Sicurezza sul lavoro: anche i datori sono obbligati alla formazione

Sacha Malgeri - Lavoro

Sicurezza sul lavoro: le nuove misure introdotte nel Decreto Fiscale 2022 hanno esteso l'obbligo della formazione su salute e sicurezza anche ai datori di lavoro. I corsi potranno essere svolti esclusivamente in presenza.

Sicurezza sul lavoro: anche i datori sono obbligati alla formazione

Sicurezza su lavoro: estesa anche ai datori l’obbligatorietà della formazione sui temi di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Le modifiche all’art.37 comma 7 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, introdotte con la conversione in legge del Decreto Legge n. 146/2021 (cioè il Decreto Fiscale) sanciscono il dovere da parte del titolare dell’azienda di seguire i corsi di formazione su salute e sicurezza.

Il testo equipara i datori di lavoro ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori, il quale sono già tenuti per legge a rispettare quest’obbligo. Le specifiche sulle modalità di addestramento, sulla durata ed i contenuti minimi dei corsi dovranno essere adottate entro il 30 giugno 2022 dalla Conferenza Stato-Regioni.

Sicurezza sul lavoro: anche i datori sono obbligati alla formazione

Il nuovo art. 37, comma 7, del decreto legislativo 81/2008, introdotto dal Decreto Fiscale, prevede che “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevano un’adeguata e specifica formazione” sui temi di salute e sicurezza sul lavoro. Quindi, il datore viene equiparato agli altri soggetti tenuti a seguire la formazione dedicata: i dirigenti, i preposti ed i lavoratori.

Con preposto, la lettera e dell’art. 2 del Testo Unico si riferisce al lavoratore che, in ragione delle sue competenze o dell’incarico svolto:

“sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Oltre alla formazione, la nuova norma prevede un aggiornamento periodico, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il comma 7-bis sancisce che le attività di formazione debbano svolgersi esclusivamente in presenza. Inoltre, “devono essere ripetute con cadenza almeno biennale, per garantire la continuità della formazione.

L’addestramento del personale dovrà consistere di prove pratiche riguardanti gli usi corretti delle attrezzature e degli impianti aziendali, dei materiali e dei dispositivi di protezione individuale obbligatori. Vengono previste anche delle esercitazioni applicate per le “procedure di lavoro in sicurezza”.

Come già citato in precedenza, entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare un “accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica” di quanto previsto dal Decreto Fiscale. In particolare, nell’accordo bisognerà:

  • individuare “la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria” a carico del datore di lavoro;
  • stabilire come si svolgerà la verifica finale obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori e le “modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”;

Sicurezza sul lavoro: le possibili sanzioni per la mancata formazione

Le nuove disposizioni di legge del Testo Unico hanno previsto un doppio regime sanzionatorio per i datori di lavoro che violano le norme sulla formazione in salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

In primis, l’art. 55, comma 5, lettera C, prevede per i datori di lavoro ed i dirigenti inadempienti la pena dell’arresto da due a quattro mesi, comminata insieme ad un’ammenda che può andare da un minimo di 1.474,21 euro ad un massimo di 6.388,23 euro.

In secondo luogo, il legislatore ha previsto una possibile sospensione dell’attività imprenditoriale, stando alle modifiche adottate all’allegato I del decreto legislativo.

L’ispettore che effettua il controllo, infatti, può decidere di attuare un provvedimento di sospensione “a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della salute del lavoro”.

Le “gravi violazioni” possibili sono elencate nell’allegato I del decreto legislativo 81/2008, anch’esso aggiornato con le modifiche introdotte dal Decreto Fiscale. La violazione n. 3 si riferisce proprio alla mancata formazione ed addestramento. Oltre alla sospensione, questa violazione comporta una pena aggiuntiva, cioè una multa di 300 euro per ogni lavoratore interessato.

L’Ispettorato del Lavoro, con la circolare n. 4/2021, ha specificato che il provvedimento di sospensione scatta “solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento”.

Non è chiaro se l’Ispettorato si riferisca anche ai datori di lavoro, poiché il legislatore ha previsto il solo obbligo di formazione per questi soggetti.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network