Fondo perduto perequativo, domanda entro la scadenza del 28 dicembre: modello e istruzioni

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Fondo perduto perequativo, domanda entro la scadenza del 28 dicembre: ancora poche ore per richiedere il saldo dei ristori Covid alle partite IVA. L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 336196 del 29 novembre ha annunciato l'apertura del canale per l'invio e ha messo a disposizione modello e istruzioni da seguire.

Fondo perduto perequativo, domanda entro la scadenza del 28 dicembre: modello e istruzioni

Fondo perduto perequativo, ancora poche ore per la domanda: entro la scadenza del 28 dicembre 2021 imprese e professionisti che presentano i requisiti richiesti, primo fra tutti un calo del risultato economico d’esercizio pari al 30 per cento, devono procedere con l’invio dell’istanza.

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’apertura del canale di trasmissione dell’istanza, ha pubblicato le istruzioni e il modello da utilizzare con il provvedimento n. 336196 del 29 novembre 2021.

Fondo perduto perequativo, domanda entro la scadenza del 28 dicembre: il calcolo degli importi

A prevedere un contributo a fondo perduto perequativo per le partite IVA, imprese e professionisti, con un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica è stato l’articolo 1 del Decreto Sostegni bis.

Quest’ultima tranche rappresenta l’atto finale di una stagione di ristori inaugurata con il Decreto Rilancio.

Fin dall’approvazione della norma, la misura è stata presentata come un saldo finale da erogare, appunto, entro la fine del 2021.

In questi mesi i tempi di attuazione della misura, legati anche alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e all’approvazione della Commissione UE, sono stati sotto i riflettori. Ed effettivamente l’avvio della macchina organizzativa è arrivato in extremis, al punto che l’Agenzia delle Entrate ha aperto la finestra temporale per la presentazione delle domande e ha pubblicato tutto il pacchetto di strumenti per procedere prima della pubblicazione del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.

Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale del 30 per cento. Tale percentuale è stata stabilita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 24 novembre 2021.

Si legge nel provvedimento numero 336196/2021, con cui vengono pubblicati anche il modello e le istruzioni da seguire per procedere entro la scadenza del 28 dicembre 2021. E ad arricchire la cassetta degli attrezzi da utilizzare per beneficiare del fondo perduto perequativo c’è anche una guida ad hoc, che le imprese e i professionisti possono utilizzare per orientarsi tra le regole.

Agenzia delle Entrate - Il contributo a fondo perduto perequativo - La guida
La guida dell’Agenzia delle Entrate sul contributo a fondo perduto perequativo

Per calcolare la somma che sarà erogata dall’Agenzia delle Entrate è necessario procedere come segue:

  • calcolare la differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 con quello in corso al 2019;
  • sottrarre i contributi a fondo perduto ricevuti dall’inizio della pandemia in base a quanto stabilito dai provvvedimenti emergenziali:
    • articolo 25 del Decreto Rilancio;
    • articolo 59 e 60 del Decreto Agosto;
    • articolo 1, 1-bis e 1 ter del Decreto Ristori;
    • articolo 2 del Decreto Natale;
    • articolo 1 del Decreto Sostegni;
    • articolo 1 commi da 1 a 3 e da 5 a 13 del Decreto Sostegni bis;
  • applicare al risultato la percentuale relativa al valore di ricavi e compensi conseguiti nel 2019.
PercentualeRicavi e compensi del 2019
30 per cento Fino a 100.000 euro
20 per cento Da 100.000 a 400.000 euro
15 per cento Da 400.000 a un milione di euro
10 per cento Da un milione e fino a 5 milioni di euro
5 per cento Da 5 milioni a 10 milioni di euro

L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare i 150.000 euro.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 336196 del 29 novembre 2021
Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

Fondo perduto perequativo, i requisiti per presentare domanda entro la scadenza del 28 dicembre

La domanda del fondo perduto perequativo può essere, quindi, presentata dalle partite IVA che hanno registrato un calo del 30 per cento tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il valore di riferimento, quindi, non è il fatturato come previsto in passato.

Bisogna, poi, ricordare che un requisito fondamentale per inoltrare l’istanza è aver trasmesso la dichiarazione dei redditi 2021 entro la scadenza anticipata del 30 settembre, termine inizialmente fissato al 10 settembre e poi prorogato.

Nel testo firmato da Daniele Franco il 12 novembre si legge:

“Ai fini del rispetto dello stanziamento delle risorse di cui all’articolo 1, commi 25 e 25 bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021”.

Il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Non possono beneficiare del contributo, invece, coloro che rientrano nelle seguenti categorie:

  • i soggetti la cui partita IVA attività risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis, 26 maggio 2021;
  • gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR;
  • i soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione dell’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese.

Domanda fondo perduto perequativo, modello e istruzioni

Le partite IVA, imprese e professionisti, che rispettano i requisiti richiesti possono inviare domanda per ottenere il contributo a fondo perduto perequativo entro la scadenza del 28 dicembre 2021:

  • tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 29 novembre 2021;
  • tramite procedura web presente sul portale “Fatture e Corrispettivi” del portale dell’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 30 novembre 2021.
Agenzia delle Entrate - Modello d’istanza per il contributo a fondo perduto perequativo
Modello d’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo

I dati da indicare, così come riportato nel modello d’istanza approvato, sono i seguenti:

  • il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
  • il settore di attività in cui opera il richiedente;
  • nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
  • nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato;
  • il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
  • la dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati al comma 17 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 (soggetti la cui partita IVA non risulti attiva alla data di entrata in vigore del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR);
  • l’indicazione di ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto;
  • il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;
  • il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020;
  • l’ammontare dei contributi già percepiti;
  • la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma;
  • l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa;
  • la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.

Il provvedimento del 29 novembre 2021, inoltre, specifica:

L’istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni – rese dal richiedente ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – in relazione all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza dal soggetto richiedente e, nel caso in cui il soggetto si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, dagli altri soggetti con cui si trova nella suddetta situazione di controllo, nonché alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564.

Tutte le indicazioni di dettaglio su come compilare la domanda per ottenere il fondo perduto perequativo sono contenute nelle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Modello d’istanza per il contributo a fondo perduto perequativo, istruzioni per la compilazione
Le istruzioni per la compilazione del modello d’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo

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