A maggio entrano in vigore le nuove regole previste dall'accordo Stato-regioni dello scorso anno. Cosa cambia per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro?
Il nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stato approvato lo scorso 17 aprile ed entrerà in vigore a breve.
Si tratta, in breve, di una specie di testo unico sulla formazione per la sicurezza, dato che integra e aggiorna tutti i precedenti (quelli siglati nel 2011, nel 2012 e nel 2016).
Le nuove regole saranno in vigore dal 24 maggio 2026, ad un anno esatto dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come espressamente indicato nell’accordo che ha concesso 12 mesi di tempo per adeguarsi gradualmente alle nuove disposizioni.
A questo proposito va sottolineato che le FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro per illustrare in dettaglio i principali profili operativi della nuova disciplina indicano il 19 maggio 2026 come data di entrata in vigore, ad un anno cioè dalla pubblicazione sul sito del Ministero.
Si attendono quindi ulteriori chiarimenti in merito a questo aspetto. A prescindere dalla data di entrata in vigore, gli accordi prevedono una serie di novità per lo svolgimento dei corsi di formazione per la sicurezza.
Gli accordi disciplinano quindi le nuove modalità di formazione e sono articolati in 5 sezioni:
- Organizzazione generale;
- Corsi di formazione;
- Corsi di aggiornamento;
- Indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e il monitoraggio dei corsi;
- Riconoscimento dei crediti formativi;
- Controllo delle attività formative e monitoraggio
- dell’applicazione dell’accordo.
Vediamo in dettaglio le principali novità.
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Formazione per la sicurezza, nuove regole in vigore da maggio: cosa cambia?
Formazione per la sicurezza: chi può erogare i corsi
Con le nuove regole, per i corsi avviati dal 24 maggio 2026, non si deve tenere conto solamente delle qualifiche dei docenti ma anche delle caratteristiche dei soggetti formatori.
I corsi, infatti, possono essere organizzati da:
- soggetti istituzionali;
- soggetti accreditati;
- altri soggetti (Organismi Paritetici, associazioni sindacali e fondi interprofessionali).
Per poter erogare i corsi è necessario che i soggetti formatori accreditati abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata.
In deroga a tale regola, si legge nel documento, per erogare i corsi di formazione lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale, oltre che il rispetto dei requisiti previsti per i docenti.
I nuovi accordi disciplinano anche le regole per i datori di lavoro che effettuano direttamente la formazione dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, i quali sono tenuti a rispettare integralmente le nuove disposizioni previste. Da maggio , infatti, i percorsi formativi interni devono essere aggiornati alle nuove regole in termini di contenuti, durate e modalità.
Come cambia la progettazione dei corsi
Per quanto riguarda la progettazione dei corsi, tutte le nuove attività avviate da maggio devono rispettare i nuovi standard introdotti dall’accordo. Pertanto, per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:
- predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dall’accordo;
- ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti (il limite non si applica per i corsi erogati in modalità e-learning;
- attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);
- tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
- verificare, ai fini dell’ammissione alla verifica finale dell’apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento;
- predisporre il verbale della verifica finale;
- predisporre l’attestato di formazione.
Le modalità di erogazione per i corsi sono:;
- presenza fisica;
- video conferenza sincrona;
- e-learning;
- modalità mista.
Da maggio 2026 viene meno l’obbligo di indicare negli attestati il livello di rischio dell’azienda e il settore economico del partecipante. Ad ogni modo, resta l’indicazione del settore secondo la classificazione Ateco per determinare la durata della formazione specifica dei lavoratori (rischio basso/medio/alto).
Formazione per la sicurezza: nuove regole per i corsi dei preposti
Cosa cambia allora con le nuove regole?
Le principali novità riguardano la formazione del preposto, cioè quella figura aziendale, nominata dal datore di lavoro, che sovrintende alle attività lavorative, garantendo l’attuazione delle direttive per la sicurezza.
In sostanza, ha il compito di vigilare sulla corretta esecuzione del lavoro, formare i lavoratori e ha l’obbligo di interrompere eventuali attività pericolose messe in atto dagli altri dipendenti.
Ebbene, secondo le nuove regole, la formazione del preposto deve avvenire secondo un aggiornamento biennale e non più ogni 5 anni.
I preposti che hanno svolto l’ultima attività di aggiornamento da più di 2 anni alla data di entrata in vigore dell’accordo devono completare la formazione entro maggio.
I corsi devono rispettare tutte le caratteristiche illustrate in dettaglio nell’accordo per una durata di 12 ore.
Va specificato che, come previsto dall’accordo, la formazione dei preposti non può essere svolta in e-learning (cioè seguendo lezioni preregistrate), ma solamente in presenza in aula oppure in videoconferenza sincrona (in diretta).
Uso di attrezzature e spazi confinati
Gli accordi prevedono nuove regole anche per quanto riguarda la formazione per l’utilizzo di attrezzature specifiche previste dall’art. 73 del D.Lgs. 81/2008. Tutta l’attività svolta da maggio, pertanto, deve essere conforme a quanto previsto dagli accordi.
Va sottolineato che rientrano in tale ambito anche alcune attrezzature non contemplate dai precedenti accordi:
- macchine raccolta frutta;
- caricatori per movimentazione materiali (CMM);
- carriponte.
Per chi ha svolto corsi per tali attrezzature prima di maggio 2026, la formazione resta valida solo se conforme a quanto previsto dagli accordi. Altrimenti, la formazione deve essere effettuata nuovamente, entro il 24 maggio, secondo i nuovi standard.
Stessi criteri anche per la formazione per attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
Per tutti i dettagli si rimanda al testo integrale dell’accordo Stato-regioni e alle FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro. Entrambi i documenti sono disponibili di seguito.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Formazione per la sicurezza, nuove regole in vigore da maggio: cosa cambia?