Sicurezza sul lavoro: dal 24 maggio 2026 sarà definitivamente in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni. L'obbligo di formazione per i datori di lavoro seguirà nuove regole
Sicurezza sul lavoro: obbligatoria la formazione per i datori di lavoro.
A prevederlo è l’Accordo Stato-Regioni 59/2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il 24 maggio 2025.
Dopo un anno di transizione, le nuove regole diventeranno pienamente operative dal 24 maggio di quest’anno.
Da questa data, scatterà l’obbligo di erogare la formazione erogata esclusivamente secondo i criteri introdotti dal nuovo Accordo, comprese le disposizioni specifiche per i datori di lavoro che svolgono i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Accordo-Stato Regioni: dal 24 maggio 2026 cambia l’obbligo di formazione per i datori di lavoro
La formazione sulla sicurezza destinata al datore di lavoro era stata precedentemente trattata dalla legge 215/2021, ma l’Accordo Stato-Regioni 2025 la definisce in maniera definitiva.
Il nuovo accordo, pienamente in vigore dal 24 maggio 2026 dopo un anno di transizione, conferma la necessità di frequentare un corso di formazione obbligatorio. A cambiare non è la natura dell’obbligo, già previsto dalla normativa, ma i criteri stabiliti dal nuovo provvedimento, che ridefinisce contenuti, durata e modalità dei corsi. La formazione dovrà inoltre essere completata entro due anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo, quindi entro maggio 2027.
L’obiettivo è l’acquisizione di competenze per svolgere correttamente il proprio ruolo, la comprensione delle responsabilità previste dalla normativa e una maggiore conoscenza del sistema istituzionale di prevenzione e degli organi di vigilanza.
Il corso dovrà fornire, inoltre, strumenti pratici per organizzare il sistema aziendale di prevenzione e protezione, con particolare attenzione anche alla comunicazione interna, considerata essenziale per una più solida cultura della sicurezza.
Corso di minimo 16 ore per i datori di lavoro
Il corso per i datori di lavoro dovrà avere una durata minima di 16 ore e dovrà essere suddiviso in due moduli:
- Giuridico-normativo, per approfondire tutti gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro e le responsabilità penali, civili e amministrative del datore di lavoro;
- Organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro (SSL), per gestire il sistema di prevenzione e protezione aziendale, garantendo un ambiente di lavoro sicuro.
È previsto inoltre un modulo aggiuntivo per i datori di lavoro che operano come imprese affidatarie all’interno di cantieri temporanei o mobili.
Il “Modulo aggiuntivo Cantieri”, della durata minima di 6 ore, sarà finalizzato all’acquisizione di una formazione specifica nella gestione della sicurezza nei cantieri.
Accordo Stato-Regioni 2025: percorso per i datori di lavoro che svolgono i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione
Per i datori che intendono svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL-RSPP), è previsto un percorso formativo specifico che si aggiunge al corso base di 16 ore.
Questo corso va effettuato dopo aver completato quello base, in modo da acquisire una preparazione completa.
Il corso sarà composto da:
- un modulo tecnico e operativo riguardo la gestione dei rischi, con un’esercitazione pratica su come redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Questo modulo è comune a tutti i settori e ha una durata minima di 8 ore;
- moduli integrativi per settore specifico, in base al settore in cui opera l’azienda e al codice ATECO.
| Modulo | Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera - Descrizione macrocategoria | Durata |
|---|---|---|
| Modulo integrativo 1: Agricoltura - Silvicoltura - Zootecnia |
A 01-02 - Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia | 16 ore |
| Modulo integrativo 2: Pesca |
A 03 - Pesca | 12 ore |
| Modulo integrativo 3: Costruzioni |
F- Costruzioni | 16 ore |
| Modulo integrativo 4: Chimico - Petrolchimico |
C- Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici) | 16 ore |
Formazione in presenza e online, colloquio o test finale per i datori di lavoro
I corsi di formazione e di aggiornamento per i datori di lavoro possono essere frequentati in presenza, in video conferenza sincrona o in modalità e-learning. Per i datori di lavoro RSPP la modalità e-learning è consentita soltanto per i corsi di aggiornamento.
Al termine del corso è prevista una valutazione tramite colloquio o test.
Il colloquio è individuale e finalizzato a verificare le competenze acquisite durante il corso. Il test prevede, invece, un minimo di 30 domande con almeno 3 risposte alternative. Per i corsi di aggiornamento il test prevede un minimo di 10 domande. In entrambi i casi l’esito positivo è dato dal 70% delle risposte correte.
Sicurezza sul lavoro: formazione obbligatoria e scadenze definite
La formazione dovrà essere completata entro due anni dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni. Si precisa che i corsi erogati in precedenza e conformi a questo sono considerati validi.
I datori che hanno svolto una formazione come dirigenti, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 2011, sono esonerati dalla partecipazione.
L’Accordo stabilisce in aggiunta la necessità di frequentare un corso di aggiornamento ogni 5 anni, della durata minima di 6 ore. Nel caso in cui la formazione sia stata svolta prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo, l’aggiornamento va fatto entro 5 anni dalla data di fine corso riportata sull’attestato.
L’Accordo Stato-Regioni 2025 introduce un sistema più strutturato e continuo di formazione sulla sicurezza sul lavoro, rafforzando gli obblighi anche per i datori di lavoro. L’obiettivo è garantire una gestione più consapevole della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sicurezza sul lavoro, formazione obbligatoria per i datori di lavoro: cosa cambia dal 24 maggio 2026