche le somme erogate a copertura delle utenze domestiche. Il bonus carburante rientra tra i benefit ma con una soglia a parte del valore di 200 euro.

I datori di lavoro potranno esporre i dati nella sezione “PosContributiva” del flusso UNIEMENS in diverse modalità, a seconda del periodo di riferimento: dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023 oppure negli altri casi.

Fringe benefit: dall’INPS le istruzioni il conguaglio e recupero degli importi erogati

L’INPS tramite il messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022 fornisce le istruzioni per i datori di lavoro relative alle operazioni di conguaglio e recupero del cosiddetto bonus di 3.000 euro per i dipendenti.

Si tratta della novità introdotta dai Decreti Aiuti bis e quater, i quali hanno previsto rispettivamente l’innalzamento della soglia dei fringe benefit (cioè i beni e servizi aziendali per il lavoratore che non concorrono alla formazione del reddito) prima a 600 e poi a 3.000 euro, sotto la quale l’importo è completamente esente da IRPEF ed INPS.

Per il periodo d’imposta 2022, dunque, il limite massimo di esenzione è stato portato a 3.000 euro e allo stesso tempo sono state aggiunte nuove tipologie di benefit, come il bonus carburante.

Pertanto, ogni lavoratore dipendente può ricevere beni e servizi per un valore di 3.000 euro a cui si sommano 200 euro per uno o più buoni carburante, come specificato nella circolare n. 35/E dell’Agenzia delle Entrate dello scorso novembre.

Rientrano tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Nel caso in cui il valore dei beni e servizi ceduti dovesse superare tali limiti, ogni singolo valore concorrerà interamente alla formazione di reddito di lavoro dipendente.

“Per la determinazione dei limiti citati si dovrà tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante dal medesimo erogati.”

I datori di lavoro per le operazioni di conguaglio dovranno osservare i seguenti criteri:

  • devono portare l’importo dei fringe benefit corrisposto nel 2022 in aumento della retribuzione imponibile del mese di riferimento degli stessi, nel caso in cui risulti complessivamente superiore a 3.000 euro (in relazione ai fringe benefit) e superiore a 200 euro (in relazione al bonus carburante) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno;
  • devono trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.

Se, in sede di conguaglio, l’importo del valore dei beni o dei servizi prestati risulta inferiore ai limiti fissati, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

Bonus 3.000 euro dipendenti: come valorizzare i fringe benefit in UNIEMENS

Nel messaggio n. 4616, l’INPS fornisce anche le istruzioni per il recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione. Nello specifico, i datori di lavoro avranno a disposizione tre diverse opzioni per esporre i dati dell’operazione di conguaglio nel flusso UNIEMENS, alla sezione “PosContributiva”:

  • per le denunce di competenza dicembre 2022, dovranno utilizzare la sezione “VarRetributive” con le specifiche variabili retributive:
    • FRIBEN, da utilizzare per la competenza specifica in cui c’è un imponibile da abbattere, con riferimento all’importo del fringe benefit per la medesima competenza;
    • FRBDIM, da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica c’è eccedenza massimale;
    • FRBMAS, da utilizzare per riportare nell’imponibile parte dell’eccedenza massimale presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai fringe benefit, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti.
  • per le denunce di competenza gennaio e febbraio 2023, come soluzione una tantum, i datori di lavoro prima di procedere all’invio dovranno dichiarare di avvalersi della procedura di recupero tramite cassetto bidirezionale, utilizzando lo specifico oggetto “FRINGE BENEFIT FINO A 3.000 euro”, il che comporterà la generazione automatica di un ticket corrispondente al protocollo INPS che attesta la trasmissione della comunicazione. Questa va effettuata secondo le modalità specificate nel testo integrale del messaggio;
  • in tutti gli altri casi in cui le due modalità precedenti non sono applicabili, andranno utilizzate le modalità standard, con i flussi di regolarizzazione per ciascuna competenza interessata e specificando il nuovo imponibile al netto del fringe benefit.

Per tutti i dettagli e le istruzioni specifiche sulla trasmissione del flusso UNIMENS si rimanda al testo integrale del messaggio n. 4616.

INPS - Messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022
Misure in materia di welfare aziendale adottate con i decreti Aiuti bis e quater. Profili di natura previdenziale

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