Fondo perduto perequativo, semaforo rosso per la società in concordato preventivo

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Niente contributo a fondo perduto perequativo per la società in concordato preventivo se c'è uno stato di insolvenza manifesta che impedisce di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 415 del 2022.

Fondo perduto perequativo, semaforo rosso per la società in concordato preventivo

Non ha diritto a beneficiare del contributo a fondo perduto perequativo previsto dal Decreto Sostegni bis la società in concordato preventivo che si trova in uno stato di insolvenza manifesta che non permette di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

A fornire i chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 415 del 2022.

Come di consueto, lo spunto sulle regole da seguire arriva dall’analisi di un caso pratico.

Niente fondo perduto perequativo per la società in concordato preventivo

Protagonista è una società che ha presentato la domanda per ottenere il fondo perduto perequativo e si trova in liquidazione volontaria che, nel settembre 2021, ha chiesto di accedere, ai sensi della legge Fallimentare, al concordato preventivo con presupposto lo stato di crisi.

All’Agenzia delle Entrate si rivolge per confermare il diritto a beneficiare degli aiuti tenendo conto di due fattori:

  • il periodo in cui effettuare la verifica del requisito dimensionale di micro o piccola impresa alla data del 31 dicembre 2019 o alla data di presentazione dell’istanza;
  • l’assoggettamento alla procedura di concordato preventivo, con
    presupposto lo stato di crisi, dal momento che è intesa come procedura
    concorsuale per insolvenza.

Con la risposta all’interpello numero 415 del 2022, l’Agenzia delle Entrate pone il suo veto sulla possibilità di beneficiare del contributo a fondo perduto perequativo:

“Lo stato della situazione economica al 31 dicembre 2019, come descritta nei documenti allegati all’istanza, soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei confronti dell’interpellante di una procedura concorsuale per insolvenza, con la conseguente impossibilità di fruire del contributo a fondo perduto perequativo, di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73”.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 415 del 2022
Articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73. Contributo a fondo perduto cd. perequativo: imprese in difficoltà.

No al fondo perduto perequativo per la società in concordato preventivo: i chiarimenti delle Entrate

Nel motivare la sua risposta l’Amministrazione finanziaria si sofferma sui due aspetti evidenziati dalla società e chiarisce le regole da seguire per l’accesso al contributo a fondo perduto perequativo regolato dal Decreto Sostegni bis.

Prima di tutto bisogna considerare che la misura rientra “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Alla luce della necessità di rispettare le norme comunitarie, il documento ripercorre l’evoluzione delle regole da rispettare:

  • con la circolare numero 15 del 2020 è stato chiarito che i contributi a fondo perduto non possono essere concessi a imprese che si trovavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • successivamente, considerate le esigenze dettate dalla pandemia, è stato chiarito che potessero essere concessi alle micro imprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 a patto che non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione)”.

Appare chiaro, quindi, che il requisito dimensionale debba essere verificato alla data del 31 dicembre 2019. Considerando di poter includere la società nella categoria delle micro o piccole imprese, bisogna verificare la presenza di procedure concorsuali per insolvenza.

In linea con quanto stabilito al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 l’impresa si può considerare in difficoltà quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  • è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza;
  • soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

L’Agenzia delle Entrate per arrivare alle sue conclusioni richiama l’articolo 160 della Legge Fallimentare:

“L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo. (...) Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza”.

E sottolinea che per arrivare a una risposta sulla possibilità di beneficiare del fondo perduto perequativo è necessario far riferimento alle affermazioni del giudice nel decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo: nel testo emerge che la società non riesce a far fronte alle sue obbligazioni e può soddisfare solo in misura ridotta i suoi creditori.

Le condizioni descritte non sono compatibili, quindi, con l’accesso al fondo perduto perequativo.

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